La holding è uno strumento utilizzabile per finalità di governance, pianificazione e gestione strategica degli utili, senza che esista un obbligo generalizzato di distribuzione dei dividendi ai soci. La mancata distribuzione non può, di per sé, integrare abuso del diritto. Eventuali contestazioni devono quindi fondarsi su elementi concreti e non su automatismi interpretativi.
La holding è, sempre più frequentemente, al centro di un dibattito particolarmente animato. Da un lato viene giustamente valutata come uno strumento utile per una migliore gestione della governance o per una efficace pianificazione del passaggio generazionale. Dall’altro, si stanno diffondendo delle narrazioni un po’ distorte che riducono la holding a uno strumento cui ricorrere per non pagare le imposte.
E così, vi è chi ritiene che la holding consenta di risparmiare il 26% dovuto sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche e vi è, altresì, chi ritiene che la holding debba necessariamente distribuire gli utili, pena una contestazione di abuso.
Quest’ultima tesi sembra emergere in alcuni recenti atti di accertamento mediante i quali l’Amministrazione finanziaria tende a eccepire la natura abusiva della mancata distribuzione degli utili ai soci persone fisiche. Si tratta, tuttavia, di un approccio che non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento e che, già in passato, è stato unanimemente respinto dalla dottrina. Sono infatti molteplici le ragioni, di natura sia economica sia strategica, che legittimano l’accumulo degli utili nella holding.
Innanzitutto, non è presente nel nostro sistema un principio per cui i dividendi debbano essere necessariamente distribuiti ai soci. Se tale principio operasse, dovrebbe esplicare la propria efficacia anche nei confronti delle società “operative”, ovvero delle società “non holding”. Peraltro, se questo obbligo incombesse sulla holding, si renderebbe anche necessario tratteggiare i contorni della definizione di holding atteso che qualsiasi società con una partecipazione, seppur marginalmente, è una holding.
In secondo luogo, non si può contestare l’abuso del diritto sulla base di un “non fatto” ossia sulla base della circostanza che non sono stati distribuiti i dividendi. Questa impostazione, peraltro, non emerge né dal wording dell’atto di indirizzo in tema di abuso del 27 febbraio 2025, né in modo inequivocabile, nelle varie risposte a interpello diramate dall’Amministrazione finanziaria.
Una ulteriore recente notizia che ha destato stupore tra gli operatori è la sentenza n. 50/1/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo. I giudici, infatti, hanno ravvisato l’abusività di un conferimento in regime di realizzo controllato (ex art. 177, TUIR), nell’ipotesi in cui un socio totalitario trasferisca l’80% delle quote a una holding da lui interamente partecipata. Secondo i giudici, l’operazione risulterebbe priva di sostanza economica sul presupposto che il passaggio dal controllo diretto a quello indiretto lascia immutati gli assetti di governance originari.
Va innanzitutto ricordato come le sentenze, ma anche le risposte a interpello, non possono assurgere a principi di carattere generale, perché inevitabilmente risentono del caso concretamente affrontato. Tuttavia, pur volendo prescindere da questa premessa, se ci soffermiamo a osservare alcuni aspetti che emergono dalla sentenza, le conclusioni risultano, comunque, inaccettabili.
È interessante, al riguardo, svolgere un ragionamento a contrariis.
Supponiamo, per un istante, che le conclusioni della sentenza siano condivisibili e analizziamo le possibili conseguenze. Il contribuente che si accinge a operare un conferimento di partecipazioni, sussistendo i requisiti richiesti dalla norma, è costretto a orientarsi verso il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, TUIR, in quanto il Principio di diritto n. 10/2020 ha stabilito che lo stesso, sussistendone i presupposti, prevale sulla regola generale dell’art. 9.
A questo punto, il contribuente si troverebbe di fronte a un bivio: potrebbe effettuare un conferimento in regime di realizzo controllato operando un incremento del patrimonio netto pari al costo fiscalmente riconosciuto ed evitando la plusvalenza, consapevole, tuttavia, che si sottoporrebbe, in questo caso, al vaglio di una contestazione antiabuso, oppure per evitare questo tipo di rischio, potrebbe effettuare un incremento del netto, esattamente pari al valore normale, tassando cosi la plusvalenza.
In sostanza, l’art. 177, comma 2, risulterebbe implicitamente abrogato nella parte in cui riconosce un potere discrezionale nella determinazione dell’incremento del patrimonio netto. In buona sostanza, lo ribadiamo, il conferimento a realizzo controllato risulterebbe operazione non censurabile sotto l’angolo visuale dell’abuso solo laddove l’incremento del patrimonio netto fosse pari al valore normale della partecipazione conferita.
Diversamente, volendo implementare un conferimento in regime di realizzo controllato incrementando il patrimonio netto in maniera discrezionale, l’unica via per porsi al riparo da una contestazione in tema di abuso si sostanzierebbe nella presentazione di un interpello.
In buona sostanza, il contribuente che non vuole rischiare che l’operazione di conferimento che intende implementare sia considerata abusiva, deve, preventivamente, presentare istanza di interpello all’Amministrazione finanziaria.
A fronte di una risposta positiva, egli potrà operare il conferimento a realizzato controllato con incremento del patrimonio netto determinato a sua discrezione. A fronte di una risposta negativa, egli sarà comunque costretto a operare un conferimento in regime di realizzato controllato, stante l’obbligo statuito dal Principio di diritto segnalato in precedenza; tuttavia, l’incremento del patrimonio netto dovrà essere di ammontare pari al valore normale.
Si giunge, quindi, alla conclusione che l’art. 177, comma 2, è applicabile, ma la discrezionalità nella scelta dell’incremento del netto non esiste o, comunque, risulta subordinata alla presentazione di un preventivo interpello. Il tema verrà approfondito in un articolo de “La circolare tributaria” di prossima pubblicazione.
