Pensione francese e residenza in Italia: tassazione concorrente

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 113 del 27 maggio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale di una pensione erogata da un ente previdenziale francese a favore di un soggetto che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. La questione affrontata riguarda in particolare l’applicazione della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni e la corretta qualificazione del trattamento pensionistico percepito da un ex dipendente della società francese EDF.

L’istante, residente in Francia al momento della presentazione dell’interpello, ha rappresentato l’intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia e di percepire una pensione corrisposta dalla Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), ente previdenziale che gestisce il regime pensionistico del personale delle industrie elettriche e del gas francesi. Il contribuente ha evidenziato che, a seguito dell’acquisizione del controllo totalitario di EDF da parte dello Stato francese avvenuta nel novembre 2023, la società è divenuta un’impresa pubblica di interesse nazionale e ha pertanto chiesto se tale circostanza potesse comportare l’applicazione delle disposizioni convenzionali relative alle pensioni pubbliche.

Secondo la tesi prospettata dal contribuente, il trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere ricondotto all’articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia, dedicato alle funzioni pubbliche, con conseguente tassazione esclusiva in Francia e esclusione dell’imposizione in Italia.

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate richiama anzitutto i principi generali della normativa interna. In base all’articolo 3 del TUIR, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a tassazione sul complesso dei redditi posseduti ovunque prodotti. Inoltre, l’articolo 49 del TUIR qualifica espressamente le pensioni come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Da ciò consegue che, secondo la disciplina nazionale, la pensione percepita da un soggetto residente in Italia risulta imponibile nel territorio dello Stato.

L’Agenzia evidenzia tuttavia che occorre verificare le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia, le quali prevalgono sulla normativa interna. In particolare, l’articolo 18 del Trattato distingue tra pensioni derivanti da attività lavorative private e pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale. Le prime sono generalmente imponibili nello Stato di residenza del percettore, mentre le seconde possono essere assoggettate a imposizione concorrente sia nello Stato della fonte sia nello Stato di residenza.

A tale riguardo, la risposta ricorda che le amministrazioni fiscali italiana e francese, mediante un accordo amichevole formalizzato nel dicembre 2000, hanno individuato le prestazioni pensionistiche da considerare rientranti nei regimi di sicurezza sociale dei due Paesi. Tra queste figurano espressamente anche le pensioni erogate dalla CNIEG al personale delle industrie elettriche e del gas francesi. Tale qualificazione comporta l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione e quindi la tassazione concorrente nei due Stati contraenti.

L’Agenzia esclude che il successivo mutamento dell’assetto proprietario di EDF possa modificare il regime fiscale della pensione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la circostanza che la società sia oggi interamente controllata dallo Stato francese non è sufficiente per qualificare automaticamente il trattamento pensionistico come pensione pubblica ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che la pensione erogata dalla CNIEG a un soggetto che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia continua a essere assoggettata a imposizione concorrente in Francia e in Italia. La doppia imposizione che ne deriva dovrà essere eliminata attraverso il riconoscimento, da parte dell’Italia quale Stato di residenza, del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero secondo le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR e dall’articolo 24 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni.

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