Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta: effetti fiscali e profili civilistici

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta consente di rimuovere il vincolo fiscale mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. L’effetto è però solo tributario: la riserva affrancata non diventa automaticamente distribuibile sul piano civilistico, dovendo restare rispettati eventuali vincoli di legge, statutari o deliberativi e le regole di tutela del capitale sociale.

L’ordinamento tributario ha più volte previsto, anche in via straordinaria, la possibilità di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Da ultimo, tale facoltà è stata riproposta dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, e riaperta, con schemi analoghi, dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n 199/2025, commi 4445). La nozione di riserva in sospensione dimposta si collega a poste del patrimonio netto la cui imponibilità è rinviata, per scelta legislativa, a un momento successivo, in genere la distribuzione ai soci o l’utilizzo in modo non coerente con il presupposto agevolativo. In tale ottica, la sospensione d’imposta costituisce un vincolo di natura esclusivamente fiscale: la posta è iscritta nel patrimonio netto, ma la relativa componente reddituale non è stata ancora assoggettata a imposizione in capo alla società.

Per superare questo “congelamento” fiscale, il Legislatore ha fatto più volte ricorso all’istituto dell’affrancamento. Esso si concreta nell’assoggettare la riserva o il fondo in sospensione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (e, in taluni casi, dell’IRAP), con finalità essenzialmente deflattive e di razionalizzazione del patrimonio netto. La Legge di bilancio 2026 ha riaperto i termini per l’affrancamento dei saldi attivi e delle riserve in sospensione presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al 31 dicembre 2025, sempre con aliquota sostitutiva del 10%. L’effetto principale dell’affrancamento si coglie, innanzitutto, sul piano fiscale. Il pagamento dell’imposta sostitutiva comporta la definitiva rimozione del vincolo di sospensione d’imposta: la riserva cessa di essere “vincolata” sotto il profilo tributario e viene assimilata, a questi soli fini, a un’ordinaria riserva di utili (o di capitale, a seconda dell’origine). Le discipline che si sono susseguite, inclusa quella della Legge n. 448/2001, insistono sul carattere liberatorio dell’imposta sostitutiva, con la conseguenza che la successiva distribuzione della riserva affrancata non concorre alla formazione del reddito imponibile della società. L’imposta sostitutiva, a sua volta, ha natura indeducibile e trova tipicamente contropartita nella riduzione della stessa riserva o fondo affrancato. L’opzione determina la rimozione del vincolo di sospensione e la riconduzione delle poste affrancate nel novero delle riserve liberamente distribuibili ai fini delle imposte sui redditi della società. Da ciò discende, inoltre, il rientro di tali poste nella logica ordinaria di tassazione dei dividendi in capo ai soci, nonché nella presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto a quelle di capitale ai sensi dell’art. 47, comma 1, TUIR, presunzione che non operava finché la riserva rimaneva qualificata come posta in sospensione d’imposta. Nelle società di capitali, in particolare, la funzione dell’affrancamento è quella di azzerare la componente impositiva societaria connessa alla pregressa sospensione d’imposta, senza incidere sulla tassazione in capo ai soci, che segue le regole ordinarie, sia in presenza di soci persone fisiche, sia in presenza di soci soggetti IRES. Nelle società di persone in contabilità ordinaria, la struttura “per trasparenza” rende, di fatto, l’affrancamento una forma di tassazione definitiva del reddito sospeso: l’imposta sostitutiva assolta dalla società chiude l’obbligazione tributaria sul quantum in sospensione, e la successiva distribuzione può non generare ulteriori effetti impositivi in capo ai soci, secondo i meccanismi delineati dalle singole discipline attuative, che in taluni casi prevedono espressamente un incremento del costo fiscale della partecipazione per un importo corrispondente alla quota affrancata.

Su questo sfondo marcato di “liberazione” fiscale, occorre, però, evidenziare la diversa prospettiva civilistica. L’affrancamento, infatti, non determina, di per sé, una modifica automatica della natura giuridica della riserva né dei relativi vincoli di indisponibilità. La funzione dell’imposta sostitutiva è esclusivamente tributaria: essa incide sul trattamento fiscale della posta di patrimonio netto, ma non interviene sulla sua qualificazione contabile o sulla disciplina codicistica che governa la distribuibilità delle riserve. Di conseguenza, anche dopo l’affrancamento, la riserva continua a figurare in bilancio con la medesima denominazione e classificazione (ad esempio, riserva di rivalutazione, riserva ex legge speciale, riserva vincolata statutariamente), e i vincoli che la gravano restano intatti fino a quando non vengano espressamente rimossi o modificati dall’organo competente, nel rispetto delle norme civilistiche e dell’atto costitutivo.

Ciò significa che la mera rimozione del vincolo di sospensione d’imposta non equivale, sul piano civilistico, alla trasformazione della riserva in posta “libera”. Per poter considerare effettivamente distribuibile la riserva, la società deve verificare, in primo luogo, l’assenza di limiti di legge alla distribuzione di quella specifica categoria di riserva e, in secondo luogo, l’inesistenza di vincoli statutari o deliberativi che ne subordinino l’utilizzo a determinate condizioni (per esempio, a copertura di eventuali perdite future o al mantenimento di particolari indici di patrimonializzazione). A tali profili si aggiunge il rispetto delle regole generali in tema di tutela del capitale sociale e di distribuzione di utili e riserve, con particolare attenzione al requisito dell’integrità del capitale e all’assenza di perdite che ne impongano la ricostituzione o vietino la distribuzione di mezzi propri.

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