Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: documenti INPS con sorpresa

Pubblicati i documenti di prassi INPS (circolare n. 72/2026 e messaggio n. 2518/2026), che rendono operativo il bonus previsto dal D.L. n. 62/2026, per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, con contenuti non coincidenti con il dettato normativo.

Bonus stabilizzazioni: “involuzione” della norma

Nel Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) l’incentivo contributivo per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato era contenuto all’interno dell’art. 22, relativo al bonus giovani.

Il beneficio di cui all’art. 23, D.L. n. 60/2024, consisteva infatti nell’abbattimento del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, per una durata massima di 24 mesi, con un massimale di 500 euro per assunzioni fuori dalla ZES e 650 euro all’interno della ZES, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2025, di contratti e termine stipulati con giovani under 35[1], privi di precedenti impieghi a tempo indeterminato, che comportavano un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori dei 12 mesi precedenti l’evento agevolato.

L’esonero contributivo non spettava ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti la trasformazione avessero proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex Legge n. 223/1991, mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, avvenuto nei 6 mesi successivi, comportava la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il bonus illustrato, giunto a scadenza il 31 dicembre 2025, dopo il mancato inserimento della proroga nel Decreto Milleproroghe (annunciata e inserita nel testo bollinato del D.L.), aveva visto una nuova versione inserita nella Legge n. 26/2026, di conversione del D.L. n. 200/2025 (Decreto Milleproroghe), pubblicata nella G.U. 28 febbraio 2026, nella quale il bonus veniva prorogato al 30 aprile 2026 e, nel contempo, si “sdoppiava” in 2 tipologie di incentivo, di cui una con abbattimento del 70% dei contributi a carico azienda in caso di mancato incremento occupazionale, l’altra con abbattimento al 100% in presenza di incremento.

Tale proroga è rimasta, però, lettera morta,sia per la mancanza di specifica autorizzazione UE, che per mancanza dei documenti di prassi operativi INPS; successivamente, la stessa è stata soppressa, mediante l’abominio giuridico dell’abrogazione retroattiva, a opera dell’art. 5, D.L. n. 62/2026 – Decreto Lavoro o Decreto 1° maggio – pubblicato nella G.U. il 30 aprile 2026.

Ebbene, l’art. 4, D.L. n. 62/2026, ha introdotto l’attuale versione del bonus stabilizzazioni, che con un colpo di spugna annulla e sostituisce la versione previgente, in base alla quale le aziende avevano programmato le trasformazioni dei contratti e predisposto i budget del personale.

Il testo in vigore

L’art. 4, D.L. n. 62/2026, stravolge completamente l’incentivo, detta nuove regole e, di fatto, decima i potenziali datori di lavoro beneficiari rispetto alla platea coinvolta dal D.L. n. 60/2024.

In primo luogo, sono agevolate le sole trasformazioni avvenute esclusivamente dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, il che comporta l’esclusione di tutte le trasformazioni avvenute nei primi 7 mesi dell’anno. E, come quanto sopra non fosse già da sé elemento stravolgente rispetto al testo normativo precedente, saranno incentivate le sole trasformazioni di contratti a termine già in essere al 30 aprile 2026, la cui durata non superi i 12 mesi alla data di trasformazione.

Restano, quindi, esclusi anche tutti i contratti a termine stipulati dal 1° maggio 2026, anche se trasformati dal 1° agosto 2026, nonché tutti i contratti che, sebbene già in essere al 30 aprile 2026, abbiano sforato i 12 mesi di durata alla data della trasformazione.

Ciò, come è evidente, ha completamente capovolto le regole in essere ai sensi della Legge n. 26/2026, la cui abrogazione retroattiva solleva notevoli dubbi di illegittimità, creando palesi danni economici alle aziende che avevano programmato trasformazioni agevolate, ora non più beneficiarie dell’incentivo alla luce del nuovo assetto della misura.

Il nuovo incentivo prevede l’abbattimento del 100% dei contributi INPS a carico azienda[2], con un massimale mensile pari a 500 euro mensili e una durata massima di 24 mesi.

Tabella di comparazione “vecchio” incentivo – “nuovo” incentivo

Contratto a tempo determinato (data di stipula)Trasformazione a tempo indeterminato (data di trasformazione)Incentivo spettante D.L. n. 60/2024 (come modificato dalla Legge n. 26/2026)Incentivo spettante ex D.L. n. 62/2026
1° dicembre 202510 aprile 2026NO
1° febbraio 20261° aprile 2026NO
1° dicembre 20251° maggio 2026NO*NO
1° dicembre 20251° agosto 2026NO*
1° agosto 202510 settembre 2026NO*NO**
* La Legge n. 26/2026, disponeva il beneficio per trasformazioni avvenute dal 1° gennaio al 30 aprile 2026. ** Il D.L. n. 62/2026, esclude dal beneficio i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi.

Il “nodo” autorizzazione UE

Il comma 5 del citato art. 4, D.L. n. 62/2026, afferma che l’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE.

Il bonus in trattazione risulta l’unico incentivo, tra tutti quelli introdotti dal D.L. n. 62/2026[3], per il quale il Legislatore ha previsto l’obbligo di preventiva autorizzazione UE, poiché è anche l’unico a non essere pienamente conforme alle regole contenute nel Regolamento (UE) GBER 651/2014, sia perché trattasi di trasformazioni di rapporti di lavoro già esistenti, e non di nuove assunzioni, sia perché la categoria dei lavoratori portatori della misura (under 35 privi di precedenti impieghi a tempo indeterminato), non è menzionata nel citato Regolamento.

Nonostante ciò, nella circolare n. 72/2026 l’INPS afferma che, a seguito di interlocuzioni preliminari intercorse con la UE, delle quali peraltro non si ha alcuna evidenza, la misura «non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nonostante l’espresso richiamo all’autorizzazione comunitaria effettuato dall’articolo 4, comma 5, del Decreto Lavoro».

Oltre all’abitudine tutta italiana di contravvenire a un testo normativo con un mero documento di prassi, anche le giustificazioni addotte a sostegno di tale tesi non appaiono del tutto fondate.

L’INPS afferma, infatti, che la misura non costituisce aiuto di Stato, in quanto «L’esonero in argomento costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la finalità della stabilizzazione dell’occupazione giovanile.

Il beneficio in trattazione si caratterizza, pertanto, come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale».

A parere di chi scrive, tutte le motivazioni indicate dall’INPS come elementi che rendono la misura estranea alla disciplina degli aiuti di Stato coincidono con le caratteristiche proprie del bonus giovani, ex art. 2, D.L. n. 62/2026[4], il quale non è stato assoggettato a preventiva autorizzazione UE esclusivamente poiché perfettamente aderente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 651/2014.

Diametralmente opposta la situazione del bonus stabilizzazioni, il quale, come detto, non essendo regolato da disposizioni in linea con il testo del Regolamento UE, parrebbe dover essere assoggettabile all’autorizzazione.

Se così fosse, la fruizione di un incentivo difforme dalla disciplina comunitaria potrebbe determinarne la revoca e il successivo recupero, indipendentemente dal fatto che l’azienda abbia applicato una norma nazionale, laddove la stessa risultasse incompatibile con il diritto dell’Unione.

Cumulo con altre misure

I cumuli sono quelli noti per i precedenti incentivi di cui al D.L. n. 62/2026: in linea generale, le nuove misure non sono utilizzabili unitamente ad altre agevolazioni contributive, compresa la specifica riduzione per zone tariffarie riservata ai datori di lavoro agricoli, mentre resta cumulabile l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge n. 162/2021, pari all’1% dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro privati in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

Resta, inoltre, confermata la compatibilità con la superdeduzione del costo del lavoro, di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

Condizioni di spettanza

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo ed escluso il lavoro domestico, per le trasformazioni di under 35 privi di precedenti impieghi a tempo indeterminato[5], con esclusione di dirigenti e apprendisti.

L’esonero non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti la trasformazione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex Legge n. 223/1991; inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, avvenuto nei 6 mesi successivi, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito[6].

Come di consueto, per poter legittimamente fruire della misura, i datori di lavoro dovranno operare nel rispetto delle regole per la fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, nonché dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, relativo a DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate dal D.M. n. 78/2026, rispetto degli accordi e Contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oltre a ciò, l’art. 7, comma 5, D.L. n. 62/2026, riserva la spettanza dell’incentivo esclusivamente in caso di applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al Trattamento Economico Complessivo (TEC) definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale condizione presenta evidenti criticità applicative, poiché, a oggi, tali CCNL non sono stati ancora definiti, per mancata attuazione dell’art. 39, Cost.

A tal proposito, risulta estremamente rischiosa la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex D.P.R. n. 445/2000, che l’istituto ha inserito all’interno dell’istanza di richiesta del bonus, con la quale si dichiara, appunto, l’applicazione del salario giusto; tale dichiarazione, in assenza di una chiara definizione dell’elemento citato, espone il dichiarante alle note conseguenze penali previste per dichiarazione mendace.

Inoltre, la fruizione degli incentivi è subordinata alla preventiva pubblicazione della vacancy nel SIISL, prevista dall’art. 14, D.L. n. 159/2025, ma tale obbligo sarà pienamente in vigore nel momento in cui sarà emanato il relativo D.M. attuativo, restando fino ad allora una mera facoltà che non inficia la spettanza dei benefici contributivi.

La trasformazione dovrà, altresì, determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, requisito da verificare mensilmente per tutta la durata del beneficio (quindi per 24 mesi), da calcolare sulla base dell’impresa unica, come definita dall’art. 2, par. 2, Regolamento (UE) 2831/2023, e al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’incentivo spetta comunque se la causa del mancato incremento riguarda posti di lavoro resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

Il riferimento all’impresa unica in ambito incremento occupazionale è contenuto nell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015; tuttavia, lo stesso non dovrebbe interessare la misura in commento, poiché tale concetto è, come detto, all’interno del Regolamento (UE) 2831/2023, che disciplina il regime di aiuti “de minimis”, in cui non rientra lo sgravio in trattazione, tanto più che l’INPS nella citata circolare n. 72/2026, afferma addirittura che non siamo in presenza di aiuto di Stato!

Procedura per la fruizione

Il datore di lavoro dovrà richiedere autorizzazione alla fruizione mediante inoltro all’INPS della specifica domanda on line, sia per trasformazioni già avvenute che previste[7], accedendo alla sezione del sito web www.inps.it denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, selezionando il modulo “Incentivi Decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.

Una volta ricevuta la domanda telematica, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante e fornirà riscontro in merito all’accoglimento della domanda[8].

L’importo concesso costituisce il limite massimo utilizzabile; in caso di successiva trasformazione da contratto part time in contratto full time, non sarà possibile adeguare l’incentivo, mentre in caso di trasformazione da contratto full time a contratto part time, lo stesso dovrà essere riproporzionato.

Il credito derivante dall’applicazione dell’esonero potrà essere esposto a partire dai flussi UniEmens di competenza di agosto 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia usufruito di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in trattazione, l’INPS ricorda che si dovrà procedere alla restituzione degli stessi, mediante procedura di regolarizzazione UniEmens/Vig, così come in caso di datori di lavoro aventi diritto al beneficio con attività sospesa o cessata.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla Legge di bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono, pertanto, valorizzare, secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 3389/2021, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero Legge n. 205/2017 (GECO)”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nei flussi contributivi

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens

I datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dev’essere inserito il nuovo valore “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, dev’essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;

  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dev’essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> dev’essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dev’essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso UniEmens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice di nuova istituzione “L651”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • con il codice di nuova istituzione “L652”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Datori di lavoro che operano con la sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro privati, che occupano lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, devono esporre nel flusso UniEmens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui in premessa, deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “79”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro interessato stia già fruendo dell’agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro trasformato (esonero giovani “under 30” di cui alla Legge di bilancio 2018) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, all’esonero al 100% in trattazione, deve procedere all’invio di appositi elementi V1 Causale 5 in sostituzione di ciascuno dei mesi per i quali è stato dichiarato lo sgravio con il precedente codice di recupero, sostituendolo con il codice dell’esonero giovani in trattazione.

Al riguardo, si precisa che, al verificarsi di tale condizione, non deve essere effettuato alcun recupero del pregresso nelle denunce di competenza e nell’elemento “E0” deve essere dichiarato esclusivamente l’esonero corrispondente al mese di denuncia.

Si evidenzia, altresì, che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della Pubblica amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Datori di lavoro che operano nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza agosto 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “S1”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4 D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Come espressamente previsto dall’art. 4, comma 9, D.L. n. 62/2026, l’esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso UniEmens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso UniEmens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell’esonero unitamente ad altri <CodAgio> incumulabili e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi UniEmens sezione <PosAgri>, l’Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.


[1] Il requisito dei 35 anni non compiuti doveva essere presente alla data di trasformazione del contratto.

[2] Con esclusione delle consuete aliquote non agevolabili indicate al par. 5, circolare INPS n. 72/2026.

[3] Bonus donne ex art. 1, bonus giovani ex art. 2 e bonus ZES ex art. 3.

[4] Anche il bonus giovani, infatti, riguarda tutto il territorio nazionale, ma prevede un massimale mensile maggiormente elevato per i rapporti all’interno della ZES.

[5] Non sono ostativi precedenti rapporti di apprendistato non confermati in rapporti a tempo indeterminato, né rapporti a tempo indeterminato di lavoro domestico e intermittente, mentre risulta ostativo un contratto differente dai precedenti, stipulato a tempo indeterminato, anche se risolto prima del compimento del periodo di prova.

[6] A tal proposito non inficiano la spettanza della misura i licenziamenti avvenuti per superamento del comporto di malattia e per sopravvenuta inidoneità alla mansione, considerati licenziamenti “sui generis”.

[7] In tal caso la trasformazione dovrà avvenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS della disponibilità delle risorse, pena la decadenza dell’istanza e l’eventuale facoltà di presentarne una nuova.

[8] Per trasformazioni già avvenute, in calce all’istanza di richiesta, per le trasformazioni da effettuare, per PEC o mail indicando il termine per la formalizzazione dell’evento agevolato.

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

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