La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2654, ha stabilito che gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo a un’organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (Cassazione n. 6044/2012 e già Cassazione n. 10353/2004). Nel senso di un’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, vale a dire nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, depone l’esigenza di tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale, che ne giustifica, talora, l’inscindibilità della disciplina, salvo il caso in cui vi siano lavoratori che aderiscano a un’organizzazione sindacale che abbia esplicitamente dissentito dall’accordo sottoscritto.
Contrattazione collettiva aziendale: efficacia erga omnes a eccezione di aderenti a sindacati che dissentono esplicitamente
di Redazione
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