L’INPS, con circolare n. 57 del 14 maggio 2026, ha offerto istruzioni per la fruizione del bonus donne, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) 651/2014, introdotto dall’art. 1, D.L. 62/2026.
La misura spetta per un periodo massimo di 24 mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all’età, al titolo di studio o al settore di occupazione.
Per tale incentivo, il massimale ordinario è fissato a 650 euro mensili, ma sale a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle Regioni della ZES Unica.
I datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali e, se previsto, il requisito dell’incremento occupazionale netto.
Per accedere al bonus il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”: l’Istituto darà comunicazione della messa a disposizione del modulo con successivo messaggio.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in argomento sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC (o e-mail qualora non sia disponibile un indirizzo PEC), e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione. La circolare sottolinea che i termini previsti per la presentazione della CO sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
Pertanto, i datori di lavoro devono porre la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiede l’esonero. In particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutto il periodo di agevolazione spettante.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, viene precisato che, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
