La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 24 settembre 2026, ha chiarito che la disciplina relativa alla salute e sicurezza prevista per i lavoratori addetti ai videoterminali trova applicazione ogni volta che il dipendente utilizza un’attrezzatura munita di schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa. A tal fine non rilevano né la specifica attività svolta dal lavoratore né la natura delle immagini visualizzate sullo schermo. È questo il principale chiarimento fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’interpello n. 3/2026, approvato nella seduta del 24 settembre 2026,
L’istanza, presentata da USB Lavoro Privato e relativa agli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli, chiede:
- se gli agenti di stazione possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173, D.Lgs. n. 81/2008, e, conseguentemente, debbano essere applicate nei loro confronti le relative disposizioni di tutela, comprese quelle riguardanti i rischi derivanti dall’utilizzo prolungato dei videoterminali, le interruzioni dell’attività e la sorveglianza sanitaria;
- quali debbano essere i requisiti dei locali nei quali gli agenti svolgono la propria attività, con particolare riferimento ai “Banchi Agenti” situati nei mezzanini delle stazioni e ai parametri relativi ad altezza, cubatura e superficie.
In relazione al primo quesito, la Commissione richiama le definizioni di :
- videoterminale, ex art. 173, D.Lgs. n. 81/2008: si intende uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal procedimento di visualizzazione utilizzato;
- lavoratore videoterminalista: chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175.
Il criterio decisivo è quindi rappresentato dalle concrete modalità e dalla durata di utilizzo dell’attrezzatura.
La Commissione non si pronuncia direttamente sulla qualificazione degli agenti di stazione come videoterminalisti, ricordando che l’interpello può fornire esclusivamente chiarimenti su questioni di ordine generale relative all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza e non può decidere specifiche fattispecie concrete. Stabilisce, però, il principio da utilizzare nella valutazione: se il lavoratore utilizza sistematicamente o abitualmente un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni, rientra nel campo di applicazione del Titolo VII, D.Lgs. n. 81/2008. In presenza di tali condizioni, le tutele devono essere applicate indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.
In merito al secondo quesito, viene ricordato che l’art. 62, D.Lgs. n. 81/2008, considera luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva al quale il lavoratore possa accedere nell’ambito della propria attività. L’art. 63 stabilisce, inoltre, che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV.
Pertanto, anche i locali destinati alle postazioni di controllo, quando rientrano nella definizione di luogo di lavoro, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV, T.U. Sicurezza. Devono quindi essere considerati, in particolare, i requisiti relativi ad altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. L’Allegato IV, quando sussistono necessità tecniche aziendali, prevede che l’organo di vigilanza territorialmente competente possa consentire altezze minime inferiori a quelle ordinariamente previste, prescrivendo l’adozione di adeguati mezzi di ventilazione. Per i locali destinati o da destinare a uffici, indipendentemente dalla tipologia di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono invece quelli stabiliti dalla normativa urbanistica vigente.
