Ticket di licenziamento: chiarimenti sulla debenza per i detenuti lavoratori

L’INPS, con circolare n. 59 del 20 maggio 2026, ha offerto chiarimenti sull’obbligo del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria e ha fornito indicazioni per la compilazione del flusso UniEmens.

La circolare ricorda che il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI a prescindere dalla fruizione della stessa. Tuttavia, il riconoscimento dell’indennità NASpI in favore dei detenuti non implica un’automatica assimilazione del lavoro penitenziario al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario ai fini della debenza del ticket di licenziamento, data la particolarità di questa tipologia di rapporto lavorativo. Infatti, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra:

  • cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro;
  • cessazioni determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.

Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’Autorità competente.

Invece, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, l’esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l’impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi non idonea a determinare l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento. In ogni caso, l’Istituto effettua le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, in ordine a quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi UniEmens.

La circolare comunica che i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens devono utilizzare all’interno dell’elemento <TipoCessazione> di <Cessazione>, i nuovi codici:

  • “2B”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall’art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento”;
  • “2C”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – no ticket licenziamento”.

In riferimento alla scarcerazione del detenuto per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario, ancorché sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati, che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono utilizzare il seguente codice tipo cessazione di nuova istituzione:

  • “2F”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – SI ticket licenziamento”.

Infine, viene confermato l’utilizzo del codice “M400” per l’esposizione del ticket dovuto.

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