L’accumulo di dividendi nella holding non è un differimento della tassazione sine die

L’accumulo di dividendi in una holding non integra, di per sé, un risparmio fiscale abusivo ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente. La mancata distribuzione non determina un differimento sine die rilevante, poiché il dividendo assume rilievo solo quando effettivamente percepito dal socio. Diversamente, si finirebbe per mettere in discussione il principio di opacità delle società di capitali e il criterio della capacità contributiva.

L’abuso del diritto si configura, non sulla base di una posizione ideologica o di tifo da stadio, ma al verificarsi dei presupposti normativi previsti dall’art. 10-bis, Statuto del contribuente. Il punto di partenza è la sussistenza del risparmio fiscale. Appare di tutta evidenza che, se questo manca, l’abuso non si può configurare. Vogliamo in questa sede illustrare se l’accumulo di dividendi nella holding società di capitali possa configurare il risparmio fiscale. 

La prima risposta a caldo è certamente negativa, in quanto la holding non permette alcun salto d’imposta, anzi, aggiunge alla tassazione del 26% un ulteriore prelievo IRES pari al 1,2% dei dividendi. Bisogna, tuttavia, ricordare che l’atto di indirizzo in tema di abuso del 27 febbraio 2025 ha avuto modo di chiarire che il «riferimento normativo ai benefici “anche non immediati” può indurre a ricomprendere nel vantaggio […] anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo». 

La questione che, a questo punto, deve essere analizzata è il significato da attribuire al concetto di differimento sine die. Secondo una prima possibile linea interpretativa, si potrebbe ritenere che la mancata distribuzione dei dividendi da parte della holding differisca sine die il pagamento della sostitutiva del 26%. Se questo è vero, il principio vale per tutte le società e non solo le holding, in quanto il regime PEX di cui ha usufruito la holding, su dividendi e plusvalenze, non costituisce un regime agevolativo, ma un mero meccanismo per evitare la doppia imposizione. Accettare questo principio, pertanto, significherebbe mettere in discussione il regime di opacità rispetto a quello della trasparenza fiscale

Non si può contestare al contribuente la mancata emersione di un reddito (il dividendo) solo per il fatto che questo avrebbe potuto essere generato, altrimenti si potrebbe contestare il professionista che differisce l’invio dei preavvisi a gennaio per rinviare la tassazione dei compensi o il dipendente che rinvia degli straordinari rinunciando, così, a un maggior reddito e impendendo una maggiore tassazione.  

Il punto di riferimento deve essere il rispetto del principio di capacità contributiva: il fatto che si possa percepire un reddito non rileva. Ciò che conta è se il reddito è stato effettivamente percepito. 

È anche interessante esaminare i casi in cui la prassi ha dato contenuto alla nozione di sine die. 

L’Agenzia ha affrontato il tema nel caso delle scissioni asimmetriche di compendi immobiliari o di liquidità dove i beni sono utilizzati dai soci. Più precisamente, nel caso delle immobiliari, se i beni sono usati dai soci senza formale assegnazione e nel caso delle liquidity company, se la società presta i soldi al socio o concede garanzie a favore di questo, è forse lecito contestare un differimento della tassazione in quanto il socio “usufruisce” dei beni sociali. 

Un ulteriore spunto è rinvenibile nella Relazione 27/09/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria. In questa, si legge, al par. 1.2, che «I titoli zero coupon bond (di seguito, zcb) sono tassati in capo alle persone fisiche al momento della percezione dei proventi, e cioè alla vendita o al rimborso del titolo. 

Tali proventi sono costituiti sia da redditi di capitale (pari allo scarto di emissione maturato nel periodo intercorrente tra data di acquisto e data di cessione o rimborso), sia da redditi diversi (plusvalenze o minusvalenze da cessione). La possibilità di differire la tassazione sui redditi di capitale al momento del rimborso comporta che, a parità di altre condizioni, l’onere fiscale effettivo sul titolo sia inferiore a quello gravante su un titolo cum cedola. Quest’ultimo subisce infatti la tassazione sul pagamento periodico degli interessi: alla fonte, nel regime del risparmio amministrato e della dichiarazione, e annualmente, come componente del risultato di gestione, nel caso del regime del risparmio gestito. 

Questa disparità di trattamento fiscale era stata rimossa con l’introduzione, di un apposito meccanismo di equalizzazione (cosiddetto “piccolo equalizzatore”), poi abrogato». 

Nel caso dei titoli zero coupon, il contribuente matura una capacità contributiva sulla quota di interesse maturata, perché quella è acquisita e se vendesse il titolo la monetizzerebbe immediatamente. Diverso, invece, è il caso di un plusvalore su una azione. Se non la vendo, non c’è capacità contributiva perché la quotazione del titolo potrebbe crollare. 

Un altro caso in cui l’Agenzia ha utilizzato il concetto di differimento sine die è in tema di tassazione controlled foreign companies. La circolare n. 18/E/2021 ha affermato che «L’esigenza di non ammettere invece la sterilizzazione per le variazioni con riversamento non certo e predeterminato è funzionale ad evitare il rischio che venga potenzialmente considerato congruo il livello di tassazione effettiva di una giurisdizione estera anche nel caso in cui quest’ultima consenta il rinvio sine die della tassazione di ricavi o la deduzione anticipata di costi (che, in ipotesi, potrebbero non manifestarsi mai in futuro)». 

Il riferimento viene fatto a una tassazione che potrebbe anche non verificarsi mai in futuro. 

La mancata distribuzione dei dividendi, pertanto, non può configurare il differimento sine die contemplato nell’atto di indirizzo in tema di abuso. 

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