L’INPS, con circolare n. 49 del 22 aprile 2026, ha offerto indicazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 2, D.L. n. 25/2026, che, in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana dal 18 gennaio 2026, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e dagli avvisi di addebito, in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
L’Istituto evidenzia che la sospensione riguarda anche:
- i versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento di vigilanza documentale;
- il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel periodo di sospensione;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti;
- quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria.
La circolare precisa che i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati non saranno rimborsati.
La sospensione si applica ai soggetti che avevano, alla data del 18 gennaio 2026, la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente CCIAA in immobili danneggiati ubicati nei territori dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici avversi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.
I soggetti beneficiari della sospensione contributiva sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
Viene precisato che i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire del beneficio solo in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili indicati dalla disposizione normativa. Nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi l’agevolazione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati negli immobili indicati nella norma.
Entro il 10 ottobre 2026 dovranno essere effettati:
- in unica soluzione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi.
La circolare offre anche istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens nelle diverse casistiche.
