Composizione negoziata: gruppi di imprese, misure premiali e imprese sottosoglia

La composizione negoziata può essere gestita in forma unitaria quando la crisi coinvolge più imprese appartenenti al medesimo gruppo, con nomina di un unico esperto e coordinamento delle trattative. Il CCII prevede inoltre misure premiali fiscali, tra cui riduzione di interessi e sanzioni, rateazioni straordinarie e irrilevanza delle sopravvenienze da riduzione dei debiti.

1. La composizione negoziata di gruppo (art. 25, CCII)

L’art. 25, CCII, prevede una disciplina specifica per la conduzione delle trattative nei casi in cui la crisi coinvolga più società “appartenenti al medesimo gruppo”. La norma risponde all’esigenza di gestire unitariamente situazioni patologiche con un’origine comune, la cui trattazione atomistica potrebbe risultare antieconomica se non addirittura controproducente.

Sul piano operativo, più imprese del gruppo in stato di pre-crisi, crisi o insolvenza possono presentare un’istanza congiunta di nomina di un unico esperto indipendente al segretario generale della Camera di Commercio competente, individuata in quella dove è iscritta la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis, c.c., o, in mancanza, quella con la maggiore esposizione debitoria, identificata dalla sola voce D del passivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424, c.c..

Un aspetto di rilievo riguarda la documentazione aggiuntiva da caricare in piattaforma: oltre ai documenti previsti dall’art. 17, comma 3, CCII, è obbligatoria una relazione analitica sulla struttura del gruppo, con indicazione dei vincoli partecipativi o contrattuali e del registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis, c.c., nonché il bilancio consolidato di gruppo (ove redatto).

L’esperto nominato svolge le proprie funzioni in modo unitario per tutte le imprese coinvolte; tuttavia, se la trattazione congiunta dovesse risultare eccessivamente gravosa (si pensi a un gruppo composto di svariate società con molte masse passive eterogenee), l’esperto potrà continuare le trattative in maniera atomistica, per singole imprese. La norma contempla anche il caso in cui le imprese del gruppo abbiano presentato istanze separate: in tale evenienza, gli esperti già nominati possono concordare di proseguire in modo unitario, designando di comune accordo un unico professionista; in difetto, prevale l’esperto nominato a seguito della prima istanza.

Sotto il profilo della finanza infragruppo, i finanziamenti erogati a società controllate o soggette a comune controllo – stipulati dopo la presentazione dell’istanza – sono esclusi dalla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies, c.c., purché l’imprenditore ne abbia informato preventivamente l’esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. Si tratta di un’apertura significativa per la gestione della tesoreria di gruppo in fase di crisi.

2. Le misure premiali (art. 25-bis, CCII)

L’art. 25-bis, CCII, costituisce il principale incentivo fiscale alla composizione negoziata: le misure agevolative ivi previste «si pongono nell’ottica di facilitare il risanamento di quelle imprese che pur trovandosi in stato di crisi o insolvenza – anche solo prospettate – hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato».

Le agevolazioni operano su 3 distinti livelli.

  • riduzione degli interessi alla misura legale: dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), gli interessi sui “debiti tributari” (intesi come «tutti quelli sorti prima anche se portati a conoscenza del debitore durante il periodo di riferimento … nonché le somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione») sono ridotti al tasso legale. Il ricalcolo viene eseguito solo alla conferma dell’esito positivo;
  • riduzione alla metà di sanzioni e interessi: per i debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione, nei casi di accesso agli strumenti di cui all’art. 23, comma 2 (accordi di ristrutturazione, PRO, concordato preventivo);
  • piano di rateazione/dilazione straordinario: a seguito della conclusione della composizione negoziata con contratto ex art. 23, comma 1, lett. a), o accordo ex lett. c), l’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a 72 rate mensili (estensibili a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà) per le somme dovute e non versate. L’istanza deve essere sottoscritta anche dall’esperto.

Merita inoltre segnalare che, a mente del comma 5 dell’art. 25-bis, CCII, dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del contratto o dell’accordo conclusivo della composizione negoziata, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa; le perdite su crediti del creditore aderente sono deducibili senza necessità di elementi certi e precisi; il cedente/prestatore ha diritto a emettere nota di variazione IVA.

3. Le imprese sottosoglia (art. 25-quater, CCII)

L’art. 25-quater, CCII, estende la composizione negoziata alle imprese commerciali e agricole sottosoglia, ovvero quelle che presentano congiuntamente i 3 requisiti dimensionali dell’art. 2, lett. d), CCII (attivo pari o inferiore a 300.000 euro; ricavi pari o inferiori a 200.000 euro; debiti pari o inferiori a 500.000 euro). Si intende così consentire l’accesso allo strumento in oggetto anche alle piccole imprese.

Sul piano procedurale, la semplificazione è sostanziale: l’istanza si presenta direttamente al segretario generale della Camera di commercio ove ha sede legale l’impresa, il quale procede alla nomina dell’esperto e alla liquidazione del relativo compenso a conclusione dell’incarico. È stato eliminato il “doppio binario” che, in precedenza, consentiva in alternativa il ricorso agli OCC, assicurandosi ora uniformità e snellezza applicativa.

La documentazione da allegare all’istanza corrisponde in larga parte a quella prevista per le imprese soprasoglia (art. 17, comma 3, CCII), con la specifica esclusione della situazione economico-patrimoniale aggiornata in caso di mancata approvazione del bilancio e il progetto di piano di risanamento. Si tratta di un’esclusione che crea un delicato problema di compatibilità allorquando l’impresa sottosoglia intenda poi chiedere misure protettive ex art. 19, CCII, che richiede un piano finanziario semestrale.

Il presupposto oggettivo è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile l’insorgere della crisi o dell’insolvenza, ferma la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Le soluzioni percorribili a esito delle trattative sono parzialmente differenti rispetto a quelle dell’imprenditore soprasoglia. In via negoziale, si annoverano: il contratto con i creditori; la convenzione di moratoria; l’accordo idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, CCII, In via giudiziale, si ricordano: il concordato minore; la liquidazione controllata; il concordato semplificato e, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Correttivo-ter ha introdotto, mediante rinvio espresso all’art. 23, comma 2-bis, CCII, la possibilità per le imprese sottosoglia di concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali nel corso delle trattative. L’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate previo parere conforme della Direzione regionale, senza distinzioni di trattamento rispetto alle imprese sopra soglia. Si tratta di una novità di portata pratica rilevante per la gestione del debito erariale nelle PMI.

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