Reversibilità al partner omosessuale: interviene la Consulta

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 91 depositata il 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nella parte in cui non consente il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, qualora il decesso dell’altro componente della coppia sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La pronuncia trae origine da una controversia concernente il diritto alla pensione ai superstiti richiesto dal componente superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti nel 2013. Il decesso del coniuge era intervenuto nell’ottobre del 2015, in un momento storico in cui l’ordinamento italiano non riconosceva ancora alcuna forma di tutela giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso. Solo con l’entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016 e, successivamente, con il D.Lgs. n. 7/2017, il legislatore ha introdotto la disciplina delle unioni civili e ha stabilito che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso producesse gli effetti dell’unione civile prevista dalla normativa italiana.

Nel giudizio principale la Corte di Cassazione ha ritenuto che il dato normativo applicabile al momento del decesso impedisse qualsiasi interpretazione estensiva della disciplina della pensione di reversibilità. Per tale ragione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, evidenziando come il partner superstite si fosse trovato nell’impossibilità giuridica di ottenere il riconoscimento del vincolo matrimoniale formalizzato all’estero e, conseguentemente, nell’impossibilità di accedere alla tutela previdenziale riconosciuta ai coniugi superstiti.

La Corte Costituzionale ha preliminarmente ricostruito la funzione dell’istituto della pensione ai superstiti, ricordando come tale trattamento rappresenti una forma di prosecuzione della tutela economica assicurata dal rapporto previdenziale instaurato dal lavoratore. La pensione di reversibilità è infatti tradizionalmente collegata al principio di solidarietà familiare e mira a garantire continuità di protezione ai familiari del soggetto assicurato anche dopo la sua morte. La Consulta ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza secondo cui tale prestazione, pur presentando caratteristiche previdenziali, conserva un collegamento con il contributo economico che il lavoratore ha apportato alla vita familiare nel corso dell’esistenza.

Particolare rilievo assume il ragionamento sviluppato dalla Corte in ordine al principio di ragionevolezza. La sentenza ribadisce che il matrimonio e le unioni tra persone dello stesso sesso non sono istituti integralmente sovrapponibili e che la Costituzione non impone una generale equiparazione tra le diverse forme di convivenza. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto la possibilità di verificare, con riferimento a singole situazioni giuridiche, se una differenza di trattamento sia giustificata o determini invece una disparità irragionevole.

Nel caso esaminato la Corte ha individuato due elementi particolarmente significativi. Da un lato, la coppia aveva formalizzato il proprio rapporto attraverso un matrimonio validamente celebrato all’estero; dall’altro, al momento del decesso mancava nell’ordinamento italiano qualsiasi strumento idoneo a riconoscere quel vincolo. La situazione non era quindi assimilabile a quella di una semplice convivenza di fatto, ma riguardava persone che avevano scelto di assumere un impegno giuridico formalizzato e che si erano trovate nell’impossibilità di ottenerne il riconoscimento per effetto di una lacuna normativa allora esistente.

Secondo la Consulta, la mancata attribuzione della pensione di reversibilità in una simile situazione determina una disparità di trattamento non ragionevole. L’esclusione dalla tutela previdenziale non dipendeva infatti da una libera scelta della coppia, bensì dall’assenza, nell’ordinamento italiano dell’epoca, di una disciplina che consentisse il riconoscimento delle unioni omosessuali.

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