Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo sulle risorse residue del 2018

L’INPS, con il messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026, ha fornito le istruzioni operative per il recupero dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS). Il documento interviene a seguito dell’accertamento della disponibilità di risorse residue riferite allo stanziamento dell’anno 2018 e disciplina le modalità di fruizione del beneficio da parte delle ulteriori imprese ammesse con specifici decreti ministeriali.

Il provvedimento si inserisce nel solco delle istruzioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 133 del 7 novembre 2019 e con il successivo messaggio n. 1750 del 24 aprile 2020, che avevano regolato l’accesso allo sgravio contributivo per le imprese destinatarie dei decreti di autorizzazione relativi ai contratti di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 marzo 2019 e il 31 ottobre 2019.

A seguito di una rilevazione contabile effettuata su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che gli importi autorizzati a valere sullo stanziamento del 2018 risultavano superiori alle somme effettivamente utilizzate dalle imprese beneficiarie. Tale circostanza ha consentito di destinare le risorse residue ad ulteriori aziende individuate nei decreti ministeriali richiamati dal messaggio.

Per la concreta fruizione del beneficio è necessario l’intervento delle Strutture territoriali dell’INPS. Una volta verificata la documentazione prodotta dal datore di lavoro e accertata la presenza del decreto direttoriale di ammissione allo sgravio, la sede competente attribuisce alla posizione contributiva aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le imprese ammesse alle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS.

Le aziende interessate devono esporre il beneficio nel flusso Uniemens valorizzando, all’interno dell’elemento “AltrePartiteACredito”, il codice causale “L943”, già utilizzato per il recupero degli arretrati relativi allo sgravio contributivo riconosciuto per i contratti di solidarietà finanziati con le risorse dell’anno 2018. Nello stesso flusso deve essere indicato l’importo dello sgravio spettante.

L’Istituto precisa che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio. Le imprese che, pur avendo diritto al beneficio, abbiano cessato o sospeso l’attività dovranno invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) per il recupero delle somme spettanti.

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