L’INPS, con circolare n. 104 del 29 settembre 2026, ha fornito chiarimenti sulla liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012, e dall’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015, in favore degli assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Le prestazioni sono finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata disciplinate dall’art. 24, commi 6, 7, 10 e 11, D.L. n. 201/2011.
L’Istituto ricorda che, nell’ambito dei percorsi aziendali di esodo, occorre verificare preliminarmente che l’importo della prestazione di accompagnamento alla pensione, determinato sulla base della contribuzione maturata alla data di accesso all’esodo e applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età posseduta alla stessa data, non sia inferiore:
− all’importo dell’assegno sociale, qualora l’assegno di esodo accompagni alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contribuzione;
− a 3 volte l’importo dell’assegno sociale, soglia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli, qualora l’assegno di esodo accompagni alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.
Le prestazioni di accompagnamento finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata sono erogate, su richiesta del datore di lavoro, ai lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione, entro il periodo massimo di durata dell’esodo e senza soluzione di continuità. Tale periodo è pari:
− a 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per i Fondi di solidarietà bilaterali di settore;
− a 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per la c.d. isopensione, elevati a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026.
Nel periodo massimo di fruizione della prestazione deve essere ricompreso anche l’intervallo intercorrente tra la data di perfezionamento dei requisiti anagrafici, contributivi e dell’eventuale importo soglia e il periodo previsto per l’applicazione della finestra mobile.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono richiesti:
− 67 anni di età;
− almeno 20 anni di anzianità contributiva;
− un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale. Quest’ultimo requisito non è richiesto al compimento dei 71 anni di età, purché risultino almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Per la pensione anticipata nel sistema contributivo è invece necessario possedere:
− 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; oppure
− 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, con un importo mensile della prima rata di pensione almeno pari a 3 volte l’assegno sociale, soglia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con 2 o più figli.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti minimi di anzianità contributiva assume rilievo anche la contribuzione correlata versata dal datore di lavoro durante il periodo di accompagnamento alla pensione.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia, la verifica della compatibilità tra l’importo del trattamento pensionistico spettante sulla base della normativa vigente e l’importo soglia deve essere effettuata assumendo come parametro l’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo. Alla stessa data, l’importo della prestazione di accompagnamento alla pensione deve risultare pari o superiore all’importo dell’assegno sociale vigente.
Per l’accesso alla pensione anticipata sulla base del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, invece, non è previsto alcun requisito relativo all’importo soglia.
Diversamente, in caso di pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, la verifica della compatibilità tra l’importo della pensione spettante secondo le regole vigenti e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo a riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo.
Infine, con riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali, l’INPS precisa che compete ai rispettivi Comitati amministratori deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare n. 104/2026.
