Per il 2025, il bonus mobili prevede una detrazione su un massimo di 5.000 euro (250 euro annui per 10 anni), prorogata anche al 2026 dalla Legge n. 199/2025. L’agevolazione richiede lavori di ristrutturazione avviati l’anno precedente e pagamenti tracciabili, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno 2025 la detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici” deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro.
Infatti, le istruzioni ministeriali al Modello 730/2026 evidenziano, tra le novità, che per l’anno 2025 il limite di spesa massimo, su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è pari a 5.000 euro.
Inoltre, la Legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025), all’art. 1, comma 22, ha modificato l’art. 16, comma 2 secondo periodo, D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini di prorogare tale misura anche per il 2026.
Va da sé che il contribuente può detrarre l’importo massimo, per l’anno in corso, di 250 euro l’anno, in base alla suddivisione della detrazione in 10 rate di pari importo.
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Inoltre, l’intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici (per esempio, per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2024).
Gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sono i seguenti:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità abitative;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
L’Agenzia delle Entrate, nella guida intitolata “Bonus mobili ed elettrodomestici” e aggiornata a gennaio 2026, all’interno del capitolo 7 dedicato ai quesiti più frequenti, ha evidenziato che può richiedere il bonus mobili anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.
In merito all’ambito oggettivo, la guida dell’Amministrazione finanziaria ha indicato che la detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi, quali: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
Rientrano, invece, tra gli elettrodomestici nuovi:
- i forni (non inferiori alla classe energetica A);
- le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie (non inferiori alla classe energetica E);
- i frigoriferi e i congelatori (non inferiori alla classe energetica F);
- gli apparecchi per la cottura;
- le stufe elettriche;
- le piastre riscaldanti elettriche;
- gli apparecchi elettrici di riscaldamento;
- i radiatori elettrici;
- i ventilatori elettrici;
- gli apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o di credito.
Diversamente, non sono consentiti i pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Si evidenzia che i documenti da verificare e da conservare sono:
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi acquisiti;
- le ricevute dei bonifici;
- le ricevute di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito;
- la documentazione di addebito sul conto corrente;
- la documentazione da cui risulti la classe energetica dell’elettrodomestico (se previsto l’obbligo di etichetta);
- se non è previsto l’obbligo di etichetta, la dichiarazione attestante che per il prodotto acquistato non è ancora previsto l’obbligo di etichettatura.
