Bonus ZES 2026: istruzioni per la fruizione

L’INPS, con circolare n. 56 del 14 maggio 2026, ha fornito indicazioni operative per il bonus ZES, introdotto dall’art. 3, D.L. n. 62/2026, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Il beneficio è destinato ai datori di lavoro privati che:

  • occupano fino a 10 dipendenti;
  • assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica.

L’agevolazione è rivolta ai lavoratori che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero contributivo è pari al 100%, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno e delle aree interne e ridurre i divari territoriali.

Per accedere all’esonero il datore di lavoro dovrà compilare il modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”. L’Istituto precisa che darà comunicazione della messa a disposizione del modulo con successivo messaggio.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero sia inviata per un’assunzione in corso, con indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro, a mezzo PEC (o e-mail, qualora non sia disponibile un indirizzo PEC), e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione. Viene precisato che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

I datori di lavoro, quindi, devono prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiede l’esonero in argomento. Viene evidenziato che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

La circolare sottolinea come, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.

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