Le novità dello schema di Decreto c.d. Omnibus in merito ai conferimenti di partecipazioni “minusvalenti”

Lo schema di Decreto Omnibus interviene sui conferimenti minusvalenti in regime di realizzo controllato, chiarendo il trattamento del valore fiscale delle partecipazioni. La nuova disciplina conferma l’applicabilità degli artt. 175 e 177 TUIR anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale, ma ridefinisce tale valore nei casi più critici, evitando la “distruzione” del costo fiscale. Resta problematica la retroattività limitata ai soli contribuenti che abbiano già adottato un comportamento conforme alle nuove regole.

Lo schema di Decreto cd. Omnibus – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno scorso e per il quale si è in attesa dell’assegnazione alle commissioni parlamentari, affinché queste possano rendere il proprio parere non vincolante – contiene una revisione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni effettuati in regime di cd. “realizzo controllato” minusvalenti, ovverosia quando l’incremento patrimoniale registrato dalla società conferitaria risulti inferiore al costo delle partecipazioni fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente. 

Com’è noto, l’applicabilità del regime “di realizzo controllato” in simili ipotesi è stata oggetto di ondivaghe interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dapprima, con la risoluzione n. 38/E/2012, era stato affermato che, «[…] non essendovi un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza in tal senso, né nella norma (in cui si fa riferimento alla “determinazione del reddito del conferente”), né tantomeno nella suddetta relazione illustrativa […], si evince che per essa la deroga non operi. In assenza di una espressa previsione normativa, è lecito rifarsi, pertanto, al principio generale sopra esposto (“valore normale”) e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del TUIR». In altre parole, era stato ritenuto che la circostanza per cui l’incremento patrimoniale registrato dalla società conferitaria risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente non ostasse all’applicabilità del regime “di realizzo controllato”, bensì – più semplicemente e condivisibilmente – l’indeducibilità della minusvalenza così realizzata, ove non assistita anche da un’effettiva corrispondente perdita in termini di valore normale. 

Tuttavia, dopo quasi un decennio, con il Principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020, era stato affermato che «[…] il criterio di valutazione previsto dall’articolo 177, comma 2, connesso esclusivamente alla contabilizzazione dell’operazione effettuata dalla società conferitaria (i.e. aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento), trova applicazione solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente […]», lasciando intendere che, in caso contrario (ovverosia in ipotesi di conferimento “minusvalente”), si sarebbe dovuto applicare il regime ordinario, secondo cui la plusvalenza è determinata in ragione del “valore normale”. 

La formulazione del documento di prassi aveva destato non poche preoccupazioni tra gli operatori, con particolare riguardo a quei casi – tutt’altro che infrequenti – in cui il costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente non fosse di facile ricostruzione. Le conseguenze, infatti, in termini di carico impositivo connesso a un conferimento di partecipazioni rivelatosi “minusvalente”, avrebbero potuto essere potenzialmente catastrofiche, dovendosi determinare la plusvalenza in ragione del valore normale delle partecipazioni conferite. 

Sul tema, tuttavia, sono giunte rassicurazioni sia da parte dell’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 56/E/2023, sia da parte del Legislatore che – nell’ambito dell’attuazione della Riforma fiscale – ha sostanzialmente recepito, sul piano normativo, il contenuto del citato documento di prassi. Più in particolare, nella riscrittura dell’art. 177, comma 2, TUIR, operata dal D.Lgs. n. 192/2024, è stato previsto che il regime in commento risulta applicabile anche «nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4: a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo; b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale». La medesima soluzione era stata, altresì, introdotta nell’art. 175, TUIR, mediante il nuovo comma 1-bis

Come da più parti osservato, a valle delle modifiche normative e dell’orientamento della prassi amministrativa restava però da chiarire quale fosse il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (in capo alla società conferitaria) e di quelle ottenute “in cambio” (in capo al conferente), in caso di conferimento minusvalente. Acclarata, infatti, l’indeducibilità in capo al conferente della minusvalenza realizzata in applicazione del regime di “realizzo controllato” (ove non assistita anche da un’effettiva corrispondente perdita in termini di valore normale), ci si era chiesti – e ci si chiede tutt’ora – se la conferitaria potesse ereditare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente, ovvero se lo stesso dovesse essere pari al minor incremento patrimoniale registrato in sede di conferimento, con conseguente “distruzione” di una parte del costo fiscale della partecipazione. Allo stesso modo, ci si domandava se il costo delle partecipazioni conferite, realizzato dal conferente per effetto dell’operazione, potesse trasporsi per pari ammontare sulla partecipazione ottenuta “in cambio”, stante l’indeducibilità della minusvalenza realizzata, “distruggendosi” altrimenti, allo stesso modo, una parte del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento. 

Ebbene, è proprio su tale aspetto che intende intervenire il quarto Decreto Correttivo della Riforma fiscale (cd. Omnibus). L’art. 9 dello schema opera, in parallelo, su entrambe le disposizioni: con la lett. a) sostituisce il comma 1-bis dell’art. 175, TUIR, e, con la lett. b), sostituisce il secondo periodo, comma 2, dell’art. 177, TUIR. Con specifico riferimento a quest’ultimo, la nuova formulazione normativa, qualora non subisse modifiche nell’iter che condurrà all’approvazione definitiva del Decreto, disporrebbe quanto segue: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, il valore di realizzo è dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale». Il comma 1-bis dell’art. 175, TUIR, viene riformulato in termini del tutto speculari, così da allineare la disciplina del conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento a quella dello scambio di partecipazioni mediante conferimento. 

Al di là della continuità di risultato con il testo vigente, in termini di percorribilità del conferimento minusvalente, non si può non osservare come l’intervento muti, in radice, la tecnica della norma. La disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 ragiona in termini di minusvalenza deducibile («la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari a…»), lasciando impregiudicato il tema del valore di realizzo e, con esso, il valore fiscale delle partecipazioni. La formulazione del correttivo, per contro, non disciplina più direttamente il quantum deducibile, bensì ridefinisce a monte il valore di realizzo, individuandolo – nel solo caso in cui esso risulti inferiore tanto al costo fiscale quanto al valore normale – nel minore tra costo fiscale e valore normale delle partecipazioni conferite. È uno spostamento del baricentro che, come si dirà, non ha rilievo meramente lessicale: è proprio la rideterminazione del valore di realizzo a fornire la risposta – sinora mancante nella prassi – al quesito sul valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente. 

La nuova disposizione, dunque, oltre a confermare che il regime di cd. realizzo controllato continua ad applicarsi anche nei casi in cui il valore di realizzo sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, introduce una deroga la cui operatività è subordinata alla circostanza che il valore di realizzo risulti inferiore anche al valore normale della partecipazione, e non solo al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. In tale ipotesi, infatti, viene espressamente previsto che il valore di realizzo è individuato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale dell’asset conferito. In questo modo, in caso di conferimenti minusvalenti, sia rispetto al costo fiscale, sia rispetto al valore normale della partecipazione, il valore di “realizzo” non sarà più l’aumento del patrimonio netto della conferitaria, bensì il minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il predetto valore normale. Per l’effetto, ai fini fiscali: 

  • laddove il valore inferiore sia rappresentato dal valore normalela minusvalenza risulterà deducibile a pieno titolo, come nell’attuale contesto normativo; 
  • laddove sia il costo fiscale a risultare inferiore, questo dovrà essere preso a riferimento per la determinazione del reddito realizzato in capo al conferente, il quale, evidentemente, non realizzerà né una plus né una minusvalenza, e il costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni conferite verrà trasposto sia in capo alle partecipazioni ottenute in cambio dal conferente sia in capo alla conferitaria. 

Stando al testo dello schema di Decreto, le novità in commento risulterebbero applicabili ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e avrebbero effetto anche per i periodi d’imposta precedenti, a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 (31 dicembre 2024), «laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse». 

È questo, forse, il punto dolente della proposta di modifica. La retroattività disegnata dall’art. 9, comma 2, dello schema è infatti a senso unico: essa “premia” esclusivamente il contribuente che, già in vigenza del D.Lgs. n. 192/2024, avesse adottato l’interpretazione oggi recepita – ritenendo che il costo fiscalmente riconosciuto non potesse dirsi “consumato” per effetto dell’indeducibilità della minusvalenza – e che avesse redatto le proprie dichiarazioni in modo “conforme” alle nuove regole. Di contro, il contribuente che, prudenzialmente, avesse considerato come “bruciato” il costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento non sarebbe titolato a presentare una dichiarazione integrativa per allinearsi alle nuove disposizioni. La Relazione illustrativa è, sul punto, di inusuale nettezza, laddove precisa che «comportamenti differenti non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con la dichiarazione integrativa, non potendo, altresì, generare istanze di rimborso». 

Ancora una volta, dunque, a rimetterci sarebbero i contribuenti più prudenti. Non si può non osservare come una simile impostazione si ponga in tensione con il principio di certezza del diritto e con il legittimo affidamento dell’interprete che, in un quadro connotato da obiettiva incertezza, abbia optato per la soluzione più conservativa.

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