Sostitutiva sui finanziamenti: acconto dovuto entro il 30 aprile

Gli enti che effettuano finanziamenti a medio e lungo termine sono tenuti a versare nel 2017, a titolo di acconto, il 95% dell’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nell’esercizio precedente. Il pagamento potrà essere effettuare in 2 rate: il 45% dell’acconto entro il 30 aprile 2017 e il restante 55% entro il 31 ottobre 2017.

È questo il chiarimento reso dalla risoluzione 50/E di ieri dell’Agenzia delle Entrate.

Come noto, il D.L. 193/2016 (articolo 7-quater, commi da 33 a 35) ha recentemente modificato la disciplina dell’imposta sostitutiva – da versare in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative – sui finanziamenti a medio e lungo termine, semplificando le modalità di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta.

In vigore della precedente disciplina, i soggetti solari erano tenuti a presentare, entro il 30 settembre e in duplice esemplare cartaceo, la dichiarazione dell’imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel I° semestre.

L’ufficio annotava l’imposta dovuta e restituiva una copia della dichiarazione all’ente, il quale, entro i 30 giorni successivi era tenuto a versare contestualmente:

  • l’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni del I° semestre;
  • il 90% dell’imposta di cui al punto precedente a titolo di acconto per il II° semestre.

A seguito delle citate modifiche normative, invece, è stato abrogato l’obbligo di presentazione delle 2 dichiarazioni cartacee a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo al 31/12/2016.

Contestualmente, il D.L. 193/2016 ha previsto la presentazione – entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio – di un’unica dichiarazione telematica in relazione alle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017.

In applicazione delle nuove disposizioni, quindi, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017 dai soggetti solari verrà presentata “soltanto” entro il 30 aprile 2018. Sorgeva, pertanto, il dubbio circa l’obbligo di procedere al versamento degli acconti, nell’anno in corso, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica.

Sul problema è intervenuta la risoluzione in commento, nella quale, l’Agenzia delle Entrate ha utilmente rilevato che, in base al tenore letterale dell’articolo 7-quater, comma 33, “l’obbligo di versamento dell’acconto disposto dal legislatore, prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica”.

Di conseguenza, i soggetti solari che effettuano finanziamenti a medio e lungo termine dovranno comunque procedere al versamento dell’acconto relativo alle operazioni 2017 nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sul totale delle operazioni effettuate nel I° e nel II° semestre del 2016.

Il pagamento dovrà avvenire in 2 rate così suddivise:

  • il 45% entro il 30 aprile 2017,
  • il 55% entro il 31 ottobre 2017,

utilizzando il codice tributo 1545.

Peraltro, con provvedimento di ieri, l’Agenzia ha previsto che il versamento degli acconti 2017 può essere effettuato:

  • mediante modello F24;
  • tramite modello F23.

Dal 1° gennaio 2018, invece, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con modello F24.

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