15 Gennaio 2019

Il “nuovo” regime forfettario secondo la Legge di bilancio 2019

di Angelo Ginex
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Il regime d’imposizione forfettario, previsto e disciplinato nella L. 190/2014, è stato profondamente modificato grazie all’intervento della L. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).

Appare d’uopo effettuare una breve ma esaustiva ricognizione di questo istituto, necessaria per precisare e chiarire le novità apportate dal legislatore al fine di estendere la platea dei suoi potenziali fruitori.

L’articolo 1, commi 911, L. 145/2018, entrato in vigore a partire dall’1 gennaio 2019, ha imposto una rivisitazione dell’articolo 1, commi 5489, L. 190/2014, prevedendo specificatamente che:

  • vi sia un’unica soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, equivalente ad euro 65.000, con contestuale abrogazione dei requisiti attinenti al sostenimento di spese attinenti a lavoro dipendente e a beni strumentali;
  • il calcolo del requisito summenzionato, nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta, venga effettuato mediante il ragguaglio ad anno;
  • ai fini del controllo circa la sussistenza del requisito sopra indicato, i componenti positivi del reddito da adeguamento agli ISA (c.d. indici sintetici di affidabilità) di cui all’articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 risultino irrilevanti;
  • per quanto concerne l’esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso, la soglia di accesso al regime sia determinata sommando i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
  • siano esclusi dall’ambito di applicabilità di tale istituto sia gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
  • sia eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione del comma 57 lettera d-bis), il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.

Oltre a queste innovazioni e alle opportune riformulazioni letterali dovute all’eliminazione dei previgenti requisiti di accesso, la citata Legge di bilancio ha previsto sia l’abrogazione del primo periodo dell’articolo 1, comma 73, L. 190/2014, attinente all’esclusione dell’applicabilità degli studi di settore ai soggetti aderenti al regime forfettario (accertamento espunto dall’ordinamento e sostituito dai c.d. ISA), sia il coordinamento dei commi 87 e 65 dell’articolo 1 L. 190/2014, estendendo, a favore dei soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi dei vantaggi fiscali di cui agli articoli 13 L. 388/2000 o 27 D.L. 98/2011, la possibilità di applicare il regime di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014 fino al compimento del quinquennio (precedentemente triennio) agevolato.

È opportuno notare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di bilancio, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’articolo 1, commi 5675, L. 190/2014.

In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’Iva, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata.

Un’ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. regime “super-forfettario”, inaugurato con la citata Legge di bilancio 2019, precisamente nell’articolo 1, commi 17-22.

Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi, di applicare un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap avente un’aliquota pari al 20%. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2020 e prenderà in considerazione i ricavi ed i compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione.

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Forfettari e semplificati: le regole in vigore nel 2019