Le società agricole possono essere costituite in forma di società di persone, società di capitali o cooperative, purché l’oggetto sociale sia esclusivamente agricolo e la denominazione contenga l’indicazione di “società agricola”. La qualifica di imprenditore agricolo professionale richiede competenze adeguate, destinazione prevalente del tempo di lavoro all’attività agricola e prevalenza del reddito agricolo.
L’evoluzione dell’impresa agricola registrata negli ultimi anni ha progressivamente modificato la struttura organizzativa del settore, favorendo il passaggio da modelli tradizionali fondati sull’attività individuale del coltivatore a forme imprenditoriali più articolate e organizzate. In tale contesto, il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 101/2005, introducendo una disciplina specifica delle società agricole e riconoscendo la possibilità di esercitare attività agricola mediante società di persone, società di capitali e cooperative.
La riforma ha assunto particolare rilievo soprattutto con riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), disciplinata dall’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, quale soggetto destinatario di un sistema di agevolazioni fiscali, previdenziali e tributarie finalizzato a favorire la modernizzazione del comparto agricolo e la crescita di imprese strutturate.
L’attuale formulazione dell’art. 2135, c.c., modificata dal D.Lgs. n. 228/2001, individua come attività agricole la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Proprio il concetto di attività connessa ha consentito un significativo ampliamento della nozione di impresa agricola, includendo nel perimetro civilistico dell’attività agricola anche le operazioni di manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività principale, nonché le prestazioni di servizi effettuate mediante l’utilizzo prevalente di risorse dell’azienda agricola.
La possibilità di esercitare attività agricola in forma societaria richiede, tuttavia, il rispetto di specifici requisiti normativi. Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, possono assumere la qualifica di società agricola le società semplici, le Società in nome collettivo, le Società in accomandita semplice, le società di capitali e le cooperative, purché l’oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135, c.c., e la denominazione sociale contenga l’indicazione di “società agricola”.
Nell’ambito delle società di persone, la società semplice continua a rappresentare la forma maggiormente utilizzata nelle realtà agricole familiari, soprattutto per la gestione di patrimoni agricoli e per il passaggio generazionale. Le S.n.c. e le S.a.s. consentono, invece, una maggiore articolazione organizzativa, pur mantenendo una forte connotazione personalistica. In tali modelli assume particolare rilievo la presenza del socio qualificato coltivatore diretto o IAP, soprattutto con riferimento all’accesso alle agevolazioni tributarie previste per il settore agricolo.
Diversamente, la società agricola di capitali rappresenta uno strumento di organizzazione imprenditoriale maggiormente evoluto, idoneo a favorire investimenti, aggregazioni e processi di crescita aziendale. In tali strutture, il Legislatore ha previsto che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La presenza del soggetto qualificato costituisce elemento essenziale non solo per il mantenimento della qualifica agricola della società, ma anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla normativa di settore.
Particolare attenzione deve essere riservata al mantenimento nel tempo dei requisiti IAP. L’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, richiede infatti che il soggetto qualificato possieda adeguate competenze professionali, dedichi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola e ricavi almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro dall’attività agricola medesima. Nella prassi operativa, la verifica di tali requisiti rappresenta uno degli aspetti maggiormente delicati, soprattutto nei casi in cui il soggetto svolga contemporaneamente ulteriori attività professionali o imprenditoriali.
La perdita dei requisiti IAP comporta, infatti, conseguenze particolarmente rilevanti, tra cui la revoca delle agevolazioni fiscali e il recupero delle imposte non versate, con applicazione di sanzioni e interessi. Analoghe criticità possono emergere nei casi di modifica dell’oggetto sociale, cessazione del soggetto qualificato o perdita della prevalenza dell’attività agricola.
Ulteriore profilo di particolare interesse riguarda le cooperative agricole, caratterizzate dalla presenza dello scopo mutualistico e dalla gestione dell’attività economica nell’interesse dei soci. La mutualità prevalente rappresenta uno degli elementi qualificanti della cooperazione agricola e richiede che l’attività venga svolta prevalentemente mediante rapporti mutualistici con i soci conferenti o fruitori dei servizi.
Nella prassi si distinguono cooperative di conferimento, cooperative di conduzione, cooperative di produzione e lavoro e cooperative di servizi. Assume particolare rilievo il tema del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci, soprattutto con riferimento alla qualificazione fiscale delle operazioni e alla verifica della prevalenza mutualistica richiesta dalla normativa civilistica e tributaria.
Anche le attività connesse rappresentano un ambito frequentemente oggetto di contestazione in sede di controllo. La trasformazione e commercializzazione dei prodotti mantengono, infatti, natura agricola solo se riguardano prevalentemente prodotti propri e risultano funzionalmente collegate all’attività agricola principale. Analogamente, le prestazioni di servizi assumono natura agricola esclusivamente se effettuate mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Nella gestione delle società agricole risulta pertanto indispensabile un costante monitoraggio dei requisiti civilistici, fiscali e previdenziali, con particolare attenzione alla corretta qualificazione delle attività esercitate, alla composizione del reddito, alla posizione previdenziale del soggetto qualificato e alla coerenza dell’assetto societario.
La crescente complessità della disciplina impone, quindi, al professionista, un approccio integrato che consenta di coordinare gli aspetti societari, tributari e previdenziali dell’impresa agricola, soprattutto nelle strutture organizzative più evolute e nelle realtà caratterizzate dalla presenza di attività connesse o modelli cooperativi.
