Composizione negoziata: presupposti di accesso, ruolo dell’esperto e funzionamento alla luce della circolare n. 5/E

La circolare n. 5/E/2026 conferma la composizione negoziata come strumento volontario, riservato e prevalentemente stragiudiziale, finalizzato all’emersione tempestiva della crisi e al recupero della continuità aziendale. L’accesso è ammesso anche in presenza di crisi conclamata o insolvenza reversibile, purché sussistano concrete prospettive di risanamento.

La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dedica agli artt. 12, 16 e 17 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza un’approfondita ricostruzione della disciplina della composizione negoziata, coordinando le modifiche introdotte dai Decreti Correttivi con gli orientamenti giurisprudenziali maturati nei primi anni di applicazione dell’istituto. Ne emerge la conferma della composizione negoziata quale strumento volto a favorire l’emersione tempestiva della crisi e il recupero della continuità aziendale, utilizzabile non solo in chiave preventiva, ma anche in presenza di una crisi conclamata o di un’insolvenza reversibile, purché sussistano concrete prospettive di risanamento.

L’art. 12 individua i presupposti della composizione negoziata e ne definisce la funzione. La circolare ne ribadisce i tratti distintivi: l’accesso volontario, rimesso esclusivamente all’iniziativa dell’imprenditore; la riservatezza delle trattative; la natura prevalentemente stragiudiziale del percorso; e la centralità dell’esperto indipendente. Da tale impostazione, discende anche l’assenza di effetti spossessativi: l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e continua ad assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, restando il principale responsabile del percorso di risanamento.

Sotto il profilo soggettivo, la circolare valorizza l’evoluzione della disciplina conseguente ai Correttivi. Possono accedere alla composizione negoziata tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese, commerciali e agricoli, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni dell’attività, comprese le imprese sottosoglia. Particolare rilievo assume il c.d. Correttivo-ter, che ha definitivamente chiarito la possibilità di ricorrere all’istituto anche in presenza di uno stato di insolvenza, purché questo sia ancora reversibile.

La scelta interpretativa di maggiore interesse riguarda, tuttavia, il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento, vero elemento selettivo dell’istituto. La circolare conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, escludendo che la composizione negoziata possa essere utilizzata quale strumento di gestione di programmi meramente liquidatori. Il recupero della continuità aziendale costituisce, infatti, la finalità propria dell’istituto e rappresenta il parametro cui ancorare la valutazione delle concrete prospettive di risanamento. In questa prospettiva, assume rilievo anche il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica, destinato a fornire una prima verifica della praticabilità del percorso. La posizione assunta dalla circolare conferma, dunque, una lettura selettiva della composizione negoziata, riservandone l’accesso alle sole situazioni in cui il risanamento rappresenti una prospettiva concretamente perseguibile.

È proprio questo presupposto a spiegare la funzione attribuita dall’art. 16 all’esperto indipendente. Il chiarimento assume particolare rilievo, perché conferma la natura dell’esperto quale facilitatore delle trattative, distinto sia dagli organi delle procedure concorsuali, sia dal professionista attestatore. L’esperto non esercita poteri gestori, né si sostituisce all’imprenditore nelle decisioni relative all’impresa, ma favorisce il dialogo tra debitore e creditori nella ricerca di una soluzione condivisa.

La disposizione ne presidia l’indipendenza, l’imparzialità e la riservatezza, quali garanzie dell’effettività del percorso negoziale. Richiama, inoltre, i doveri di correttezza e leale collaborazione gravanti sull’imprenditore, sui creditori e sugli intermediari finanziari, precisando che il mero accesso alla composizione negoziata non giustifica, di per sé, la revoca o la sospensione degli affidamenti concessi all’impresa.

L’art. 17, infine, disciplina le modalità di accesso e di svolgimento della procedura. L’istanza è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale ed è corredata dalla documentazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dal Codice. Dopo l’accettazione dell’incarico, l’esperto verifica la concreta praticabilità del risanamento e, ove tale presupposto sussista, promuove l’avvio delle trattative con i creditori. L’incarico ha durata di 180 giorni, prorogabile nei casi previsti dalla legge, e si conclude con una relazione finale sull’attività svolta e sull’esito del percorso.

Nel complesso, la circolare restituisce una lettura della composizione negoziata pienamente coerente con l’impianto del Codice della crisi. Gli artt. 12, 16 e 17 delineano un percorso nel quale il risanamento rappresenta non soltanto l’obiettivo finale, ma anche il presupposto che giustifica l’accesso all’istituto, orienta l’attività dell’esperto e condiziona l’intero svolgimento delle trattative.

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