L’INPS, con messaggio n. 2758 dell’8 settembre 2026, ha fornito le indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.
L’Istituto richiama preliminarmente la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, con la quale erano state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio di cui all’art. 6, D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/1996, connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Con il nuovo messaggio viene comunicata l’ammissione alla fruizione dello sgravio delle imprese indicate nell’Allegato n. 1, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. Le imprese interessate possono procedere al recupero delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio.
Ai fini della determinazione del beneficio, gli importi riportati nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese rappresentano la misura massima dell’agevolazione fruibile. Entro tale limite possono essere conguagliate esclusivamente le somme effettivamente spettanti, determinate secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 della circolare INPS n. 143/2025.
La procedura per il riconoscimento della riduzione deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale INPS competente, verificata la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione presentata e, in particolare, del decreto direttoriale di ammissione al beneficio, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS e sono state ammesse alle riduzioni contributive previste dalla L. n. 608/1996.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le imprese interessate devono valorizzare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, l’elemento <CausaleACredito> con il codice già in uso “L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2024”. Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio. Le imprese aventi diritto al beneficio che abbiano sospeso o cessato l’attività devono invece utilizzare, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, la procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/vig.
