Videosorveglianza negli impianti sportivi: il difficile equilibrio tra GDPR, sicurezza e safeguarding dei minori

La videosorveglianza negli impianti sportivi richiede il rispetto coordinato di GDPR, Statuto dei lavoratori e normativa sul safeguarding. Il gestore deve valutare proporzionalità delle riprese, base giuridica, informative, tempi di conservazione e, se presenti lavoratori, accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.

La gestione degli impianti sportivi pubblici e privati impone oggi al concessionario o al gestore di confrontarsi con un tema sempre più centrale: la videosorveglianza. Da un lato, vi è l’esigenza – legittima e spesso pressante – di tutelare la sicurezza dei frequentatori, prevenire furti negli spogliatoi, controllare gli accessi e proteggere gli arredi e le attrezzature; dall’altro lato, emerge il complesso quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, ulteriormente complicato, in ambito sportivo, dall’irrompere delle politiche di safeguarding introdotte dal D.Lgs. n. 39/2021 a tutela dei minori e delle categorie fragili.

L’installazione di un impianto di videosorveglianza, infatti, non è una scelta meramente tecnica o organizzativa: rappresenta un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, in presenza di lavoratori, richiede il preventivo rispetto delle procedure di cui all’art. 4, Statuto dei lavoratori. Il quadro si complica quando l’impianto è frequentato da minori, atleti tesserati, accompagnatori e volontari: in questo caso, il gestore deve coordinare il piano di videosorveglianza con il Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva (MOCAS) e con il Codice di Condotta previsti dalla normativa di safeguarding.

Il quadro normativo applicabile

Il primo riferimento è il GDPR, che impone al titolare del trattamento – tipicamente il gestore dell’impianto, sia esso ente pubblico, ASD/SSD affidataria o società commerciale – di rispettare i principi di liceità, minimizzazione, trasparenza, limitazione della conservazione e responsabilizzazione (art. 5, GDPR). A questi si aggiungono il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e, soprattutto, le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Quando nell’impianto operano lavoratori (dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi sportivi, addetti alla manutenzione, istruttori), si applica anche l’art. 4, Statuto dei lavoratori, che subordina l’installazione di sistemi dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori al previo accordo sindacale o, in mancanza, all’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Si tratta, come ribadito di recente in numerosi provvedimenti del Garante, di un presupposto di liceità: la sua mancanza rende illecito il trattamento, a prescindere dalle finalità perseguite.

In ambito sportivo, si innesta poi la disciplina specifica: il D.Lgs. n. 36/2021 (art. 33) e il D.Lgs. n. 39/2021 (art. 16) impongono a Federazioni, EPS, ASD e SSD l’adozione del MOCAS e del Codice di Condotta, con l’obiettivo di prevenire abusi, violenze e discriminazioni. Il safeguarding officer – figura espressamente prevista – è il principale interlocutore interno per le valutazioni che impattano sulla tutela dei tesserati, in particolare i minori.

Le scelte progettuali: dove si possono installare le telecamere

Il principio di proporzionalità impone di scegliere telecamere e angoli di ripresa che limitino la rilevazione “all’area effettivamente da proteggere”, evitando inquadrature ulteriori. Nelle palestre e negli impianti polivalenti le aree tipicamente videosorvegliabili sono: ingressi e uscite, parcheggi, aree di accoglienza e reception, perimetro esterno, locali tecnici, magazzini delle attrezzature e zone di ingresso agli spogliatoi (mai l’interno).

È, invece, radicalmente vietato installare telecamere all’interno di spogliatoi, docce e bagni: si tratta di luoghi in cui la dignità della persona prevale su qualunque esigenza di sicurezza, e la giurisprudenza, anche penale, è costante nel ritenere tali condotte illecite. Quando l’esigenza è la tutela contro i furti agli armadietti – richiesta frequente da parte degli stessi utenti – la soluzione corretta è collocare gli armadietti in un’area antistante lo spogliatoio, videosorvegliabile in modo conforme.

Anche le aree di gioco e le tribune meritano attenzione: la ripresa continuativa di atleti durante gli allenamenti, in particolare se minori, deve essere giustificata da una base giuridica solida (es. esigenze tecnico-sportive con consenso documentato) e accompagnata da idonee misure di sicurezza, con accesso ristretto alle immagini.

Gli adempimenti operativi del gestore

Il gestore che intende installare o mantenere un impianto di videosorveglianza deve, in concreto:

  1. effettuare una valutazione d’impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35, GDPR, obbligatoria quando vi è monitoraggio sistematico di un’area accessibile al pubblico o trattamento su larga scala di dati relativi a minori;
  2. individuare e formalizzare la base giuridica del trattamento (legittimo interesse, esecuzione di un compito di pubblico interesse per gli enti pubblici, esecuzione di obblighi contrattuali);
  3. redigere e tenere aggiornato il registro dei trattamenti;
  4. predisporre l’informativa di primo livello (cartelli) e l’informativa di secondo livello (documento completo ex art. 13, GDPR, accessibile in reception, sul sito o tramite QR code);
  5. definire tempi di conservazione delle immagini contenuti, di norma 24-72 ore, salvo motivata necessità di estensione.

Sul fronte lavoro, l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro vanno richiesti prima dell’attivazione dell’impianto: agire ex post non sana l’illecito. Il Garante, in numerose ordinanze ingiunzioni del 2025, ha sanzionato titolari che avevano regolarizzato la posizione solo a seguito dell’ispezione, ritenendo comunque illecito il trattamento per il periodo pregresso.

Il punto di intersezione con il safeguarding

L’aspetto più innovativo – e meno presidiato nella prassi – riguarda il coordinamento tra la videosorveglianza e le politiche di safeguarding. Il MOCAS adottato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 individua le aree di rischio per abusi, molestie e discriminazioni e fornisce indicazioni operative agli operatori sportivi. La videosorveglianza, se progettata correttamente, può rappresentare un presidio di safeguarding (ad esempio, riprendendo i corridoi di accesso agli spogliatoi e disincentivando situazioni di isolamento tra adulti e minori); se progettata male, diventa un fattore di rischio (riprese non proporzionate, accesso indiscriminato alle immagini, conservazione prolungata).

È, quindi, opportuno che il piano di videosorveglianza sia condiviso con il safeguarding officer e richiamato all’interno del MOCAS, individuando: chi può accedere alle immagini, in quali casi, con quale procedura di richiesta, in quanto tempo le immagini possono essere conservate quando riguardano minori e come si coordinano le eventuali segnalazioni di abuso (segnalazione interna ai sensi del MOCAS, denuncia all’autorità giudiziaria, eventuale richiesta dell’autorità di estrarre le registrazioni). Il canale di segnalazione safeguarding e la gestione delle immagini devono operare in modo integrato, con piena tutela della riservatezza dei segnalanti e dei coinvolti.

I riflessi sui rapporti contrattuali

Negli affidamenti degli impianti sportivi pubblici ad ASD/SSD, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2021 e del Codice dei Contratti Pubblici, è opportuno che la convenzione disciplini espressamente la titolarità del trattamento dei dati raccolti tramite videosorveglianza, la ripartizione delle responsabilità tra ente proprietario e gestore, le modalità di accesso alle immagini da parte del Comune (anche per finalità di sicurezza urbana o protezione civile) e le clausole di indennizzo in caso di sanzione del Garante. Sono profili spesso trascurati nei modelli di convenzione, ma che possono determinare contenziosi rilevanti, soprattutto in occasione del rilievo da parte di terzi (utenti, lavoratori, autorità ispettive).

Conclusioni

La videosorveglianza negli impianti sportivi è oggi un terreno in cui si incrociano almeno 3 piani normativiGDPR, Statuto dei lavoratori, Riforma dello sport – e nel quale il gestore non può limitarsi a una scelta tecnica. Occorre un approccio multidisciplinare che coinvolga il consulente privacy, il responsabile del personale, il safeguarding officer e, nel caso di impianti pubblici, l’ente concedente. Il rischio sanzionatorio è concreto: le ordinanze del Garante del 2025 e dei primi mesi del 2026 mostrano una tendenza crescente all’accertamento e all’applicazione di sanzioni significative, anche per realtà di piccole dimensioni.

Investire tempo nella corretta progettazione del sistema – con DPIA, informative, base giuridica, autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro ove necessaria, coordinamento con il MOCAS – non è solo una scelta di compliance, ma un investimento sulla solidità organizzativa del gestore e sulla sicurezza percepita da atleti, famiglie e lavoratori. In un settore in cui la tutela dei minori è oggetto di crescente attenzione legislativa e mediatica, la videosorveglianza ben governata diventa uno degli strumenti più efficaci per dare attuazione concreta ai principi del safeguarding.

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