Graduatorie online: vietata la pubblicazione dei dati degli iscritti ai Centri per l’impiego

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 550 del 23 luglio 2026, adottato a seguito di un reclamo, ha irrogato una sanzione di 30.000 euro all’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna per aver pubblicato sul proprio sito i nominativi inseriti in una graduatoria relativa agli iscritti ai Centri per l’impiego, ricordando che, nel rispetto della disciplina sulla trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati possono pubblicare online le graduatorie finali contenenti i dati personali esclusivamente dei partecipanti risultati vincitori di una procedura concorsuale.

La graduatoria riguardava soggetti ai quali era riconosciuto il diritto all’avviamento a selezione nell’ambito di una procedura finalizzata all’assunzione di un operatore addetto all’accoglienza presso un’azienda ospedaliera.

Il Garante ha chiarito che, in assenza di una specifica base giuridica, l’obbligo di pubblicazione delle “graduatorie finali” previsto dalla normativa sulla trasparenza riguarda esclusivamente le procedure concorsuali derivanti da bandi di concorso per il reclutamento del personale. Tale obbligo non può, invece, essere esteso alle procedure effettuate mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
La stessa partecipazione a queste ultime procedure, infatti, può consentire di associare gli interessati a una condizione di disabilità o, comunque, rivelare informazioni personali relative a situazioni economiche o sociali particolarmente delicate. La diffusione di tali dati potrebbe, quindi, produrre conseguenze pregiudizievoli per gli interessati e comprometterne la dignità.

Secondo il Garante, l’Agenzia Regionale avrebbe potuto adottare modalità idonee ad anonimizzare i dati personali, consentendo a ciascun interessato di conoscere esclusivamente la propria posizione in graduatoria. In questo modo sarebbe stata evitata la diffusione indiscriminata di informazioni personali sul web.

Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato sia la gravità della violazione, tenendo conto del considerevole numero di soggetti coinvolti (circa 700 persone) e del lungo periodo durante il quale i dati sono rimasti disponibili online, sia alcuni elementi attenuanti. In particolare, sono state valutate la buona fede e la collaborazione dell’Agenzia, che ha provveduto a rimuovere dal proprio sito e a deindicizzare le informazioni personali oggetto del reclamo, nonché l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

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