La scissione mediante scorporo quale strumento per creare la holding o la subholding

Abbiamo già avuto modo di descrivere in precedenti interventi l’operazione di scissione mediante scorporo, ed abbiamo già affrontato anche il tema dell’utilizzo dell’operazione per creare la holding o la subholding.

Riportiamo il nuovo articolo 2506.1, comma 1, cod. civ., per comodità.

La novellata disposizione prevede che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”.

Proviamo a valutare l’operazione per la creazione della holding. Da un punto di vista visivo, l’operazione si sviluppa come un conferimento di azienda: la società conferitaria / beneficiaria risulta posseduta integralmente dalla conferente/scissa.

Un primo limite della scissione mediante scorporo (rispetto al conferimento) è rappresentato dal fatto che alla società beneficiaria può essere assegnato solo una parte del proprio patrimonio. Non siamo, quindi, in grado di far sì che all’esito dell’operazione la scissa si configuri come una holding pura che detiene esclusivamente partecipazioni. Tuttavia, volendo anche valorizzare la previsione normativa, senza, quindi, degradarla ad una mera indicazione del fatto che la scissione deve essere parziale, dobbiamo accettare l’idea di lasciare alla scissa qualche bene (al limite anche solo uno). Non vi sono elementi ostativi nel riconoscere che può essere attribuito anche il 99,99% del patrimonio alla società beneficiaria. Se la società detiene degli immobili, l’occasione è utile per lasciarli nella scissa.

Sempre nella scissione mediante scorporo (rispetto al conferimento di azienda), la beneficiaria deve essere neocostituita e deve essere interamente posseduta dalla scissa: si tratterà, comunque, di una operazione poco appetibile dal punto di vista gestionale amministrativo, in quanto si costringe l’imprenditore ad operare con una società operativa di nuova costituzione (analogamente al conferimento).

Ragionevolmente, in questi casi, potrà essere preferibile valutare una somma di operazioni consistenti nella scissione classica del ramo immobiliare, seguita da un successivo conferimento delle quote della società operativa nella beneficiaria immobiliare.

Veniamo, invece, al caso dell’utilizzo della scissione mediante scorporo per la creazione della subholding.

In questo caso vengono meno i problemi amministrativo/operativi, poiché trattasi di trasferire solo delle partecipazioni. Quindi, l’operazione potrebbe diventare più fluida ed appetibile.

Rimangono, anche in questo caso, i due requisiti da rispettare illustrati in precedenza:

  • la sub holding deve essere una Newco interamente partecipata dalla top holding (società scissa);
  • il trasferimento del patrimonio dalla scissa alla beneficiaria deve essere parziale.

In relazione al primo aspetto, non vi sono particolari osservazioni da fare. La condizione non appare in alcun modo limitante. Forse la seconda risulta un po’ più fastidiosa. Abbiamo tuttavia rilevato che è sufficiente lasciare dei beni, seppur modesti, nel patrimonio della scissa.

La scissione, in questi casi, si pone come una alternativa al conferimento di partecipazioni, di cui all’articolo 175, comma 1, Tuir. L’operazione di scissione non può essere soggetta alla norma antiabuso prevista dall’articolo 175, comma 2,Tuir, secondo cui “Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”.

In sostanza, ipotizzando per semplicità che le partecipazioni oggetto di conferimento o di scissione con assegnazione alla beneficiaria siano relative a una società operativa ed una società immobiliare, le operazioni di conferimento o di scissione trasformerebbero una partecipazione non pex (ossia quella nella società immobiliare) in una partecipazione pex (la nuova subholding) sul presupposto, ovviamente, che l’immobiliare valga meno dell’operativa.

Se si implementa il conferimento, in relazione all’immobiliare si dovrà applicare il realizzo a valore normale dell’articolo 9 Tuir, giusta la previsione del citato articolo 175, comma 2, Tuir, mentre nella scissione la previsione non opera.

Posso, quindi, preferire la scissione mediante scorporo, in quanto prescinde dalla norma antiabuso specifica. Questo è certamente un profilo di vantaggio, poiché si realizza la riorganizzazione in neutralità fiscale. Ovviamente, non si può escludere che una cessione della subholding da parte della top holding in tempi ristretti, possa far operare la norma antiabuso generale di cui all’articolo 10 bis Statuto del contribuente.

Tabella n. 1 – la scissione mediante scorporo come strumento per creare la holding

  Creazione della holding Creazione della subholding
Attribuzione parte del proprio patrimonio La scissa deve conservare qualche bene seppure marginale come valore.
Caratteristiche della beneficiaria Newco interamente posseduta dalla scissa.
Norma antiabuso di cui all’articolo 175, comma 2, Tuir Non rilevante Non applicabile

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