La Corte Costituzionale n. 153/2026 chiarisce che le associazioni professionali non sono automaticamente soggette a IRAP dopo l’esclusione prevista per le persone fisiche dal 2022. Ai fini dell’imposta rileva l’effettivo esercizio in forma associata della professione, inteso come attività riferibile al soggetto collettivo e non ai singoli professionisti autonomamente operanti.
Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze, Sez. 1 (ord. 17 novembre 2025, reg. ord. n. 254/2025), in riferimento agli artt. 3, 53 e 41, Costituzione, con riguardo al combinato disposto dell’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, e dell’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, nella parte in cui non prevede l’esenzione da IRAP delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile. Occorre ricordare che, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, ha stabilito che l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997.
Le associazioni professionali non sono menzionate dalla disciplina IRAP, ma vi rientrano per il tramite del rinvio operato dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 446/1997, all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, che equipara alle società semplici «le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni». Su questa base, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2022, par. 3) ha ritenuto che studi associati e associazioni professionali restino soggetti a IRAP anche dopo il 2021. L’impostazione riflette il diritto vivente formatosi con le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze 13-14 aprile 2016, n. 7291 e n. 7371), secondo cui l’attività delle associazioni professionali costituisce ex lege presupposto d’imposta, senza necessità di accertare l’autonoma organizzazione. Le stesse Sezioni Unite avevano però precisato che l’associazione può sottrarsi al tributo non provando l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività, principio poi ribadito dalle ordinanze n. 39578/2021 e n. 13129/2022.
La Consulta ha riconosciuto errato, in radice, il presupposto interpretativo del rimettente, secondo cui le norme censurate escluderebbero da IRAP le sole persone fisiche e mai le associazioni fra esse costituite, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Il dato letterale dell’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, richiede infatti l’«esercizio in forma associata» di arti e professioni: non è dunque sufficiente l’esistenza formale di un’associazione professionale o di uno studio associato, essendo invece necessario che al suo interno l’attività sia effettivamente svolta in comune dai professionisti che ne fanno parte. Se l’attività è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione, perché il reddito è riferibile alle persone fisiche, escluse dal tributo proprio dall’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021. L’aspetto qualificante del prelievo diviene così l’autonomia funzionale nell’esercizio della professione: l’IRAP rileva solo in presenza di un fenomeno di «spersonalizzazione» dell’attività, tale da renderla ascrivibile direttamente al soggetto collettivo. Diversamente da quanto accade per società ed enti — per i quali il requisito organizzativo è configurato ex lege ai sensi dell’art. 2, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 446/1997 — nelle associazioni professionali tale spersonalizzazione non si verifica sempre.
È il caso, tipico nella prassi, in cui l’associazione non eserciti attività professionale in proprio, ma esaurisca la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni: ripartizione di spese e proventi, locazione dell’ufficio, acquisto di beni strumentali, regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario. In tali ipotesi i singoli professionisti operano individualmente e separatamente e l’imposta non è dovuta, a prescindere dalla sussistenza di un’autonoma organizzazione.
Il passaggio di maggiore impatto operativo è quello dedicato alla prova. Poiché l’attività professionale è, di regola, svolta individualmente — e alcune attività sono riservate dalle leggi professionali al singolo professionista persona fisica — il requisito di assimilazione fra società e associazioni professionali posto dall’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, consiste nell’esercizio «in forma associata» della professione, e della sua esistenza è onere dell’Amministrazione finanziaria fornire la dimostrazione. Si tratta di un’inversione di prospettiva rispetto alla prassi accertativa e di rimborso finora seguita, che muoveva dall’automatica soggettività passiva dello studio associato. La Corte ha però avuto cura di precisare che ciò non può legittimare condotte elusive del contribuente: il richiamo è al canone di leale collaborazione tra Fisco e contribuente (già valorizzato dalla sentenza n. 137/2025), che impone al secondo dichiarazioni complete e veritiere, risposte tempestive alle richieste istruttorie e l’astensione da comportamenti evasivi o fraudolenti.
Sulla questione specifica, la Corte conclude che le associazioni di notai difettano, di regola, del requisito dell’effettivo svolgimento in forma associata dell’attività e non costituiscono, pertanto, un soggetto d’imposta diverso dai singoli notai associati. L’attività notarile, pur riconducibile alle libere professioni, presenta i connotati della pubblica funzione — terzietà, doverosità del ministero, controllo di legalità, competenza territoriale, dovere di assistenza alla sede — che le conferiscono carattere spiccatamente personale. L’associazione ex art. 82, Legge n. 89/1913, è priva di autonomia strutturale e funzionale e ha rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari.
