L’AI Act si applica per fasi e impone agli studi professionali di presidiare subito alfabetizzazione, trasparenza e governance degli strumenti utilizzati. Dal 2 agosto 2026 assumono rilievo gli obblighi informativi sui contenuti generati con IA, mentre per i sistemi ad alto rischio l’applicazione potrebbe slittare al 2027-2028. Diventa quindi essenziale censire gli strumenti in uso, classificarne il rischio e definire responsabilità interne chiare.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) non si applica in un’unica data, ma a scaglioni distribuiti su più anni. Per lo studio professionale, che dei sistemi di intelligenza artificiale è quasi sempre utilizzatore (“deployer”) e non fornitore, le scadenze che contano davvero sono poche e conviene isolarle.
La prima da tenere in considerazione è già operativa da più di un anno. Dal 2 febbraio 2025, infatti, valgono i divieti dell’art. 5 – fra cui il punteggio sociale e il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro – e, soprattutto, l’obbligo di alfabetizzazione previsto dall’art. 4: lo studio deve garantire un livello sufficiente di competenza sull’AI a chi la utilizza per suo conto, dai titolari ai collaboratori.
L’adempimento non deve essere considerato un’una tantum con una data di consegna, ma un presidio continuo da implementare e documentare ai fini di una futura dimostrabilità del comportamento diligente tenuto.
Una scadenza imminente è, invece, quella del 2 agosto 2026, data in cui diventano applicabili gli obblighi di trasparenza dell’art. 50. Chi impiega sistemi che interagiscono con le persone o che generano contenuti deve renderne riconoscibile la natura artificiale.
L’obbligo non dipende dalle dimensioni dello studio, ma dal rischio del sistema utilizzato, e, per il deployer, i profili di diretto interesse sono 2:
- il primo, previsto dal comma 3, riguarda l’informativa alle persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica: ipotesi piuttosto remota nello studio;
- il secondo, riportato nel comma 4, è invece più concreto: i testi divulgativi pubblicati con l’AI – newsletter, circolari, contenuti sul sito – vanno segnalati come tali, salvo che, attraverso una revisione umana, qualcuno ne assuma la responsabilità editoriale.
In ogni caso, l’informazione dovuta va resa in modo chiaro e riconoscibile al più tardi alla prima interazione, come prescrive il comma 5.
Il regime più oneroso è quello legato ai sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, fra cui rientrano lo screening dei curricula, gli strumenti di valutazione del personale e lo scoring creditizio riferito alle persone fisiche. Sono ipotesi che toccano lo studio solo in servizi specifici – selezione del personale gestita per i clienti, finanza agevolata, analisi di bancabilità dell’imprenditore individuale o dei garanti – ma quando ricorrono impongono al deployer obblighi puntuali:
- sorveglianza, affidata a persone competenti e dotate di autorità effettiva;
- controllo dei dati di input;
- conservazione dei log per almeno 6 mesi;
- informativa preventiva ai lavoratori quando il sistema opera sul luogo di lavoro.
Questo regime doveva applicarsi anch’esso dal 2 agosto 2026. Il regolamento di semplificazione, noto come Digital Omnibus, approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ne differirebbe, però, l’applicabilità al 2 dicembre 2027, e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati come componenti di sicurezza nei prodotti. Fino alla pubblicazione in Gazzetta, il condizionale resta d’obbligo, ma la direzione è tracciata.
In conclusione, la sola scadenza da presidiare subito è quella del 2 agosto: prima di allora, conviene censire i sistemi di AI effettivamente in uso – comprese le funzioni integrate nei gestionali e gli strumenti adottati dai collaboratori senza dichiararlo – classificarli per rischio e definire chi si assume la responsabilità editoriale dei contenuti pubblicati. Sull’alto rischio, invece, il tempo per organizzarsi non manca.
La governance dell’AI richiede una carta di navigazione costantemente aggiornata: strumenti, funzionalità e rischi evolvono rapidamente, rendendo il loro presidio una parte integrante della normale organizzazione dello studio.
