Nuovi termini di detrazione dell’IVA

L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 amplia nuovamente il termine per l’esercizio della detrazione IVA, consentendone l’utilizzo fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. La modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 supera il precedente divieto di retroimputazione, permettendo, in presenza di corretta annotazione, di riferire la detrazione all’anno di esigibilità dell’imposta. Restano tuttavia profili applicativi da chiarire, soprattutto per le fatture di fine anno, poiché la retroimputazione opera in dichiarazione annuale e non nella liquidazione periodica di dicembre.

L’art. 12, D.Lgs. n. 148/2026, interviene su 2 disposizioni cardine del D.P.R. n. 633/1972: l’art. 19, comma 1, che fissa il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione, e l’art. 25, comma 1, che disciplina il termine di annotazione delle fatture nel registro degli acquisti. Per effetto della novella, il diritto alla detrazione «sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». Si tratta, in sostanza, del ripristino del termine biennale vigente fino al 31 dicembre 2016, poi compresso dal D.L. n. 50/2017 entro il perimetro della dichiarazione relativa al medesimo anno di insorgenza del diritto. Un’imposta divenuta esigibile nel 2026 potrà dunque essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029, in luogo del precedente termine del 30 aprile 2027. 

Specularmente, l’art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, prevede oggi che l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali sia operata «anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura». Il dato di maggior interesse sistematico è, tuttavia, un altro: la soppressione dell’inciso «e con riferimento al medesimo anno». Era proprio quella locuzione a costituire il fondamento testuale del divieto di retroimputazione, cioè dell’impossibilità di imputare la detrazione a un’annualità anteriore a quella di ricezione del documento. Venuto meno il vincolo, un documento ricevuto in un dato anno può essere annotato anche in un esercizio successivo e, soprattutto, può essere annotato con riferimento all’anno in cui il diritto è sorto. 

L’esempio è quello classico dell’acquisto effettuato nel dicembre 2026, con fattura ricevuta nel gennaio 2027. Ricevuto il documento prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026 e annotato in un’apposita sezione del registro degli acquisti – dedicata alle fatture ricevute nel 2027 per le quali il diritto alla detrazione è sorto nel 2026 – il contribuente può imputare la detrazione al 2026, esercitandola nella dichiarazione annuale di tale periodo d’imposta. L’alternativa resta percorribile: registrazione secondo le regole ordinarie e detrazione nel 2027, ovvero rinvio fino al termine biennale. La scelta, dunque, è rimessa al contribuente, ma richiede una gestione contabile rigorosa: l’errata classificazione del documento altera l’imposta detraibile del periodo e può imporre la correzione di una dichiarazione già presentata. La soluzione supera l’impostazione restrittiva consolidatasi dopo il D.L. n. 50/2017 e recepita nelle circolari n. 1/E/2018 e n. 20/E/2021, che avevano cristallizzato un principio di irretroattività della detrazione. 

Il Correttivo non ha toccato l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998, che continua a consentire l’esercizio della detrazione, nella liquidazione periodica, per i documenti «ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente». 

Il dato letterale resta quindi inequivocabile: la fattura relativa a un’operazione di dicembre, ricevuta entro il 15 gennaio, non può confluire nella liquidazione di dicembre. La retroimputazione opera soltanto in sede di dichiarazione annuale, non nell’ultima liquidazione periodica dell’anno. Ne deriva un assetto asimmetrico e, per il contribuente mensile, un disallineamento tra liquidazioni e dichiarazione che dovrà essere gestito in sede di quadro VL. È un nodo che merita un chiarimento ufficiale, tanto più che l’intervento sull’art. 25 nasce proprio dall’esigenza di superare la rigidità del sistema. 

L’art. 12 non reca alcuna disposizione transitoria. L’assenza di un criterio espresso – a differenza di quanto avvenne nel 2017, quando il Legislatore ancorò la stretta alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 – apre a letture alternative: applicazione alle fatture emesse (o ricevute) dal 12 agosto 2026; estensione all’intero periodo d’imposta 2026; oppure salvaguardia di tutte le posizioni per le quali, a tale data, il termine di detrazione non fosse ancora scaduto secondo la disciplina precedente. In attesa di chiarimenti, l’approccio prudenziale suggerisce di riferire il maggior termine alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore, riservando a valutazione caso per caso le annualità ancora aperte. Da ultimo, va segnalato che modifiche di analogo tenore sono state apportate agli artt. 56 e 88 del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2027: il coordinamento, quindi, è assicurato anche a regime.

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