Uno dei principali paradossi del mercato del lavoro italiano è che le opportunità occupazionali si concentrano sempre più nelle aree economicamente più dinamiche, ma proprio queste sono anche quelle in cui il costo dell’abitare rappresenta il principale ostacolo all’ingresso dei lavoratori.
Milano è il caso più evidente, ma il fenomeno interessa ormai gran parte delle grandi città e dei distretti produttivi a più elevata crescita. Per un giovane assunto e per un lavoratore chiamato a trasferirsi da un’altra regione, il costo dell’alloggio costituisce spesso la voce di spesa più rilevante, tale da compromettere la convenienza economica dell’assunzione.
Il risultato è un duplice squilibrio:
- da un lato, le imprese incontrano crescenti difficoltà nel reperire personale qualificato nei territori caratterizzati da maggiore domanda di lavoro;
- dall’altro, molti lavoratori rinunciano a opportunità professionali perché il differenziale retributivo non è sufficiente a compensare il costo della locazione.
Il fenomeno contribuisce ad alimentare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: posti disponibili rimangono scoperti mentre lavoratori potenzialmente interessati non riescono a sostenere i costi necessari per trasferirsi.
Negli ultimi anni molte imprese hanno cercato di affrontare questo problema attraverso politiche di welfare aziendale, prevedendo il rimborso dei canoni di locazione oppure mettendo direttamente a disposizione abitazioni per i dipendenti. Tuttavia, il quadro fiscale vigente non è sufficiente ad arginare il problema.
La disciplina attualmente prevista dal TUIR
Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina gli alloggi concessi ai dipendenti sotto due distinti profili:
- quello della tassazione in capo al lavoratore
- e quello della deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa.
Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, la concessione di un’abitazione da parte dell’impresa costituisce un benefit, ossia un compenso in natura che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del TUIR.
Quando il fabbricato è concesso dal datore di lavoro in locazione, uso o comodato, l’articolo 51, comma 4, lettera c), del TUIR prevede un criterio forfetario di determinazione del benefit, individuato nella differenza tra la rendita catastale dell’immobile – aumentata delle spese inerenti al fabbricato, comprese quelle relative alle utenze non a carico dell’utilizzatore – e l’ammontare eventualmente corrisposto dal dipendente per il godimento dell’alloggio.
Questo particolare criterio di determinazione del reddito imponibile rappresenta già oggi una forma di favore fiscale, poiché il beneficio assoggettato a tassazione risulta normalmente inferiore al valore economico effettivo dell’alloggio concesso[1].
Il regime di deducibilità dei costi per l’impresa
Per il datore di lavoro, l’articolo 95, comma 2, del TUIR stabilisce che i canoni di locazione e le spese di manutenzione degli immobili concessi ai dipendenti sono deducibili soltanto entro il limite del valore che costituisce reddito imponibile per il dipendente (benefit calcolato, come detto, in base all’articolo 51, comma 4, del TUIR).
Solo in una specifica ipotesi è riconosciuta la deducibilità integrale dei costi sostenuti dal datore di lavoro: quando il dipendente trasferisce la propria residenza anagrafica, per esigenze di lavoro, nel comune in cui presta l’attività lavorativa e soltanto per l’anno del trasferimento e i due successivi[2]. Decorso tale termine, anche se il dipendente continua a occupare l’alloggio, viene meno la qualificazione fiscale dell’immobile come “strumentale” e torna ad applicarsi il regime ordinario.
Perché l’attuale disciplina mostra i suoi limiti
Le condizioni previste dall’attuale normativa risultano oggi poco coerenti con l’evoluzione del mercato immobiliare e dell’organizzazione del lavoro. Oltre al limite temporale dei tre anni, che appare estremamente limitato, anche il requisito del trasferimento della residenza nel medesimo comune della sede lavorativa non tiene conto dell’effettiva disponibilità di alloggi. Nelle grandi aree urbane è frequente che i lavoratori scelgano comuni limitrofi, dove i canoni risultano più accessibili e l’offerta abitativa più ampia. Inoltre, molti trasferimenti hanno natura temporanea e non comportano un immediato cambio della residenza anagrafica.
Infine, la normativa non contempla espressamente il caso, sempre più frequente, in cui il contratto di locazione venga intestato direttamente al dipendente mentre il relativo onere economico venga sostenuto dal datore di lavoro.
La proposta di modifica del TUIR
Per superare tali criticità, Assolombarda ha formulato una proposta di modifica degli articoli 95 e 51 del TUIR, con l’obiettivo di rendere gli strumenti fiscali maggiormente aderenti alle esigenze della mobilità lavorativa.
Intervenendo sull’articolo 95, comma 2, si amplia innanzitutto il regime di deducibilità integrale dei costi sostenuti dall’impresa. La proposta elimina l’attuale limite temporale del triennio, consentendo la piena deduzione dei canoni di locazione e delle spese relative agli alloggi concessi ai dipendenti per tutto il periodo di vigenza del contratto.
Viene inoltre ampliato il requisito territoriale: non è più necessario trasferire la residenza nel medesimo comune della sede di lavoro, essendo sufficiente che essa venga stabilita in un comune situato entro quaranta chilometri dalla sede lavorativa. Si tratta di una modifica che tiene conto della concreta struttura dei mercati immobiliari e delle aree metropolitane.
La proposta riconosce, inoltre, il beneficio anche quando i contratti di locazione siano intestati direttamente al dipendente – purché il costo sia effettivamente sostenuto dal datore di lavoro – e anche in assenza di formale cambio di residenza anagrafica – soluzione che riflette le prassi ormai diffuse nei trasferimenti temporanei.
Parallelamente, si interviene anche sul versante della tassazione del lavoratore, prevedendo al ricorrere delle medesime condizioni, che non costituiscano reddito imponibile la concessione in uso, locazione o comodato dell’alloggio per esigenze di lavoro, nonché le somme erogate o rimborsate per tali finalità.
In sostanza, il beneficio opererebbe in modo simmetrico: l’impresa potrebbe dedurre integralmente il costo sostenuto e, nello stesso tempo, il lavoratore non subirebbe alcuna imposizione fiscale sul vantaggio ricevuto.
Gli effetti attesi
L’obiettivo della proposta è quello di trasformare l’alloggio aziendale in un vero strumento di politica del lavoro. Un regime fiscale più favorevole consentirebbe infatti alle imprese di sostenere con maggiore efficacia la mobilità dei dipendenti verso i territori nei quali la domanda di lavoro è più elevata, riducendo uno dei principali costi che gravano sui trasferimenti.
In questa prospettiva, la proposta non introduce una nuova forma di incentivo, ma aggiorna una disciplina già esistente, ampliandone l’ambito applicativo per renderla coerente con le attuali dinamiche del mercato del lavoro e del mercato abitativo.
[1]Si segnala, per completezza, che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una misura agevolativa di carattere temporaneo destinata ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2025, che trasferiscono la propria residenza nel comune in cui è ubicata la sede di lavoro, purché quest’ultima disti almeno 100 chilometri dal comune di precedente residenza. La disposizione prevede che le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dell’immobile non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tuttavia, i requisiti particolarmente stringenti richiesti dalla norma ne hanno significativamente limitato l’applicazione pratica da parte delle imprese.
Inoltre, per il triennio 2025-2027, nella franchigia di esenzione prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR rientrano, oltre ai tradizionali benefit in natura, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, per gli interessi passivi sul mutuo e per i canoni di locazione relativi all’abitazione principale. Si tratta, anche questa, di un’agevolazione temporanea che opera esclusivamente entro il limite annuo previsto dalla franchigia (ordinariamente pari a 258,23 euro, elevata nel triennio 2025-2027 a 1.000 euro per tutti i lavoratori e a 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico).
[2] Coerentemente, l’articolo 43 del TUIR, stabilisce che gli immobili concessi in uso ai dipendenti ai sensi dell’articolo 95, comma 2, ultimo periodo, si considerano strumentali per il corrispondente arco temporale, equiparando il trattamento degli immobili destinati ai dipendenti sia nel caso in cui questi siano detenuti in locazione, sia nel caso in cui siano di proprietà dell’impresa.
