Contributi omessi e decorrenza della pensione dei lavoratori autonomi: i chiarimenti INPS

L’INPS, con messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, ha offerto chiarimenti sulla decorrenza delle pensioni dei lavoratori autonomi in caso di regolarizzazione di omissioni contributive dopo la domanda, a integrazione della circolare n. 110/2022.
Le indicazioni riguardano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali e iscritti alla Gestione separata.

Per le pensioni anticipate e i trattamenti pensionistici di invalidità, se alla domanda manca il requisito contributivo minimo a causa di omissioni pregresse e i contributi determinanti vengono versati successivamente, entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione. È irrilevante che siano già stati notificati avvisi bonari, avvisi di addebito o cartelle: conta il mancato versamento alle scadenze dei contributi necessari al diritto, individuati dopo la sistemazione del conto assicurativo.
La regola vale anche per i debiti rateizzati in sede amministrativa o presso l’agente della riscossione, quando il pagamento dei contributi determinanti si completa dopo la domanda.
L’istanza va respinta e, dopo la regolarizzazione, il trattamento viene liquidato su richiesta di riesame.

Il rigetto è, invece, evitato se l’interessato anticipa il pagamento delle rate necessarie e perfeziona il requisito già alla presentazione della domanda. Lo slittamento non opera se i contributi regolarizzati non sono indispensabili per maturare il diritto: quando il requisito minimo è già raggiunto, il versamento successivo incide soltanto sulla misura. Il maggiore importo derivante dalla ricostituzione spetta dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione.

Un’altra esclusione riguarda la contribuzione corrente con scadenza legale successiva alla domanda. L’istanza dev’essere tenuta in evidenza, senza rigetto, e il pagamento tempestivo conserva la decorrenza ordinaria.
Ad esempio, il commerciante che presenta domanda a marzo e raggiunge il requisito con il primo trimestre non subisce slittamenti se versa entro il 16 maggio.
Il criterio vale anche in presenza di omissioni pregresse, quando il requisito minimo si perfeziona comunque con il versamento tempestivo della contribuzione corrente.

Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva la non frazionabilità del contributo annuo: anche i contributi riferiti ai primi mesi sono valorizzabili solo dopo il pagamento di tutte le 4 rate. È possibile anticiparle, ottenendo l’immediata liquidazione, oppure rispettare le scadenze ordinarie.
Per evitare slittamenti basta completare i pagamenti entro l’ultima scadenza utile dell’anno contributivo; i ritardi sulle rate intermedie rilevano soltanto sul piano sanzionatorio. Se anche l’ultima scadenza non viene rispettata, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al pagamento determinante.

Per tutti gli autonomi, una volta integralmente pagata la sorte capitale, i debiti per sole sanzioni civili non impediscono l’accredito e la liquidazione, ferma la loro riscossione. Non si applica lo slittamento neppure quando i redditi dell’anno di liquidazione non sono ancora noti e la relativa contribuzione è determinante.
Per artigiani e commercianti, verificato il pagamento sul minimale, eventualmente integrato dalla contribuzione sul reddito eccedente, l’INPS può liquidare la pensione in via provvisoria. Se dai controlli sui dati dell’Agenzia delle Entrate emerge un saldo necessario a conservare il diritto, l’Istituto comunica all’interessato o al patronato, tramite PEC o raccomandata A/R, l’importo da versare in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica.

L’omesso pagamento comporta l’annullamento della concessione dalla decorrenza originaria e il recupero delle somme erogate, restituibili anche a rate. La procedura vale anche per gli accertamenti fiscali che incidono sui contributi determinanti, nei limiti della prescrizione. Le istruzioni sui termini e sulle comunicazioni si estendono a coltivatori diretti, coloni e mezzadri e ai professionisti con partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche senza minimale contributivo.

Per i supplementi, le omissioni non giustificano il rigetto: si liquida sulla contribuzione versata e, dopo la regolarizzazione, si può chiedere la ricostituzione dalla decorrenza originaria, nei limiti prescrizionali. In caso di decesso del lavoratore autonomo prima di aver sanato omissioni determinanti, il diritto richiesto non può più perfezionarsi in suo capo. I superstiti possono, però, versare i contributi non prescritti per ottenere la pensione indiretta, con decorrenza ordinaria, o aumentarne l’importo; non possono far derivare il trattamento da una pensione di inabilità il cui diritto non era maturato.

Dopo la regolarizzazione è sufficiente un’istanza di riesame, anche successiva al pagamento, per ottenere la pensione dal mese seguente al versamento determinante. Non occorrono un ricorso amministrativo né una nuova domanda, necessaria invece se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria. In quest’ultimo caso la decorrenza è collegata alla nuova domanda, previa verifica degli altri requisiti di legge. Le sedi devono informare l’interessato del criterio applicato alla decorrenza ed è opportuno che indichino nei provvedimenti di rigetto l’entità della contribuzione mancante.

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