Il Decreto Lavoro ce l’ha fatta.
Con la sua pubblicazione, avvenuta il 30 aprile 2026, tra le varie cose, si è inteso disciplinare (come sempre senza una visione di lungo periodo) la costellazione di agevolazioni all’assunzione/trasformazione, abbandonando lo schema previgente già prorogato dal D.L. Milleproroghe per costituirne uno nuovo, peraltro non particolarmente semplice.
Proviamo a commentarlo assieme.
Il primo articolo del D.L. 62/2026 contiene il c.d. Bonus donne 2026, finalizzato a promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, con un particolare occhio di riguardo alla ZES unica (Zona economica speciale per il Mezzogiorno).
In concreto, tale misura consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile (ovvero 800 se la lavoratrice risiede nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno) per ciascuna lavoratrice assunta con contratto a tempo indeterminato dal 1°gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Le lavoratrici interessate da tale misura sono:
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- ovvero donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono a una delle categorie di cui alle lett. b) – g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2, Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Ad ogni modo, l’esonero contributivo viene concesso per un periodo massimo di 24 mesi e «nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027».
Inoltre, il quarto comma riconosce la possibilità per il datore di lavoro di recuperare la quota residua dell’incentivo nel caso in cui la lavoratrice sia già stata assunta a tempo indeterminato «alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo».
Passiamo, dunque, al secondo articolo del decreto, avente ad oggetto il Bonus giovani 2026.
Il meccanismo è lo stesso, pur con qualche differenza: infatti, viene stabilito un totale esonero contributivo (nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile) a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In questo caso, l’incentivo riguarda i lavoratori che, alla data dell’assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età e siano privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, ovvero i lavoratori privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2, Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Il limite di 500 euro è estendibile a 650 euro mensili per i «datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria».
Un’ulteriore agevolazione è contenuta nell’art. 3 (Bonus ZES 2026), circoscritta ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. Ad essi spetta l’esonero dal versamento del 100% dei contributi (fino a un limite mensile di 650 euro) per le assunzioni, ferma restando la finestra temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre, a tempo indeterminato di lavoratori under 35 e privi di impiego da almeno 24 mesi.
Per tutti gli incentivi esaminati è previsto, inoltre, il divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore/lavoratrice agevolato/a, ovvero il «lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo».
Arriviamo, dunque, all’art. 4 del Decreto, volto a incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. L’ambito di applicazione appare piuttosto interessante, in quanto la relativa agevolazione ha ad oggetto le «trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato». La struttura dell’incentivo si rifà ai precedenti bonus osservati, ossia viene disposto un totale esonero contributivo, entro il limite massimo mensile di 500 euro, per ciascun lavoratore trasformato a tempo indeterminato che mai risulta essere stato tale.
Nel caso in esame, fermo restando il requisito d’età (lavoratori under 35) e l’incremento occupazionale netto, il beneficio spetta esclusivamente in relazione alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.
Veniamo a un tema trasversale: per tutte le agevolazioni in parola abbiamo necessità dell’incremento occupazionale netto rispetto ai 12 mesi precedenti, circostanza particolarmente curiosa per chi trasformerà il tempo determinato in indeterminato, vista la neutralità che quella trasformazione recherà nel calcolo.
Per approfondire altri temi legati al D.L. n. 62/2026 consulta lo Speciale Decreto Lavoro 2026.
