L’INPS, con circolare n. 59 del 20 maggio 2026, ha offerto chiarimenti sull’obbligo del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria e ha fornito indicazioni per la compilazione del flusso UniEmens.
La circolare ricorda che il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI a prescindere dalla fruizione della stessa. Tuttavia, il riconoscimento dell’indennità NASpI in favore dei detenuti non implica un’automatica assimilazione del lavoro penitenziario al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario ai fini della debenza del ticket di licenziamento, data la particolarità di questa tipologia di rapporto lavorativo. Infatti, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra:
- cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro;
- cessazioni determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.
Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’Autorità competente.
Invece, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, l’esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l’impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi non idonea a determinare l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento. In ogni caso, l’Istituto effettua le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, in ordine a quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi UniEmens.
La circolare comunica che i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens devono utilizzare all’interno dell’elemento <TipoCessazione> di <Cessazione>, i nuovi codici:
- “2B”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall’art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento”;
- “2C”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – no ticket licenziamento”.
In riferimento alla scarcerazione del detenuto per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario, ancorché sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati, che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono utilizzare il seguente codice tipo cessazione di nuova istituzione:
- “2F”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – SI ticket licenziamento”.
Infine, viene confermato l’utilizzo del codice “M400” per l’esposizione del ticket dovuto.
