La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 febbraio 2026, n. 2558, in tema di apprendistato, ha stabilito che la decadenza dalle agevolazioni contributive prevista dall’art. 16, Legge n. 196/1997, per inadempimento degli obblighi formativi non può fondarsi su una valutazione rigorosamente oggettiva della mera mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna in un singolo anno, ma richiede un accertamento concreto dell’idoneità dell’inadempimento a compromettere l’obiettivo formativo unitariamente considerato. Tale valutazione deve tenere conto:
a) della formazione interna effettivamente erogata;
b) della formazione esterna eventualmente ricevuta in altri periodi del rapporto, inclusa quella in materia di sicurezza sul lavoro;
c) delle peculiari prestazioni dedotte in contratto;
d) del complessivo svolgimento del rapporto formativo.
Solo l’inadempimento di non scarsa importanza, che pregiudichi irrimediabilmente il raggiungimento dell’obiettivo formativo caratterizzante il contratto di apprendistato, giustifica la decadenza dalle agevolazioni per l’intero periodo contrattuale.
Il caso
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della decadenza dai benefici contributivi in materia di apprendistato per inadempimento degli obblighi formativi, ribadendo un approccio sostanzialistico nella valutazione della formazione, in linea con i principi già enunciati dalla medesima Corte con l’ordinanza rescindente n. 8564/2018.
La vicenda trae origine da un verbale ispettivo INPS del 2007, che aveva disposto la revoca delle agevolazioni contributive a un datore di lavoro per 3 rapporti di apprendistato, per assente o incompleta partecipazione degli apprendisti alla formazione esterna organizzata dalla Provincia. Dopo una prima sentenza di Cassazione, che aveva disposto il rinvio alla Corte d’Appello, la Corte territoriale, in sede rescissoria, aveva distinto la posizione di uno degli apprendisti, ritenendo sufficiente la combinazione di formazione interna e partecipazione pregressa a un corso esterno, ma aveva confermato la decadenza per gli altri 2 rapporti, rilevando la mancata frequenza ai corsi esterni nel 2007 e ritenendo irrilevanti sia la formazione interna erogata sia la successiva partecipazione ad attività formative, compresi i corsi in materia di sicurezza del lavoro, considerati a carattere “trasversale”.
Il datore di lavoro ricorre quindi in Cassazione, che accoglie il ricorso censurando la sentenza della Corte d’Appello per violazione del vincolo derivante dalla pronuncia rescindente e per mancata applicazione del principio di diritto già affermato, secondo cui la decadenza dai benefici contributivi, ex art. 16, Legge n. 196/1997, può operare per l’intera durata del rapporto solo in presenza di un inadempimento formativo di obiettiva gravità, ritenendosi tale la totale assenza di formazione teorica e pratica o un’attività formativa gravemente carente o inadeguata rispetto agli obiettivi previsti nel progetto formativo e trasfusi nel contratto. La Corte ribadisce che non è conforme a legge una logica rigorosamente oggettiva e unitaria dell’inottemperanza dell’obbligo di formazione esterna, che conduca automaticamente alla perdita delle agevolazioni sull’intero rapporto per il solo dato, isolato e formale, della mancata partecipazione a uno o più corsi, senza interrogarsi sull’effettivo pregiudizio arrecato al raggiungimento dell’obiettivo formativo, che costituisce l’elemento causale tipizzante del contratto di apprendistato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuito che i giudici di rinvio si siano limitati a ribadire le conclusioni già adottate nella pronuncia cassata, senza operare una valutazione concreta e complessiva della vicenda formativa dei singoli apprendisti, che avrebbe dovuto tenere in considerazione l’intero percorso di formazione svolto, la puntuale erogazione della formazione interna, gli eventuali elementi anteriori e successivi al verbale ispettivo e la reale incidenza dei singoli inadempimenti sugli obiettivi formativi contrattuali, anche alla luce della durata potenzialmente pluriennale del rapporto di apprendistato. Gli Ermellini ritengono particolarmente grave l’aver escluso dagli obblighi formativi rilevanti corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che rientrano espressamente nella formazione dovuta ai sensi dell’art. 16, comma 2, Legge n. 196/1997, e non possono essere ritenuti irrilevanti per il loro carattere trasversale. I Supremi giudici non ammettono, quindi, una lettura formalistica degli obblighi formativi da parte dei giudici di merito, che sono chiamati, al contrario, a valutare l’idoneità del singolo inadempimento, considerato nel suo contesto fattuale e sistematico, a compromettere in modo significativo il conseguimento della professionalità oggetto del contratto.
La Corte di Cassazione accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati, verificando concretamente se la mancata formazione esterna nel 2007 per i 2 apprendisti residui abbia precluso il raggiungimento dell’obiettivo formativo complessivamente considerato e, in caso affermativo, se questa carenza possa giustificare la decadenza dalle agevolazioni contributive.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
