L’INPS, con circolare n. 58 del 20 maggio 2026, ha offerto indicazioni in merito ai requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione (ADI), alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” (artt. 18, 18-bis e 18-ter, D.Lgs. n. 286/1998), ovvero per consentire a soggetti stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento di sottrarsi alla situazione di abuso, alla luce della novella normativa introdotta dai D.L. n. 145/2024 e n. 146/2025.
Nello specifico, si tratta di soggetti stranieri ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno qualora:
- siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi;
- siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.
L’art. 6, D.L. n. 145/2024, riconosce ai soggetti ai quali sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per “casi speciali”, e ai loro parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo, sulla base di programmi individuali di assistenza, definiti sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante “Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”, di durata non superiore al permesso di soggiorno.
Il medesimo art. 6, comma 3, stabilisce, inoltre, che i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” destinatari delle misure di assistenza possono beneficiare dell’ADI.
La durata dell’ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’ADI stesso e del momento in cui viene presentata la domanda rispetto alla validità del permesso di soggiorno.
