Legittimo il conferimento a realizzo controllato senza incremento del capitale

La risposta a interpello n. 9/2026 conferma l’apertura al conferimento a realizzo controllato anche senza aumento di capitale sociale, con apporto imputato esclusivamente a riserva. Pur restando, in linea generale, il requisito dell’attribuzione di quote o azioni della conferitaria, l’Agenzia ammette che tale condizione possa considerarsi sostanzialmente rispettata quando il conferente già detiene integralmente la società conferitaria.

In un precedente intervento (“Ammesso il realizzo controllato anche in assenza di perizia?” del 9 Settembre 2024) avevamo segnalato come la Riforma del regime del conferimento a realizzo controllato mostrasse un’apertura nei confronti del conferimento di partecipazioni con contropartita esclusivamente a riserva e non anche capitale sociale. 

La nuova formulazione della norma, infatti, parla di «conferimenti di azioni o quote in società» e non più, come accadeva in precedenza, di «azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società». 

Se è vero che l’espressione «le azioni e le quote ricevute a seguito del conferimento in società» sembra presupporre un conferimento a capitale, la cosa appare meno scontata nel caso in cui la norma faccia riferimento al mero “conferimento” di azioni o quote. 

Nonostante a livello civilistico per conferimento si faccia riferimento al caso in cui il socio ottiene una quota in cambio, a livello fiscale manca una puntuale definizione e lo stesso Legislatore, seguito a ruota dall’Agenzia delle Entrate, usa il termine conferimento anche per riferirsi agli apporti in trust. È fuori discussione che il disponente non può in alcun modo divenire socio del trust! 

Un approccio estensivo era stato rilevato anche nella riposta a interpello n. 4/2023 dove il contribuente aveva palesato l’intenzione di procedere a un conferimento a realizzo controllato con apporto esclusivamente a riserva e l’Agenzia non aveva sollevato obiezioni. A onor del vero, si deve rilevare come la questione non fosse stata sottoposta in modo esplicito all’ufficio, tuttavia si trattava di un interpello relativo all’applicazione della norma, per cui sarebbe stato singolare che l’ufficio, ove avesse disconosciuto la fattibilità dell’operazione, non avesse sollevato alcuna obiezione. 

La conferma è giunta all’inizio di quest’anno con la risposta a interpello n. 9/2026

L’Agenzia rileva come «In linea di principio, …, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscale di cui al citato comma 2 rimane subordinata al ricorrere di due circostanze: 

(1) i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria; 

(2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo». 

L’ottenimento di quote della conferitaria, pertanto, risulterebbe letteralmente una condizione imprescindibile anche dopo la novella. Infatti, «dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto». 

Tuttavia, «l’assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all’applicazione all’Apporto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR». 

Invero, proseguendo nella lettura dell’interpello, l’ufficio sembrerebbe restringere la portata dell’apertura al fatto che «l’Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d’impresa (i.e., l’Istante), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria. 

In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l’eventuale imputazione a capitale sociale di una parte (anche minima) dell’Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente (i.e., dell’Istante), ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto come già sopra rilevato che sia ante che post Apporto, l’Istante è il socio unico della conferitaria». 

Invero, non si può ritenere che il chiarimento debba essere limitato al caso dell’unico conferente, ben potendo, ad esempio, esserci il caso di 2 soci al 50% che conferiscono nella conferitaria un’ulteriore partecipazione detenuta sempre con la medesima caratura. Anche in questo caso non sussiste alcun interesse dei conferenti all’aumento del capitale. 

Ma vi è di più. Ben potrebbe accadere che il socio intenda operare un conferimento non proporzionale, assumendosi poi la responsabilità delle conseguenze sotto i profili di una possibile donazione indiretta, ma non anche sotto il profilo del realizzo controllato che deve intendersi come confermato. In tal senso, infatti, depone, oltre al chiaro dettato normativo, anche la risposta a interpello n. 568/2020 dove un genitore, socio assieme ai figli, opera un conferimento a realizzo controllato incrementando il capitale esattamente di un importo pari al suo costo fiscale, per poi procedere al livellamento dei valori economici con un successivo aumento di capitale sottoscritto dai soci. 

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