Bonus giovani: le indicazioni INPS

L’INPS, con circolare n. 55 del 14 maggio 2026, ha offerto le istruzioni per la fruizione del bonus giovani. L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un massimo di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) 651/2014, previsto dall’art. 2, D.L. n. 62/2026.

Possono accedere al beneficio i lavoratori che risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi se ricorrono le ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria, con un limite massimo di 500 euro su base mensile riconosciuto per 24 mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per 12 mesi alle restanti categorie. Il limite massimo viene innalzato a 650 euro per le unità produttive situate nella ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria) o in aree del Centro Italia in crisi industriale.

I datori di lavoro potranno richiedere l’esonero contributivo inoltrando all’INPS il modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”; l’Istituto informerà con apposito messaggio quando il modulo sarà disponibile. La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC (o e-mail qualora non sia disponibile un indirizzo PEC), e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.

L’Istituto precisa che i termini previsti per la presentazione della CO sono perentori: la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

Pertanto, i datori di lavoro devono prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiedono gli esoneri. La circolare evidenzia che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

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