Il D.Lgs. n. 192/2024 ha ridefinito la disciplina del riporto delle perdite nelle fusioni, chiarendo l’estensione del test di vitalità al periodo interinale. Per l’incorporante, tuttavia, le perdite rilevanti restano solo quelle del periodo d’imposta precedente alla fusione, superando la prassi che assoggettava ai test anche la perdita del suo virtuale periodo interinale.
Il D.Lgs. n. 192/2024 è intervenuto in modo sostanziale sul testo dell’art. 172, TUIR, in alcuni casi recependo e portando sul piano normativo quanto era già ampiamente consolidato nella prassi, e in altri casi semplificando la disciplina speciale nell’intento anche di addivenire a una regolamentazione organica del riporto delle perdite fiscali nell’intero e più ampio contesto delle operazioni straordinarie.
Per quanto concerne, nello specifico, l’esecuzione del test di vitalità sulla società che riporta le perdite, assumendo che non sia applicabile al caso di specie l’esonero disposto dall’art. 177-ter, TUIR, per le perdite “infragruppo”, viene assorbito nel testo di legge il principio in forza del quale i requisiti di vitalità devono sussistere non solo con riferimento al periodo precedente a quello in cui la fusione è deliberata (comma 7, lett. a)), ma devono pure permanere fino al momento in cui la fusione diviene efficace (comma 7, lett. b)). Infatti, la nuova lett. b) dell’art. 172 dispone espressamente che:
- tutte le società che partecipano alla fusione devono superare il test di vitalità, e quindi in caso di fusione per incorporazione sia l’incorporata che l’incorporante, e che le condizioni di vitalità devono persistere anche nel periodo di tempo che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia civilistica della fusione (c.d. periodo interinale); e che
- a tal fine va redatto un apposito Conto economico secondo gli stessi Principi contabili applicati nel bilancio d’esercizio, tenendo però conto che, ai fini del raffronto con la media del biennio precedente, i valori del periodo interinale vanno ragguagliati ad anno.
Se da una parte la nuova norma recepisce quindi la prassi amministrativa ormai da tempo consolidata affermando senza riserve che il test di vitalità si estende al periodo interinale, e comprendendo in questo ambito anche l’incorporante ove fosse il soggetto che riporta le perdite, dall’altra parte, con riferimento particolare proprio alla posizione dell’incorporante, e avuto riguardo alla determinazione delle perdite che questa deve assoggettare al test, la norma precisa che tali perdite sono solo quelle risultanti al termine del periodo di imposta precedente rispetto a quello di efficacia civilistica della fusione. Si tratta di una posizione coerente con il fatto che presso l’incorporante, con o senza la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, non si determina mai un frazionamento del periodo d’imposta, diversamente da quanto avviene sull’incorporata.
Se, quindi, dal test di vitalità ci spostiamo infatti all’equity test, ossia al limite del patrimonio netto inteso come valore di riferimento per la quantificazione dell’ammontare massimo delle perdite fiscali riportabili, e guardando sempre dal punto di osservazione dell’incorporante possiamo poi cogliere che:
- da una parte, come abbiamo poc’anzi evidenziato, le perdite soggette a test sono quelle esistenti sino al periodo d’imposta antecedente alla data di efficacia civilistica della fusione, e ciò indifferentemente dal fatto che vi sia o meno la retrodatazione degli effetti, mentre
- dall’altra parte, se si assume come limite quantitativo il valore economico del patrimonio netto, questo va determinato con riferimento alla data di efficacia civilistica della fusione e quindi a una data successiva a quella che è invece rilevante per l’individuazione delle perdite da assoggettare a test.
In caso di fusione con effetti contabili e fiscali retrodatati, il comma 7-bis conferma poi che in generale anche le perdite del periodo interinale devono essere assoggettate a entrambi i test di vitalità e di patrimonio netto; la ratio della norma è infatti quella di non distinguere sul piano della disciplina del riporto delle perdite fiscali la fusione con o senza la retrodatazione degli effetti.
Si ha però un’importante precisazione, come abbiamo visto, ossia che in caso di retrodatazione l’estensione dei test anche alla perdita del periodo interinale non coinvolge mai la società incorporante, rimanendo circoscritta alla sola posizione dell’incorporata. D’altronde, se è vero che il Legislatore ha intenso omogenizzare la disciplina del “con o senza” retrodatazione, in entrambe le situazioni non si ha alcun frazionamento del periodo di imposta dell’incorporante. È allora importante sottolineare in conclusione come questa regola, ora assunta a livello normativo, superi la prassi che era invece invalsa nell’Amministrazione finanziaria secondo cui anche l’incorporante avrebbe dovuto assoggettare all’equity test l’eventuale perdita maturata nel suo virtuale periodo interinale.
