Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con Decreto 24 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina. La misura, prevista dall’articolo 8-ter del D.L. n. 38/2026, è finalizzata a compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di carburante.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 90 milioni di euro per il 2026.
Possono beneficiare della misura le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che possiedano la qualifica di agricoltore in attività. Sono ammesse esclusivamente le spese relative ai carburanti utilizzati per mezzi e attrezzature direttamente connessi all’attività agricola. Sono invece esclusi, tra gli altri, i consumi relativi ad autovetture, mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo produttivo.
La gestione dell’incentivo è affidata all’AGEA. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia, secondo le istruzioni operative che saranno emanate dalla stessa. Il periodo disponibile per la presentazione non potrà essere inferiore a 20 giorni e, in ogni caso, il termine finale non potrà essere successivo al 30 settembre 2026. Alla domanda devono essere allegate le fatture relative agli acquisti di gasolio e benzina effettuati dal 1° marzo al 31 maggio 2026.
L’importo nominale complessivo del beneficio non può superare 50.000 euro per ciascuna impresa. Qualora le richieste ammissibili risultino compatibili con le risorse disponibili, il credito sarà riconosciuto nella misura del 20%; in caso contrario, AGEA procederà alla rideterminazione dell’aliquota in rapporto alle risorse stanziate.
Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riportare l’importo negli anni successivi. La fruizione sarà consentita dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA di concessione del beneficio. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.
