L’art. 9, D.Lgs. n. 47/2026, ha innovato la disciplina della Società per Azioni “chiusa” in più punti, dei quali si effettuerà in seguito una prima ricognizione.
Inquadramento della Riforma
Il D.Lgs. n. 47/2026, attuativo della delega di cui all’art. 19, Legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali), interviene in modo organico sul Testo Unico della Finanza e sulle disposizioni in materia di società di capitali del Codice civile. Di seguito, ci soffermeremo su queste ultime, rispetto alle quali l’art. 9, D.Lgs. n. 47/2026 (entrato in vigore lo scorso 29 aprile), è la norma cardine, che riscrive varie disposizioni poste a disciplina dell’amministrazione e del controllo nelle Società per Azioni.
La prima direttrice seguita dalla Riforma è di natura organico-sistematica: i 3 sistemi di governance (finora denominati “tradizionale”, “dualistico” e “monistico”) vengono riordinati e ribattezzati come sistema “con Collegio sindacale”, sistema “con consiglio di sorveglianza” e sistema “con comitato per il controllo sulla gestione”, rispettivamente. La seconda direttrice riguarda, nello specifico, l’organo di controllo: la cui disciplina relativa a doveri, poteri, ineleggibilità, decadenza e funzionamento vale ora trasversalmente per tutti i sistemi. Infine, vengono ritoccati e, con un’operazione di maquillage normativo, coordinati sistematicamente vari punti del Codice civile dei quali si dirà in seguito[1].
I 3 sistemi rinominati
Il sistema “con Collegio sindacale” conserva l’impianto noto, ma viene emendato di norme a questo punto divenute ridondanti: la cooptazione degli amministratori (già all’art. 2386, c.c.) confluisce nel nuovo art. 2396-undecies, c.c.; le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (già all’art. 2399, c.c.) confluiscono nel trasversale art. 2396-septies, c.c.; il vecchio art. 2403, c.c., si limita ora al solo controllo contabile, mentre i doveri di vigilanza sono regolati a monte. Resta la legittimazione del Collegio sindacale a deliberare l’azione sociale di responsabilità con la maggioranza dei 2/3 dei componenti (ora all’art. 2396-terdecies, c.c.).
Il sistema “con consiglio di sorveglianza” (ex “dualistico”) vede la riformulazione integrale di numerose norme. Viene meno il vecchio art. 2409-octies, c.c., che apriva il paragrafo con definizioni divenute superflue. Il nuovo art. 2409-novies, c.c., disciplina ora con maggior sintesi il consiglio di gestione (che dev’essere formato da almeno 2 componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza). Viene introdotto l’art. 2409-terdecies.1, c.c., che disciplina la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza (richiedendo la presenza della maggioranza dei suoi componenti, il raggiungimento di un voto formato dalla maggioranza assoluta dei presenti, il divieto di voto per rappresentanza) e i meccanismi di impugnazione, con applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 2377 e 2378, c.c..
Il sistema “con comitato per il controllo sulla gestione” (ex “monistico”) viene anch’esso ridisegnato. È abrogato l’art. 2409-sexiesdecies, c.c., sono puntualmente ristrutturati gli articoli successivi e vengono introdotte specifiche disposizioni in tema di sostituzioni degli amministratori (art. 2409-septiesdecies.1, c.c.) e di compenso del comitato esecutivo (art. 2409-septiesdecies.2, c.c.), prevedendosi all’art. 2409-octiesdecies, c.c., la specifica disciplina del comitato per il controllo sulla gestione.
La disciplina trasversale dell’organo di controllo
La novità di maggior impatto sistematico è l’utilizzo omogeneo del concetto di “organo di controllo” quale categoria unificante. Il Legislatore delegato, con gli artt. 2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2396-octies e 2396-novies, c.c., ha costruito un gruppo unitario di regole a regolamentazione di doveri, poteri, cause di ineleggibilità e decadenza (che ora includono anche i rapporti di unione civile e convivenza con gli amministratori) e modalità di funzionamento dell’organo di controllo.
Amministrazione, deleghe e informative consiliari
Quanto all’organo amministrativo, vengono riscritti gli artt. 2380, 2380-bis e 2381, c.c., e introdotti, di seguito a quest’ultimo, gli artt. 2381-bis e 2381-ter, c.c.: la disciplina dell’organo gestorio viene dunque scomposta e razionalizzata secondo una logica funzionale.
Più nello specifico e per quanto maggiormente rileva, l’art. 2381, c.c., tratta ora del solo Presidente (non più di «Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati» in un’unica sede); l’art. 2381-bis, c.c., affronta il sistema delle deleghe, disciplinando il comitato esecutivo e gli organi delegati (un tempo appunto accorpati al detto art. 2381, c.c.); l’art. 2381-ter, c.c., regola l’informazione consiliare (ampliando la disciplina già prevista dall’art. 2381, ultimo comma, c.c.).
L’art. 2380-bis, c.c., poi, delinea in modo assolutamente netto la sfera di competenza degli amministratori, prevedendo che la gestione e (con inciso di nuova introduzione) «l’organizzazione» dell’impresa – «ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile» – spettano «esclusivamente» agli amministratori. Si tratta del pieno ed espresso recepimento, nella società azionaria, dell’obbligo fissato dall’art. 2086, comma 2, c.c., a carico di ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva[2].
L’art. 2381-bis, c.c., inoltre, codifica un divieto destinato ad avere un peso specifico nella concreta operatività dei consigli intesi in senso collegiale: «non possono […] essere delegate le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 2086, co. 2, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano».
La scelta, riprendendo il principio istitutivo dell’obbligo degli «adeguati assetti»di cui all’art. 2086, comma 2, c.c., ha una duplice valenza: rafforza la responsabilizzazione collegiale di tutti gli amministratori circa l’attivazione (o la mancata attivazione) tempestiva degli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e impedisce che le relative, rilevanti decisioni vengano assunte in sedi ristrette.
L’art. 2381-ter, c.c., infine, sul piano dell’informazione, conferma l’obbligo degli amministratori di «agire informati». Il Presidente ha il dovere specifico di fornire adeguate informazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno; e l’ultimo comma, prevedendo che «Nell’assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello Statuto», codifica, rispetto agli amministratori non delegati, il principio del «ragionevole affidamento» fatto dagli stessi sulle informazioni ricevute per legge e Statuto, anche in relazione alle loro competenze specifiche, con beneficio diretto per i professionisti che siedono (senza deleghe) nei consigli.
Conflitto di interessi, divieto di concorrenza e dirigenti strategici
La Riforma incide sull’art. 2391, c.c., in materia di (conflitto di) interessi degli amministratori. L’obbligo di disclosure dell’interesse conflittuale con quello della società in una certa operazione resta (dovendosene precisare natura, termini, origine e portata), ma viene aggiunto che «lo Statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all’adunanza consiliare per il caso in cui l’amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione», così da consentire la “regolamentazione ex ante” (ed eventualmente, la “delimitazione”) della presenza dell’amministratore all’adunanza avente a oggetto l’operazione rispetto alla quale egli si trova in conflitto.
Sul versante del (divieto di) concorrenza, l’art. 2390, c.c., lo estende ora ai «dirigenti con responsabilità strategiche»: concetto già noto alle società quotate, ma ora integrato nel Codice civile anche in relazione alle Società per Azioni “chiuse”. Viene inoltre introdotto un nuovo art. 2390-bis, c.c., che fa divieto agli amministratori di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie e business opportunities apprese nell’esercizio dell’incarico, con duplice sanzione in caso di violazione: revoca e responsabilità risarcitoria per danni (analoga disciplina è introdotta dall’art. 2396-bis, c.c., per i Direttori generali). Si delinea dunque un duty of confidentiality di portata generale a carico di tutti i soggetti apicali.
Azione di responsabilità e denunzia al Tribunale
Gli interventi apportati all’art. 2393, c.c., confermano i tratti tipici dell’azione sociale di responsabilità: previa deliberazione assembleare, anche in stato di liquidazione e pure in occasione dell’approvazione del bilancio; revoca dagli amministratori che ne sono destinatari in conseguenza della delibera approvata dal quinto del capitale; termine decadenziale quinquennale dalla cessazione della carica; facoltà per la società di rinunciarvi e transigerla alle medesime condizioni previgenti.
Con significativa innovazione, però, l’art. 2394-bis, c.c. (aggiornato al nuovo lessico concorsuale) introduce un termine di decadenza biennale dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dell’insolvenza procedura per l’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali[3]. Non sembrano esservi particolari dubbi sul fatto che la disposizione troverà applicazione alle procedure aperte successivamente alla sua entrata in vigore (appunto avvenuta il 29 aprile 2026): in ogni caso, per i professionisti del settore, si tratta senz’altro di una novità “di calendario”, tale da imporre una tempestiva pianificazione delle indagini sulla gestione dell’impresa decotta.
Infine, le disposizioni circa le tradizionali denunzie al Collegio sindacale e al Tribunale, prima collocate negli artt. 2408 e 2409, c.c., vengono ora abrogate e riproposte, in versione aggiornata e di applicazione trasversale, nei nuovi artt. 2396-ter e 2396-quater, c.c.. Il nuovo art. 2396-quater, c.c., in particolare, introduce un meccanismo “progressivo”, tale per cui la sostituzione dei soli amministratori (e non più, come nella previgente disciplina, degli amministratori e dei sindaci assieme) con soggetti di adeguata professionalità che si attivino per accertare ed eliminare le irregolarità determina la sospensione del procedimento, ferma la facoltà per il Tribunale di condizionare la sospensione anche alla sostituzione dei componenti dell’organo di controllo.
Conclusioni
Non sembra da escludere che la Riforma possa finire per incidere sull’operatività professionale degli “addetti ai lavori” sotto diversi profili.
In primo luogo, l’unificazione della disciplina dell’organo di controllo potrebbe consentire di riconfigurare i protocolli di vigilanza e i format di verbalizzazione in modo trasversale, con benefici di efficienza.
In secondo luogo, la sempre più rimarcata centralità degli «adeguati assetti» (espressamente richiamati agli artt. 2380-bis e 2381-bis, c.c.) e dei connessi obblighi di vigilanza sugli stessi a carico dell’organo di controllo non sembra escludere l’opportunità di affinare la documentazione interna dell’impresa (scrittura delle deleghe, mappature dei processi aziendali, istituzione di presidi di rilevazione tempestiva della crisi, sistema interni di verifica, rendicontazione e controllo).
In terzo luogo, il divieto di delega delle decisioni sugli strumenti di regolazione della crisi e il rafforzato presidio dell’art. 2086, comma 2, c.c., richiedono di mantenere massima attenzione sulle procedure di early warning interne e sui flussi tra soggetti delegati e organo collegiale e tra questi e l’organo di controllo.
In quarto luogo, la disciplina dei conflitti di interesse e dei divieti di concorrenza, ora estesa ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai direttori generali, suggerisce la revisione di policy aziendali, codici etici e contratti di lavoro dei top manager. Infine, sul piano concorsuale, il nuovo termine decadenziale introdotto dall’art. 2394-bis, c.c., in tema di azioni di responsabilità impone un efficientamento delle tempistiche e delle attività di indagine successive all’apertura delle procedure concorsuali, con effetti diretti sulla pianificazione del lavoro di curatori ovvero soggetti investiti della gestione di procedure concorsuali.
[1] Per un raffronto con la disciplina previgente, si v. la tavola sinottica predisposta dalla Fondazione nazionale commercialisti, reperibile al link: 2026_04_28_Il-decreto-di-attuazione-della-Legge-Capitali_def.pdf.
[2] Sul tema degli adeguati assetti ex art. 2086, c.c., si vis, si veda C. Arsie, “Gli adeguati assetti dopo un lustro”, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 5/2025, pag. 74 ss..
[3] Quanto al rinnovato regime di responsabilità dei componenti dell’organo di controllo, si vis, si veda C. Arsie, “La responsabilità riformata dell’organo di controllo: l’art. 2407, c.c., ieri e oggi”, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 11/2025, pag. 41 ss..
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
