La compliance contributiva: il Modello ISAC

L’INPS è ai nastri di partenza con la promozione della compliance in materia contributiva mediante l’utilizzo degli Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC). A seguito dell’incrocio dei dati di natura fiscale e contributiva (e relativa analisi), ai datori di lavoro vengono inviate a partire dal mese di marzo 2026 delle comunicazioni contenenti gli esiti di queste attività. L’obiettivo è verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro. Attraverso l’elaborazione di una serie di variabili viene effettuata una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e si rileva un eventuale scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato. Gli scostamenti sono segnalati come lievi o significativi rispetto alla “fascia di normalità” (determinata nel Modello identificativo degli ISAC).

Si parte con 2 settori: “Commercio all’ingrosso alimentare” e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”. Entro fine agosto verranno coinvolti almeno altri 6 settori a rischio evasione ed elusione contributiva.

Entro il 31 marzo 2026 l’INPS ha inviato oltre 12.000 lettere di compliance (anno di riferimento 2023). Le lettere non comportano irregolarità per i datori di lavoro ma gli scostamenti verranno trasmessi al Ministero del Lavoro e all’INL e utilizzati per la programmazione delle azioni di vigilanza ispettiva.

La base giuridica di questa attività

La promozione della compliance in materia contributiva mediante l’utilizzo di Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) trova la sua base giuridica nell’art. 1, commi 5-10, D.L. n. 160/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 199/2024.

L’INPS ha emanato la circolare n. 26/2026, per illustrare il quadro operativo.

Che cosa sono gli ISAC in sintesi

Gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) sono indicatori statistico-economici elaborati mediante una metodologia che combina l’utilizzo di dati di natura contributiva e di natura fiscale, per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro; la finalità della loro elaborazione risiede nella necessità di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva. Il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i settori coinvolti (per cominciare)

Al momento il Ministero del Lavoro ha introdotto e approvato gli ISAC per 2 settori:

  1. “Commercio all’ingrosso alimentare” (codice M21U in ambito ISA);
  2. “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere” (codice G44U in ambito ISA)

Il dettaglio degli ATECO è contenuto nell’allegato 1, alla circolare INPS n. 26/2026.

È già prevista l’estensione graduale degli ISAC ad almeno 6 ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Le comunicazioni che manda l’INPS

Le comunicazioni di compliance che l’INPS ha inviato entro il 31 marzo 2026 riportano le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al Modello ISAC di riferimento.

La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel Modello identificativo degli ISAC.

I risultati vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di scostamenti, se non hanno cessato la loro attività al 1° gennaio 2026. È previsto l’invio anche all’intermediario delegato, ove presente.

Schema della lettera di compliance
Accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti 3 colonne:
− valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento;
− esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella norma”;
− stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità.
Esempi di lettere trasmesse
Allegato 2, circolare INPS n. 26/2026
Allegato 3, circolare INPS n. 26/2026
Dettaglio soglie indicatori
Nell’allegato 4, circolare INPS n. 26/2026 e Nell’allegato 5, circolare INPS n. 26/2026 Sono riportate le soglie di riferimento per ciascun indicatore, differenziate, a seconda dei casi, per Mob (modello di business)[1] o per classi di dipendenti.
N.B.: Per alcuni indicatori le soglie non sono applicabili e, pertanto, nella lettera di compliance il valore assunto dalla relativa cella sarà “non applicabile” (per l’indicatore complesso “Forza lavoro dipendente”, invece, la soglia minima è rappresentata dalla stima teorica delle giornate).

Come si determinano gli scostamenti

Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come “divergenza” dei soggetti rispetto a valori soglia individuati come plausibili per lo specifico indicatore. In particolare: i “valori soglia” identificati corrispondono a specifici percentili all’interno delle distribuzioni dei valori osservati per ciascun indicatore. Quindi, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati dell’indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia quelle che presentano un valore dell’indicatore inferiore al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia.

Cosa comporta la comunicazione

La comunicazione di per sé non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro. Si tratta, infatti, di una comunicazione a carattere indicativo, con lo scopo di promuovere la corretta contribuzione.

Il datore di lavoro che risulti conforme al Modello ISAC, senza scostamenti “lievi” o “significativi”, è considerato rientrante nella c.d. fascia di normalità.

La lista dei datori di lavoro individuati viene trasmessa, da parte dell’INPS, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e all’INL, ai fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.

Attività di gestione delle comunicazioni

In questa prima fase di gestione, non sono coinvolte le strutture territoriali dell’INPS. La lettera di compliance è inviata dalla Direzione centrale INPS. I datori di lavoro possono interloquire con l’Istituto mediante Comunicazione Bidirezionale – oggetto “ISAC”. Ogni comunicazione inviata dai datori di lavoro sul Cassetto bidirezionale viene chiusa automaticamente a livello centralizzato a seguito di una comunicazione standard di presa in carico. Successivamente, le Strutture centrali competenti provvederanno a fornire un feedback più completo ai datori di lavoro relativamente ai riscontri ricevuti. Aziende e intermediari dovranno utilizzare esclusivamente il Cassetto per le interlocuzioni.

(Eventuali) Risposte dei datori di lavoro

I datori di lavoro, a seguito della ricezione della lettera di compliance possono volontariamente e non obbligatoriamente fornire dei riscontri all’INPS. A tal fine, è stato predisposto un “modulo” che prevede per ciascun ISAC le seguenti opzioni:

  • causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
  • azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance;
  • richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.
Moduli di risposta e/o interlocuzione con INPS relativi a ISAC
Circolare n. 26/2026, allegato 6 – SETTORE COMMERCIO ALL’INGROSSO ALIMENTARE
Circolare n. 26/2026, allegato 7 – SETTORE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
Una volta compilato, il modulo dev’essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”, unitamente all’ulteriore documentazione che il datore di lavoro dovesse ritenere utile ai fini del riscontro.

Invio flussi UniEmens correttivi da parte del datore di lavoro

A seguito della ricezione della lettera di compliance, il datore di lavoro può trasmettere i flussi di regolarizzazione mediante l’invio di un flusso Uniemens generato con il software paghe, oppure mediante compilazione on line sul portale INPS. In quest’ultimo caso si dovrà utilizzare la nuova sezione denominata “Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura “Compilazione online”.

Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione “RE” (“REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE”).

È obbligatoria la compilazione dei seguenti campi:

  • il protocollo della lettera di compliance ricevuta nell’elemento <IdentAtto>;
  • la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto>.

L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini dell’applicazione della mitigazione della misura delle sanzioni civili prevista all’art. 30, comma 7, D.L. n. 19/2024.

I Modelli “Vig” generati dalla regolarizzazione possono essere consultati accedendo al “Portale contributivo aziende e intermediari”. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere versato tramite Modello F24, con la causale “RC01”.

Quali dati sono stati utilizzati e analizzati

Le fonti informative utilizzate sono:

  • dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro (fonte: flussi UniEmens, aggregati a livello di codice fiscale);
  • informazioni di origine fiscale (fonte: dati ISA dell’Agenzia delle Entrate);
  • dati sull’utilizzo di lavoratori in somministrazione (fonte: dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro).
Specificità
Dati ISADati UniEmens
Per ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente: Quadro A del Modello ISA: inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci, familiari, ecc.).   Per ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e definire il “modello di business” (“Mob”) di appartenenza: quadri B e C dei Modelli ISA con le informazioni specifiche relative ai datori di lavoro di ciascun settore. (Alcuni dati di questi quadri sono direttamente utilizzati per il calcolo degli indicatori)   Altri dati contabili per costruire gli indicatori: quadro F con una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”.I dati del flusso UniEmens sono stati aggregati a livello di codice fiscale, per consentire un confronto omogeneo con i dati ISA.   Forza lavoro dichiarata: distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico.   Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo.

Quali tipologie di indicatori si generano

La combinazione dei dati UniEmens – ISA – UNISOMM genera 5 categorie di indicatori:

Categorie di indicatori che si generano
1. Indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (ad esempio, “valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (ad esempio, “gli addetti utilizzati” espressi in “giornate di lavoro”).
2. Indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul totale (ad esempio, “quota di impiego part-time su totale”).
3. Un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA.
4. Indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito ma non nell’altro (ad esempio, dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma non nel corrispondente Modello ISA, per il medesimo anno).
5. Indicatori specifici di ciascun settore (ad esempio, “veicoli per addetto” per il settore “Commercio all’ingrosso alimentare”; “posti letto fissi per addetto” per il settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”).

Attraverso l’elaborazione di una serie di variabili viene effettuata una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e si rileva, conseguentemente, uno scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato.

L’elenco degli ISAC per i 2 settori oggetto delle lettere di compliance è il seguente:

ISAC Commercio all’ingrosso alimentareISAC Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
− Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti dichiarazione INPS; − assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti dichiarazione ISA; − valore dei beni strumentali per addetto; − costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto; − quota di impiego di lavoro part-time; − quota di impiego di lavoro a termine; − quota di impiego di lavoro stagionale; − quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione; − quota di impiego di apprendisti; − forza lavoro dipendente (indicatore complesso).− Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti dichiarazione INPS; − assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti dichiarazione ISA; − valore dei beni strumentali per addetto; − costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto; − quota di impiego di lavoro part-time; − quota di impiego di lavoro a termine; − quota di impiego di lavoro stagionale; − quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione; − quota di impiego di apprendisti; − forza lavoro dipendente (indicatore complesso).
− Numero di veicoli per addetto.− Presenze per addetto; − numero totale dei posti letto fissi per addetto; − tasso medio di occupazione.

[1] I modelli di business del settore rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato. Essi descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di produzione del bene o del servizio oggetto di analisi e riflettono le differenze fondamentali derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini.

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Torna in alto