Le nuove regole sull’incompatibilità per le società di servizi abbassano la soglia rilevante dal 50% al 20%, calcolata sul fatturato complessivo dell’iscritto. Il nuovo criterio, applicabile progressivamente fino al 2029, rende necessario verificare in anticipo eventuali situazioni di rischio.
Le nuove note interpretative in tema di incompatibilità, datate 18 dicembre 2025 e diramate il 13 gennaio 2026, introducono nuove previsioni in tema di società di servizi. La soglia da considerare non è più quella del 50%, bensì una nuova soglia del 20%. Le annualità da considerare, inoltre, non sono più 5 come in passato, ma solamente 3, fatto salvo un periodo transitorio in cui si considerano 4 annualità.
Le nuove previsioni non emergevano in modo chiaro dalle note, ove si legge che «qualora fosse accertato che la parte di fatturato della società di servizi strumentali o ausiliari riferibile all’iscritto, […] , fosse superiore al 20% del proprio fatturato professionale (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato e/o STP)» si configurerebbe una situazione di incompatibilità. Sembrerebbe che la soglia dovesse essere calcolata con esclusivo riferimento al reddito professionale.
L’informativa n. 70 del 22 aprile 2026, tuttavia, chiarisce che la soglia del 20% va calcolata non sul fatturato professionale, bensì sulla somma tra fatturato professionale e fatturato da società di servizi. L’esempio proposto dalle note, che qui riproponiamo con qualche commento, appare coerente con le indicazioni dell’informativa.
Il caso è sintetizzato nella successiva tabella.
| Società di servizi | ||||
| Socio | Quota | Fatturato di riferimento verso terzi | Fatturato professionale | Totale |
| Rossi | 80% | 40 | 60 | 100 |
| Verdi | 20% | 10 | ||
| 100% | 50 | |||
Una società di servizi è partecipata da due soci: Rossi e Verdi, rispettivamente all’80% e al 20%. Verdi non è amministratore della società, per cui l’analisi della sua posizione finisce qui. Se egli non detiene un interesse economico prevalente nella società (ad esempio una posizione di controllo) e non assume ruoli di amministratore, egli non versa in una situazione di incompatibilità, a prescindere dalla attività svolta dalla società.
Diversamente, Rossi risulta, in prima battuta, incompatibile, in quanto controlla la società e detiene il ruolo di amministratore. Trattandosi di una società di servizi, tuttavia, vi sono diverse esimenti. Innanzitutto, il problema non si pone se la società di servizi fattura esclusivamente al professionista. Tale circostanza permette di ritenere che la stessa sia effettivamente a servizio dell’attività professionale.
Qualora la società fatturi a soggetti terzi, si dovrà considerare questo fatturato, trascurando quindi quello eventualmente prodotto nei confronti del professionista. Ovviamente, il fatturato dovrà essere ragguagliato alla quota di partecipazione. Nell’esempio si suppone che l’attività professionale di Rossi dia luogo a un fatturato di 60.
Tralasciando per un attimo il fatto che con il nuovo regime la media viene calcolata su un triennio invece che su un quinquennio, se stessimo esaminando la posizione con la disciplina previgente l’iscritto risulterebbe compatibile in quanto il fatturato professionale risulta prevalente.
Con le nuove regole, tuttavia, la situazione cambia, in quanto il fatturato della società di servizi (40) supera il 20% del fatturato complessivo (100). L’iscritto diviene, quindi, incompatibile.
L’informativa n. 70 ha chiarito che le nuove previsioni operano solo dal 2026. Pertanto, per il 2025 si considererà la vecchia soglia del 50% e il quinquennio dal 2021 al 2025.
A partire dal 2026, si inizia a considerare la nuova soglia del 20%, ma solo per il 2026. Per le annualità precedenti, invece, rimane confermata la soglia del 50%. Una particolarità, tuttavia, è legata al fatto che si considera un periodo di 4 anni (dal 2023 al 2026). Man mano che passa il tempo, diminuiscono le annualità con la soglia del 50%. La nuova disciplina entrerà a regime dal 2029.
Si veda il seguente prospetto di sintesi.
| Anno | Periodo di rilevazione | |
| Primo: 2026 | quadriennale | 20 % fatturato anno in corso 2026 / 50% precedenti (dal 2023 al 2025) |
| Secondo: 2027 | quadriennale | 20 % fatturato ultimi 2 anni (2027 e 2026) / 50% dei 2 anni precedenti (2024 e 2025) |
| Terzo: 2028 | quadriennale | 20 % fatturato ultimi 3 anni (dal 2026 al 2028) / 50% primo anno (2025) |
| Quarto: 2029 | triennale | 20 % fatturato per tutte le annualità (dal 2027 al 2029) |
Poiché, nonostante la disciplina transitoria, le condizioni divengono più restrittive, è bene fare delle simulazioni prima di fine anno. Qualora l’iscritto ritenga di essere a rischio incompatibilità, potrà valutare uno switch di fatturato dalla società di servizi alla posizione professionale oppure, in modo più radicale, una trasformazione della società di servizi in STP.
