RLS e CSP: cumulo degli incarichi incompatibile se l’impresa opera direttamente nel cantiere

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 24 settembre 2026, presentato da Filca-Cisl, ha precisato che la contemporanea attribuzione al medesimo lavoratore delle funzioni di RLS e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), pur non essendo espressamente vietata dal D.Lgs. n. 81/2008, può risultare incompatibile quando l’azienda di cui il lavoratore è dipendente opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, con propri lavoratori.

L’istante chiede di sapere se sia compatibile con il T.U. Sicurezza attribuire allo stesso dipendente della medesima azienda le funzioni di RLS e di CSP e, in particolare, se tale cumulo rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli.

La risposta ricostruisce le funzioni assegnate dal D.Lgs. n. 81/2008 alle 2 figure:

  • il RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Tra le sue attribuzioni rientrano la consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi e sull’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione, il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e alle misure preventive. Tale figura promuove, inoltre, l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, formula proposte in materia e segnala al responsabile aziendale i rischi individuati nello svolgimento della propria attività. Può anche rivolgersi alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi impiegati non siano adeguati a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce espressamente una specifica incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di RLS e la nomina a responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione, ma nessuna analoga disposizione disciplina espressamente il rapporto tra RLS e CSP;
  • il CSP svolge compiti direttamente connessi alla progettazione della sicurezza del cantiere: ai sensi dell’art. 91, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto dall’art. 100 e predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Dall’esame delle rispettive attribuzioni la Commissione individua una possibile situazione di incompatibilità: pur in assenza di un divieto normativo espresso, il cumulo delle funzioni di RLS e CSP deve ritenersi incompatibile nel caso in cui la società per la quale lavora il soggetto interessato operi direttamente nel cantiere durante la fase esecutiva impiegando propri lavoratori. In questa situazione, infatti, il dipendente, nella veste di RLS, sarebbe chiamato a esercitare le proprie prerogative di rappresentanza e tutela anche nei confronti dei lavoratori della propria azienda presenti nel cantiere, mentre, come CSP, sarebbe autore delle scelte progettuali in materia di sicurezza. Le decisioni assunte in quest’ultima veste potrebbero quindi interferire con l’esercizio delle funzioni proprie del RLS.
Secondo la Commissione, tale sovrapposizione potrebbe incidere sull’autonomia di giudizio del RLS e, più in generale, sui requisiti di indipendenza e imparzialità necessari per il corretto svolgimento delle sue attribuzioni.

Un ulteriore elemento a suffragio di ciò deriva dalla disciplina del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). L’art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, infatti, impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di mettere a disposizione dei RLS copia del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, per permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione. Tale meccanismo presuppone una chiara distinzione tra il soggetto chiamato a esaminare il PSC nell’esercizio delle funzioni rappresentative e quello che ha provveduto alla sua elaborazione durante la progettazione. Se RLS e CSP coincidessero, il medesimo soggetto si troverebbe sostanzialmente a esercitare le prerogative di informazione e consultazione su un piano che egli stesso ha contribuito a predisporre in qualità di coordinatore, facendo venire meno la separazione funzionale necessaria a salvaguardare autonomia di giudizio, indipendenza e imparzialità del RLS.

In conclusione, la Commissione non individua un’incompatibilità assoluta e generalizzata tra RLS e CSP, ma solo nella specifica situazione in cui l’impresa di appartenenza del lavoratore svolga direttamente attività nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri dipendenti. In tale circostanza, la sovrapposizione tra il ruolo di rappresentanza e controllo esercitato dal RLS e quello progettuale assunto come CSP può compromettere la necessaria distinzione delle funzioni e l’autonomia con cui il rappresentante deve tutelare gli interessi dei lavoratori.

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