Legittimo affidamento in sede di verifica fiscale

È possibile invocare il principio del legittimo affidamento nella ipotesi in cui un contribuente, che in occasione di una prima verifica fiscale (in sede o anche a tavolino) non sia destinatario di alcuna censura circa la condotta posta in essere, successivamente riceva contestazioni proprio su tale condotta fiscale?


L’articolo 10, comma 2, L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) sancisce il principio del legittimo affidamento secondo cui, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, anche se queste sono state successivamente modificate dall’amministrazione medesima, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori; parimenti, sanzioni e interessi moratori non trovano applicazione qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della stessa amministrazione.

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