Tax credit cinematografico esterno compensabile anche oltre il biennio

La sentenza n. 191/01/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona stabilisce che, dopo l’abrogazione del D.M. 15 marzo 2018, non esiste più il limite biennale per l’utilizzo in compensazione del tax credit cinematografico previsto dalla Legge n. 220/2016. La Corte ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che il richiamo al vecchio decreto nel D.M. 2 aprile 2021 riguarda solo le procedure di esame delle domande e non i termini di utilizzo del credito.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona, con la sentenza n. 191/01/2025, si è recentemente espressa in merito al termine entro il quale deve essere utilizzato in compensazione il c.d. tax credit cinematografico esterno, di cui all’art. 20, comma 1, Legge n. 220/2016.

Come noto, tale articolo riconosce alle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo un credito d’imposta nella misura del 30% (elevabile al 40%) dell’apporto in denaro effettuato in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza.

Tale credito può essere utilizzato in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (art. 21, comma 2, Legge n. 220/2016).

La norma, inoltre, prevede che la disciplina circa le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni per le quali il beneficio possa essere riconosciuto debba essere regolamentata da un Decreto Ministeriale (art. 20, comma 2, Legge n. 220/2016).

In attuazione di tale previsione normativa, il Ministero della Cultura ha adottato il D.M. 15 marzo 2018 che, all’art. 29, comma 4, prevede che «il credito di imposta deve essere comunque utilizzato da parte dell’impresa esterna entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d’imposta».

Il citato articolo, tuttavia, è stato abrogato dal D.M. 2 aprile 2021 (art. 33).

Lo stesso decreto ha eliminato la limitazione temporale di utilizzo del credito prevista dal precedente D.M. 15 marzo 2018.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia di I grado di Verona, aveva ripreso a tassazione nei confronti di una società il c.d. tax credit cinematografico, fondando la propria pretesa impositiva sull’unica circostanza che, nonostante la citata abrogazione, dovesse ritenersi esistente la limitazione temporale biennale per l’esercizio del diritto alla compensazione del credito riconosciuto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il D.M. 2 aprile 2021, contenente espressa abrogazione del precedente D.M. 15 marzo 2018, non poteva trovare applicazione alla fattispecie in esame in quanto lo stesso decreto, all’art. 34, comma 2, prevedeva che «alle richieste presentate alla data del 31 dicembre 2020 si applica quanto previsto dal decreto ministeriale 15 marzo 2018, ai fini della definizione delle stesse».

L’assunto dell’Agenzia Entrate, a parere di chi scrive, non è fondato.

L’art. 34, comma 2, D.M. 2 aprile 2021, infatti, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, non si riferisce al termine entro il quale deve essere utilizzato in compensazione il credito d’imposta, ma, piuttosto, al procedimento per il riconoscimento del credito, ovvero a tutte quelle disposizioni che disciplinano la procedura di gestione delle richieste e di rilascio delle autorizzazioni.

Tale affermazione è stata correttamente condivisa dalla CGT di I grado che, con la sentenza oggetto di esame, ha espressamente affermato che l’interpretazione letterale dell’art. 34, comma 2, D.M. 2 aprile 2021, conferma l’infondatezza della pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate in quanto «il richiamo alla disciplina del DM del 2018 è stata fatto solo e soltanto ai fini della individuazione delle regole per l’esame e la definizione delle domande (“le stesse”) e non ai fini della fruizione dei crediti d’imposta».

Il richiamo alle disposizioni di cui al D.M. 15 marzo 2018, operato dal riportato art. 34, comma 2, D.M. 2 aprile 2021, non è, quindi, all’intero Decreto Ministeriale, ma solamente a quelle disposizioni che disciplinano la definizione delle richieste presentate al 31 dicembre 2020. Il richiamo appare coerente con la disciplina istruttoria e di riconoscimento del credito in relazione a domande presentate nella vigenza del precedente Decreto Ministeriale. Tale disciplina non ha nulla a che vedere con la limitazione temporale dell’utilizzo del credito già riconosciuto alla data del 31 dicembre 2020, che deve ritenersi abrogata.

Il citato aspetto è stato correttamente colto da parte della CGT di I grado che, con la sentenza oggetto di esame, ha espressamente affermato che «lo stesso art. 34 del decreto disponeva che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo predisponesse e pubblicasse gli appositi modelli per la presentazione delle nuove richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al decreto».

A ciò si aggiunga che, se il Legislatore avesse voluto l’applicazione integrale del D.M. 15 marzo 2018 anche alle domande precedentemente proposte, non avrebbe specificato che l’applicazione del citato decreto dovesse essere limitata «ai fini della definizione delle domande», essendo sufficiente l’integrale richiamo alla precedente normativa.

Anche a questo riguardo, la CGT di I grado ha correttamente affermato che «il richiamo non era fatto ai fini di dare integrale applicazione alle disposizioni dell’abrogato Decreto Ministeriale anche in relazione alle condizioni di fruizione del credito dopo che esso era stato riconosciuto, ma solo alle domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (ovvero solo quattro mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto) che non fossero state ancora esaminate e che erano state proposte secondo le regole antecedentemente vigenti per evitare un eventuale rigetto basato su regole che i richiedenti non potevano ancora conoscere e rispettare».

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