È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026 la Legge n. 79 del 31 maggio 2026, di conversione del D.L. n. 33/2026 (c.d. Decreto carburanti), che conferma le misure fiscali volte a contrastare l’aumento dei prezzi petroliferi legato alle crisi dei mercati internazionali, mantenendo un impianto basato su riduzione delle accise e introduzione di crediti d’imposta a favore dei settori più esposti. In particolare, viene consolidata la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale utilizzato come carburante, misura inizialmente operativa dal 19 marzo al 7 aprile 2026, ma successivamente modificata e prorogata attraverso una sequenza di interventi normativi, con proroga fino al 22 maggio, ridefinendo le aliquote in:
- 622,90 euro per mille litri per la benzina;
- 472,90 euro per mille litri per il gasolio;
- 242,77 euro per mille chilogrammi per il GPL;
e azzerando l’accisa sul gas naturale per autotrazione.
Rimane invariata la disciplina dei crediti d’imposta destinati a compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, in particolare per i settori autotrasporto e pesca:
- per le imprese di autotrasporto, il credito è parametrato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio rispetto al prezzo di riferimento di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ed è finanziato con uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, risultando accessibile alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto secondo quanto previsto dal Testo unico delle accise;
- per il settore della pesca, invece, il credito d’imposta è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta per gasolio e benzina utilizzati per l’alimentazione dei mezzi impiegati nell’attività, calcolata sulla base delle fatture al netto dell’IVA, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette né alla base imponibile IRAP e risultano cumulabili con altre agevolazioni entro il limite del costo effettivamente sostenuto.
