Il credito d’imposta degli “esodati” Transizione 5.0: profili contabili e dichiarativi dopo la conversione del D.L. n. 38/2026

Il credito d’imposta per gli “esodati” Transizione 5.0 ha natura di contributo in conto impianti e va rilevato quando la ricevuta GSE è disponibile in piattaforma. Il credito non concorre a reddito e IRAP, deve essere indicato nel quadro RU con codice T6, ma compensato in F24 con codice tributo 7079 entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto. 

Il credito riconosciuto agli “esodati” del Piano Transizione 5.0 dall’art. 8, D.L. n. 38/2026, condivide la natura di contributo in Conto impianti del credito ordinario ex art. 38, D.L. n. 19/2024, e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. La ragionevole certezza ex OIC 16, par. 87, si acquisisce con la disponibilità della ricevuta sulla piattaforma GSE, non con la successiva PEC di avviso. 

La compilazione del quadro RU con il codice credito T6 genera in automatico, in delega F24, il codice tributo “7072”. La sua correzione manuale in “7079” è condizione per la compensazione entro il 31 dicembre 2026, termine che, a differenza del credito ordinario, non ammette riporto in quote successive. 

Il quadro normativo consolidato 

L’art. 8, D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale, G.U. n. 72/2026, in vigore dal 28 marzo 2026) ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che, pur avendo presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 38, comma 10, primo periodo, D.L. n. 19/2024, per il credito Transizione 5.0, sono rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse disponibili. La misura, originariamente pari al 35% dell’importo richiesto entro un limite di spesa di 537 milioni di euro, è stata elevata all’89,77% dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 42/2026 (c.d. Decreto Carburanti, in vigore dal 4 aprile 2026), il cui contenuto è confluito direttamente nell’art. 8, D.L. n. 38/2026, in sede di conversione (Legge n. 88/2026, G.U. n. 117/2026, in vigore dal 23 maggio 2026), con abrogazione del D.L. n. 42/2026 e salvezza degli effetti nel frattempo prodotti. Il plafond complessivo è stato parallelamente elevato a 1.302,3 milioni di euro per il 2026. 

Il GSE comunica l’importo del credito effettivamente utilizzabile entro il 30 aprile 2026 (avviso MIMIT 29 aprile 2026), dandone comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con il codice tributo “7079” (risoluzioni n. 14/E/2026 e n. 16/E/2026), decorsi 5 giorni dalla comunicazione GSE ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026. A differenza del credito Transizione 5.0 ordinario, non è prevista la riportabilità in 5 quote annuali del credito non ancora utilizzato a tale data: le proposte emendative in tal senso non sono state approvate in sede di conversione. 

La natura contabile: contributo in conto impianti 

Sul piano contabile, il credito è assimilabile ai contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, i c.d. contributi in Conto impianti disciplinati dall’OIC 16, par. 86-88 (e, per le immobilizzazioni immateriali, dall’OIC 24, par. 85-87), trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico per la realizzazione di investimenti in beni strumentali, commisurate al relativo costo. Il momento di rilevazione è quello in cui esiste una ragionevole certezza circa la sussistenza delle condizioni di riconoscimento e circa l’erogazione (OIC 16, par. 87). I contributi si iscrivono, infatti, quando acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 

Applicata alla procedura disegnata dall’art. 12, D.M. 24 luglio 2024 (comunicazione di prenotazione, comunicazione di effettuazione dell’ordine, comunicazione di completamento), tale certezza si consegue con la comunicazione del GSE che quantifica il credito effettivamente utilizzabile in compensazione. Questo è il presupposto sia per la fruizione sia, correlativamente, per l’iscrizione in bilancio, secondo l’impostazione già seguita per il credito 5.0 ordinario. La stessa impostazione vale per il contributo, non tassato, riconosciuto per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, introdotto per la prima volta in sede di conversione all’art. 8, comma 3-bis, D.L. n. 38/2026

Quanto al canale attraverso cui tale certezza si acquisisce, l’Avviso del MIMIT 29 aprile 2026 chiarisce che la ricevuta di conferma è resa disponibile nella piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), e che di tale disponibilità «ne sarà comunque data comunicazione» tramite PEC ed e-mail. Il dato testuale colloca l’atto sostanziale nella pubblicazione sulla piattaforma, mentre la PEC assolve una funzione di mero avviso di un fatto già avvenuto. È dunque la data di disponibilità della ricevuta sulla piattaforma GSE, e non quella eventualmente successiva di ricezione della PEC, a integrare la ragionevole certezza richiesta dall’OIC 16, par. 87, sia ai fini della rilevazione contabile sia, correlativamente, ai fini del computo del termine di cinque giorni per l’utilizzo in F24 previsto dall’art. 8, comma 3, D.L. n. 38/2026

La scelta del metodo di contabilizzazione 

L’OIC 16, par. 88, ammette due modalità alternative di contabilizzazione. Con il metodo diretto il contributo è portato a riduzione del costo dell’immobilizzazione, e l’ammortamento civilistico è calcolato sul costo al netto del contributo. Con il metodo indiretto, invece, il contributo è imputato alla voce A5 “Altri ricavi e proventi” e rinviato per competenza mediante risconti passivi, mentre l’ammortamento è calcolato sul costo al lordo del contributo. I due metodi producono il medesimo effetto sul risultato d’esercizio, e si differenziano solo nella rappresentazione in bilancio. 

Sul piano dichiarativo la scelta non è indifferente. Con il metodo diretto, l’ammortamento fiscalmente deducibile è calcolato sul costo lordo, poiché il contributo non concorre a formare il reddito, e per questo eccede quello civilistico imputato a conto economico. La differenza va recuperata ogni anno con una variazione in diminuzione che non trova alcun riscontro visibile in bilancio, con il rischio concreto di dimenticarla. Con il metodo indiretto, invece, la quota di provento imputata annualmente ad A5 è essa stessa la misura della variazione in diminuzione da operare, dunque un riscontro contabile esplicito che riduce il rischio di omissione in sede dichiarativa. 

Esempio: rilevazione contabile del credito esodati 

Si consideri il caso della società Alfa S.p.A., che riceve dal GSE, nel corso del 2026, comunicazione di un credito d’imposta ex art. 8, D.L. n. 38/2026, pari a 100.000 euro, riferito a un bene ammortizzato in 5 quote annuali a partire dal medesimo esercizio. Alfa S.p.a. adotta il metodo indiretto e rileva, pertanto, il contributo tra i risconti passivi, da imputare per competenza alla voce A5 del Conto economico lungo la durata dell’ammortamento del bene. 

La scrittura alla data di disponibilità della ricevuta sulla piattaforma GSE è la seguente

Crediti tributari v/Erario Risconti passivi 100.000 100.000 

In sede di utilizzo del credito in compensazione, tramite modello F24, la scrittura è la seguente, per l’importo di volta in volta compensato. 

Debiti tributari (F24) Crediti tributari v/Erario 

Al 31 dicembre, per la quota di competenza dell’esercizio, pari a 1/5 del contributo, ovvero 20.000 euro, la scrittura è la seguente. 

Risconti passivi A5 – Altri ricavi e proventi 20.000 20.000 

Resta fermo l’obbligo di informativa in nota integrativa sul metodo adottato (OIC 16, par. 90) e, in caso di metodo diretto, sull’indicazione separata di costo lordo e contributo nella movimentazione delle immobilizzazioni (OIC 16, par. 91), oltre all’eventuale menzione di vincoli di mantenimento in uso del bene (OIC 16, par. 92). 

Il quadro RU e la correzione del codice tributo 

Per tutto quanto non espressamente previsto dall’art. 8, D.L. n. 38/2026, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 38, D.L. n. 19/2024Poiché il credito Transizione 5.0 ordinario non figura nella “Tabella crediti esclusi” dalla compilazione del quadro RU allegata alle istruzioni al modello Redditi, si ritiene che anche il credito degli esodati vada esposto nella sezione I del quadro RU, con il codice credito “T6”, senza compilazione della sezione II (righi RU130 e RU140), a differenza di quanto previsto per il credito ex Legge n. 178/2020. La compilazione del codice T6, tuttavia, genera in automatico nella delega F24 precompilata il codice tributo “7072”, proprio del credito ordinario. Le istruzioni al Modello Redditi 2026, infatti, non sono state aggiornate con l’introduzione del nuovo codice “7079”, sicché occorre modificare manualmente il codice tributo prima dell’invio, pena l’impossibilità di compensare il credito degli esodati. 

Quanto al periodo di esposizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nelle Risposte alle domande più frequenti – Redditi Società di capitali 2026, pubblicate sul proprio portale (30 giugno 2026), che rileva il momento in cui il GSE comunica l’importo effettivamente utilizzabile. Se tale comunicazione interviene nel 2026, il credito confluisce pertanto nel Modello Redditi 2027, a prescindere dall’anno di completamento dell’investimento. Il chiarimento riguarda testualmente entrambe le fattispecie esaminate dall’Agenzia: il credito ordinario ex art. 38, D.L. n. 19/2024, codice T6, e quello degli esodati ex art. 8, D.L. n. 38/2026, codice 7079, in entrambi i casi con investimenti completati nel 2025, ma comunicazione GSE ricevuta nel 2026, con la medesima conclusione. 

Il dato genera un disallineamento operativo di cui tenere conto. Il campo “anno di riferimento” del modello F24 resta infatti quello di completamento dell’investimento (2025), come risultante dal cassetto fiscale del beneficiario, mentre l’esposizione dichiarativa del medesimo credito avviene nel Modello Redditi relativo al 2026. Si tratta di 2 date diverse, entrambe corrette, riferite a presupposti normativi distinti. 

Le deroghe ai limiti di compensazione 

La disciplina prevede una deroga significativa ai limiti ordinari in materia di compensazione. Non trovano infatti applicazione né il limite annuale di 250.000 euro per i crediti indicati nel quadro RU (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007), né il limite generale di 2 milioni di euro di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro previsto dall’art. 31, D.L. n. 78/2010

Il nodo della trasparenza fiscale 

Resta preclusa, secondo la lettura corrente, la possibilità per i soggetti in trasparenza fiscale (S.n.c., S.a.s., S.r.l. trasparenti) di trasferire ai propri soci la quota di credito degli esodati non utilizzata entro la scadenza, mediante i righi RU10 e TN18 previsti per il credito Transizione 5.0 ordinario. La conclusione, allo stato non oggetto di un chiarimento espresso dell’Agenzia delle Entrate sul punto specifico, si fonda sul divieto di cessione o trasferimento del credito, anche infragruppo o in ambito consolidato, sancito dall’art. 38, comma 13, D.L. n. 19/2024, e applicabile, per rinvio, anche al credito degli esodati. Il tema resta di interesse pratico per le società che non prevedono di esaurire il credito entro il 31 dicembre 2026, ma i cui soci hanno debiti IRPEF o contributivi INPS da compensare, e meriterebbe una presa di posizione esplicita dell’Amministrazione finanziaria. 

Indicazioni operative 

Per il redattore del bilancio, 2 presidi appaiono prioritari. Occorre anzitutto verificare la data di disponibilità della ricevuta sulla piattaforma GSE, che individua sia l’esercizio di rilevazione contabile, sia il periodo d’imposta di esposizione nel quadro RU. In sede di prima rilevazione è inoltre preferibile il metodo indiretto, per la maggiore tracciabilità della variazione fiscale in diminuzione. Infine, in fase di predisposizione della delega F24 occorre controllare che il codice tributo esposto sia “7079” e non “7072”, generato di default dalla compilazione del quadro RU con il codice credito T6. 

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