L’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene sulla nozione fiscale di “familiari”, modificando l’art. 12 TUIR senza introdurre nuove detrazioni o aliquote. La riforma chiarisce che il requisito della convivenza o degli assegni alimentari resta necessario solo per le “altre persone” indicate dall’art. 433 c.c., mentre per coniuge e figli il perimetro risulta più lineare. La novità assume rilievo anche per il welfare aziendale, ampliando l’area dei familiari per i quali determinati benefit possono essere riconosciuti in esenzione.
L’art. 1 del “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026) interviene in modo mirato sulla disciplina dei “familiari” rilevanti ai fini fiscali, modificando l’art. 12, TUIR, sia nella versione “storica” di cui al D.P.R. n. 917/1986, sia nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.Lgs. n. 117/2026.
L’impatto operativo riguarda tutte le disposizioni fiscali che, direttamente o indirettamente, rinviano ai “familiari a carico” o, più in generale, alle persone indicate nell’art. 12, TUIR, con effetti che travalicano le sole detrazioni per carichi di famiglia.
In particolare, nel sistema previgente, l’art. 12, comma 4-ter, TUIR, stabiliva che, quando una disposizione fiscale rinviava genericamente alle persone indicate nello stesso art. 12, si dovevano considerare: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli in tutte le loro configurazioni (naturali, adottivi, affidati, affiliati, figli del coniuge deceduto), nonché le altre persone elencate nell’art. 433, c.c..
Per queste “altre persone” (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, ecc.) la norma richiedeva espressamente, come condizione ulteriore, la convivenza con il contribuente oppure la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Lo stesso impianto è stato recepito, in chiave sistematica, nel nuovo art. 12 del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 117/2026; infatti, il comma 7 riproduce sostanzialmente la medesima logica, qualificando il perimetro delle persone rilevanti quando una disposizione fiscale richiama i “familiari” individuati nell’art. 12.
In entrambi i casi, quando la norma fiscale richiama non solo le persone, ma anche le condizioni del comma 2 (ossia i requisiti del “fiscalmente a carico”), i soggetti così individuati devono comunque rispettare il limite di reddito complessivo previsto dal medesimo comma 2 affinché si possa parlare di “familiari fiscalmente a carico”.
In altre parole, l’impatto operativo riguarda tutte le disposizioni fiscali che, direttamente o indirettamente, rinviano ai “familiari a carico” o, più in generale, alle persone indicate nell’art. 12, TUIR, con effetti che travalicano le sole detrazioni per carichi di famiglia.
L’art. 1 del Decreto Omnibus interviene su 2 piani paralleli:
- sul TUIR “storico” (D.P.R. n. 917/1986), modificando il comma 4-ter dell’art. 12;
- sul nuovo TUIR (D.Lgs. n. 117/2026), modificando il comma 7 dell’art. 12.
In entrambi i casi, lo schema è identico:
- risulta soppressa, nel primo periodo, la porzione di testo che ancorava il riferimento alle persone di cui all’art. 12 alla condizione «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria»;
- la medesima condizione viene reintrodotta solo nel secondo periodo, e limitata espressamente alle «altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile».
Dal punto di vista sistematico, l’intervento separa nettamente 2 livelli:
- da un lato, il perimetro “base” delle persone considerate quando le norme fiscali richiamano l’art. 12;
- dall’altro, la platea residuale e tipizzata delle “altre persone” ex art. 433, c.c., rispetto alle quali continuano a rilevare i requisiti speciali di convivenza o assegni alimentari non giudiziali.
Ne discende che, alla luce delle modifiche introdotte, il quadro può essere così sintetizzato:
- quando una disposizione fiscale richiama le persone indicate nell’art. 12, questi soggetti rientrano nel perimetro di riferimento a prescindere dalla convivenza e dall’esistenza di assegni alimentari, restando naturalmente fermo il requisito del limite di reddito nel caso in cui la norma faccia riferimento ai “familiari fiscalmente a carico”;
- per genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle e gli altri obbligati agli alimenti ai sensi del Codice civile, la riforma conferma espressamente che, per essere attratti nel rinvio operato dalle norme fiscali alle persone di cui all’art. 12, TUIR, è ancora necessario che convivano con il contribuente, oppure percepiscano dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il comma 3 dell’art. 1. D.Lgs. n. 148/2026, prevede che le modifiche si applichino a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Di conseguenza, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ciò implica un’applicazione pratica già dal periodo d’imposta 2025, con riflessi immediati sulla compilazione delle dichiarazioni relative a tale annualità e sugli adempimenti di sostituti d’imposta e intermediari.
Tutto ciò premesso occorre evidenziare che l’art. 1, D.Lgs. n. 148/2026, non introduce nuove detrazioni né modifica aliquote, ma interviene su una norma-cardine di sistema, precisando chi rientra nel perimetro delle persone richiamate dall’art. 12, TUIR.
La soppressione generalizzata, e la contestuale riattribuzione mirata, del requisito di convivenza/assegni alimentari alle sole persone ex art. 433, c.c., contribuisce a rendere più lineare la qualificazione dei familiari ai fini fiscali, riducendo le “aree grigie” per coniuge e figli e confermando, al contempo, un filtro più rigoroso per i soggetti obbligati agli alimenti in senso civilistico.
Per il welfare aziendale, ciò si traduce in un ampliamento (o, meglio, in un ripristino) della platea dei familiari per i quali determinati benefit possono essere riconosciuti in esenzione, a condizione che si tratti di familiari indicati nell’art. 12, TUIR, e non necessariamente “fiscalmente a carico”.
In un contesto di crescente centralità del welfare come leva retributiva e di fidelizzazione, l’aggiornamento delle policy aziendali e dei controlli fiscali su questa nuova configurazione del comma 4-ter diventa un passaggio essenziale per assicurare coerenza tra progettazione dei piani, comunicazione ai lavoratori e corretta applicazione del regime di non imponibilità.
