La Legge di bilancio 2026 introduce la “Rottamazione-quinquies”, una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con possibilità di pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Le scadenze sono perentorie e il mancato pagamento (anche di due rate) comporta la perdita dei benefici, con ripresa delle azioni di riscossione e imputazione delle somme versate a titolo di acconto.
La Legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) prevede, all’art. 1, commi 82 ss., una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Si tratta, in particolare, di una nuova rottamazione (la Rottamazione-quinquies), quale strumento di pace fiscale rivolto a tutti coloro che hanno debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ancora pagati.
La disposizione, in base a quanto indicato al comma 83, disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute. In particolare, il debitore può scegliere di pagare, alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- rateizzando l’importo nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.
Le rate avranno le seguenti scadenze:
- la prima, entro il 31 luglio 2026;
- la seconda, entro il 30 settembre 2026;
- la terza, entro il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, a decorrere dal 2027, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno;
- la cinquantaduesima, entro il 31 gennaio 2035;
- la cinquantatreesima, entro il 31 marzo 2035;
- la cinquantaquattresima, entro il 31 maggio 2035.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, all’interno del proprio sito istituzionale, un calendario dedicato alle scadenze delle definizioni agevolate, al fine di permettere ai singoli contribuenti di includere, scegliendo tra “Google Calendar” e “Outlook”, un promemoria per ognuna delle scadenze delle rottamazioni.
Le scadenze 2026 da poter memorizzare sono le seguenti:
- 30 aprile, quale termine per la presentazione online della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies;
- 31 maggio, quale termine di pagamento della 12° rata della rottamazione-quater (11° rata per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”) e la 4° rata della riammissione alla stessa misura agevolativa;
- 31 luglio, quale scadenza della primo e/o unica rata della Rottamazione-quinquies;
- 31 agosto, quale termine di pagamento della 12° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”;
- 30 settembre, quale termine di pagamento della 2° rata della Rottamazione-quinquies;
- 31 ottobre, quale termine di pagamento della 13° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”;
- 30 novembre, quale termine di pagamento della 3° rata della Rottamazione-quinquies.
Il calendario rappresenta un nuovo servizio, molto utile soprattutto per coloro che aderiranno alla Rottamazione-quinquies. Infatti, siccome per tale definizione agevolata non sono previsti giorni di tolleranza e, quindi, le scadenze risultano perentorie, il nuovo servizio può sicuramente aiutare a rammentare la scadenza a ciascun contribuente interessato.
In merito, la disposizione, di cui al comma 95, disciplina l’ipotesi di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In tali ipotesi, la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; inoltre, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che determini l’estinzione del debito residuo.
