Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei giovani nel Decreto Lavoro 2026

Il 1° maggio 2026 è entrato in vigore il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, che stabilisce “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026.

Il D.L., all’art. 4, prevede un particolare incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, finalizzato a rafforzare l’occupazione giovanile stabile, riconoscendo ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata per tale misura, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale dipendente, con esclusione dei dirigenti, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi, che, alla medesima data, non ha compiuto il 35° anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Ai fini del godimento del beneficio, le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359, c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’efficacia delle disposizioni inerenti tale esonero è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 18,2 milioni di euro per l’anno 2026, 87,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 69,3 milioni di euro per l’anno 2028.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 1, commi 399 e 400, Legge n. 207/2024.

Per approfondire altri temi legati al D.L. n. 62/2026 consulta lo Speciale Decreto Lavoro 2026.

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