La Norma Aidc n. 238 chiarisce che le partecipazioni ottenute tramite conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR si considerano immobilizzazioni finanziarie in continuità con i beni conferiti. La successiva cessione può quindi accedere subito alla participation exemption, anche se la conferitaria è una S.r.l. già partecipata dal conferente, purché siano rispettati gli altri requisiti dell’art. 87 TUIR.
Secondo la recente Norma Aidc n. 238 le partecipazioni acquisite per effetto di un conferimento di azienda ai sensi dell’art. 176, TUIR, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita, indipendentemente dalla forma giuridica della società conferitaria (S.p.A. o S.r.l.) e dal fatto che il conferente fosse o meno già socio della conferitaria prima del conferimento. Ne discende che, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 87, TUIR, la cessione della partecipazione nella conferitaria può fruire immediatamente del regime di participation exemption, anche quando l’operazione coinvolge una S.r.l. già interamente posseduta dal conferente e il conferimento non determina l’“assegnazione” di nuove quote, ma il solo incremento di valore della partecipazione preesistente.
L’intervento della Norma Aidc n. 238 assume rilievo in un ambito operativo di grande frequenza: il conferimento d’azienda in società veicolo (spesso neo-costituite) destinato a essere seguito da una cessione, anche in tempi ravvicinati. In tali fattispecie, la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla plusvalenza sulla partecipazione è un elemento decisivo nella pianificazione dell’operazione. L’Aidc osserva che l’art. 176, TUIR, non richiede alcuna particolare configurazione del rapporto tra conferente e conferitaria prima del conferimento: non è previsto che la conferitaria debba essere di nuova costituzione, né che debba essere, prima del conferimento, non partecipata dal conferente. La scelta lessicale (“partecipazione ricevuta”) non può, quindi, essere letta in senso restrittivo sino a escludere i conferimenti in S.r.l. già partecipate, nei quali l’operazione si traduce tecnicamente in un aumento del valore della quota preesistente e non in un’assegnazione di nuove quote.
La Commissione propone un’interpretazione sistematica della disposizione, valorizzando il principio di neutralità e di continuità dei valori, l’esigenza di parità di trattamento tra S.p.A. e S.r.l. e la coerenza con il diritto dell’Unione Europea. L’effetto fiscale del conferimento è quello di traslare il valore fiscale dell’azienda sulla partecipazione, qualificandola come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui erano iscritti i beni conferiti. Tale effetto non muta in funzione della forma giuridica della conferitaria o della preesistenza di un rapporto partecipativo e non può essere condizionato da una lettura meramente letterale del termine “ricevuta”.
Subordinare l’applicazione del regime di participation exemption alla sola forma giuridica della conferitaria o all’assenza di una quota preesistente condurrebbe a una irragionevole disparità tra società di capitali residenti, non giustificata dalla struttura dell’art. 176, TUIR, né coerente con l’impianto complessivo del regime delle operazioni straordinarie. La Norma evidenzia, inoltre, che la Direttiva n. 2009/133/CE fa riferimento ai “titoli ricevuti” e si applica espressamente anche alle società a responsabilità limitata, il cui capitale è rappresentato da quote e non da titoli. L’art. 178, TUIR, che utilizza la locuzione “partecipazione ricevuta”, non può essere interpretato in modo da restringere, per le S.r.l., un ambito applicativo che la Direttiva non intende limitare; ne discende che la medesima espressione non può assumere un significato diverso nell’art. 176 rispetto all’art. 178, dovendosi rispettare l’obbligo di interpretazione conforme ai principi unionali anche al di fuori delle ipotesi di diretta attuazione.
La Norma valorizza, sul piano metodologico, l’esigenza che l’interpretazione letterale ceda il passo a quella teleologica ogniqualvolta la prima conduca a risultati incompatibili con la ratio della disposizione. In tale prospettiva sono richiamati anche recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di “valori mobiliari”, nei quali, in sede di risposta a interpello, l’Amministrazione ha ritenuto recessive definizioni meramente formali, privilegiando una lettura funzionale e sostanziale idonea a preservare l’effetto utile della norma e la coerenza sistematica. Il medesimo criterio viene traslato sull’espressione “partecipazione ricevuta” di cui all’art. 176, TUIR, che non può essere interpretata in modo tale da far dipendere l’operatività della participation exemption, in caso di successiva cessione, da una distinzione meramente formale tra società per azioni e società a responsabilità limitata e, con riferimento a queste ultime, dalla circostanza che il conferente ne fosse, o meno, già socio prima del conferimento.
In conclusione, il documento ribadisce che il conferimento d’azienda in regime di neutralità produce, in ogni caso, una partecipazione fiscalmente riconosciuta come immobilizzazione finanziaria sin da subito; tale qualificazione non può essere negata quando l’operazione coinvolge S.r.l. già partecipate dal conferente, pena una irragionevole discriminazione rispetto alle S.p.A. e uno svuotamento della funzione economico-giuridica dell’art. 176, TUIR. Di conseguenza, la successiva cessione della partecipazione (o della quota di S.r.l.) potrà beneficiare del regime di participation exemption sulla plusvalenza riferibile all’azienda conferita, sempreché sia rispettato, post conferimento, il requisito dell’esercizio di un’impresa commerciale richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. d), TUIR.
