È stato pubblicato il D.I. del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per la famiglia e con il Ministro dell’Economia, che dà attuazione all’art. 6, D.L. n. 62/2026 (convertito in Legge n. 112/2026), definendo le modalità per ottenere la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro nonché i criteri per accedere alla relativa decontribuzione.
La suddetta certificazione è prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 184/2025. Il riferimento per conseguirla è rappresentato dalla Prassi UNI/PdR 192:2026, «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie», pubblicata il 14 aprile 2026, che individua specifici indicatori relativi alle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare.
La certificazione, valida per 36 mesi, dev’essere rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento CE n. 765/2008; il relativo certificato di accreditamento dev’essere conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.
L’esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026 (28 giugno 2026) e per l’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando che il beneficio non potrà comunque essere fruito oltre il 31 dicembre 2028.
Per ottenere concretamente l’agevolazione, le aziende interessate devono presentare apposita domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica. L’istanza può essere inoltrata tramite il rappresentante legale dell’azienda, un suo delegato oppure attraverso i soggetti individuati dall’art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979, secondo termini e modalità che saranno definiti dall’INPS con specifiche istruzioni. In sede di domanda l’azienda deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre ai propri dati identificativi, la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione, determinata considerando le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere alla totalità dei lavoratori in forza; deve, inoltre, indicare l’aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata riferite allo stesso periodo.
- al momento della domanda dev’essere in possesso di una certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro in corso di validità e deve indicarne l’identificativo alfanumerico, la denominazione dell’organismo di certificazione accreditato che l’ha rilasciata in conformità alla UNI/PdR 192:2026 e la relativa data di rilascio;
- deve dichiarare di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
- la fruizione dell’esonero contributivo è espressamente subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Sotto il profilo temporale, assume particolare importanza la tempestività della domanda. I datori di lavoro in possesso di una certificazione valida che presentano l’istanza entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS, possono essere ammessi all’agevolazione per l’intero periodo di validità della certificazione, sempre entro il limite finale del 31 dicembre 2028.
Quanto alla misura dell’incentivo, l’INPS autorizza l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1%, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Il beneficio viene riparametrato su base mensile ed è utilizzato direttamente in riduzione della contribuzione previdenziale datoriale per le mensilità nelle quali risulta valida la certificazione.
L’importo concretamente riconosciuto potrebbe, tuttavia, risultare inferiore: tutte le domande presentate nella stessa finestra temporale individuata dall’INPS sono finanziate utilizzando le risorse disponibili per l’annualità di riferimento e, qualora queste non siano sufficienti rispetto al numero complessivo delle istanze accoglibili, il beneficio viene proporzionalmente ridotto, così da favorire il più ampio accesso possibile alla misura.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle imprese titolari delle certificazioni, consentendo all’Istituto di verificare la sussistenza dei requisiti. In caso di rinuncia o revoca della certificazione l’azienda deve dare tempestiva comunicazione sia all’INPS sia al Dipartimento per le politiche della famiglia.
I datori di lavoro che abbiano fruito indebitamente dell’esonero sono tenuti a versare i contributi non corrisposti e le relative sanzioni, ferma restando l’eventuale responsabilità penale quando il fatto costituisca reato. Le verifiche sono effettuate dall’INPS anche attraverso le informazioni disponibili nelle banche dati del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero del Lavoro e dell’INL.
Sul piano finanziario, l’esonero è riconosciuto entro un limite di spesa pari a 7 milioni di euro per il 2026 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
